LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11400-2020 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE;
– ricorrente –
contro
R.C.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VALERIA MORALES SOSA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1450/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato insussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, dell’odierna parte controricorrente, in relazione ai redditi prodotti nell’anno 2009, per all’attività libero professionale svolta quale avvocato iscritto all’Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l’insorgenza del relativo obbligo;
la Corte territoriale ha osservato come l’INPS, su cui incombeva l’onere di provare il fondamento della domanda di pagamento, non avesse dimostrato l’esercizio abituale dell’attività di avvocato; “per converso” il reddito allegato dal professionista, nell’anno oggetto di causa, era stato inferiore ai 5.000,00 Euro;
avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; l’avvocato ha resistito con controricorso;
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo di ricorso l’INPS -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con mod. dalla L. n. 111 del 2011, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003, della L. n. 576 del 1980, artt. 10,11 e 22, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10, del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con mod. dalla L. n. 326 del 2003, per avere la Corte di appello ritenuto insussistente l’obbligo di versamento della contribuzione alla gestione separata in ragione dell’ammontare del reddito conseguito dal professionista nell’anno di riferimento, inferiore al limite indicato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, (id est: Euro 5.000,00);
l’Istituto ha ribadito l’obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli avvocati (per i quali non sorga l’obbligo di iscrizione alla cassa forense) che svolgono in modo abituale l’attività professionale, in base al disposto della citata L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, come interpretato autenticamente dal citato D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, non venendo in considerazione il citato D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, che disciplina la diversa ipotesi del lavoro occasionale;
il ricorso non può trovare accoglimento;
questa Corte ha affermato che l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021);
dirimente, ai fini dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno;
con la precisazione che nell’accertamento in fatto del requisito di abitualità possono rilevare “le presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività” oppure, in senso contrario, “la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad Euro 5.000,00”, senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all’interprete come univocamente significativo;
osserva il Collegio come, nel caso di specie, la sentenza impugnata abbia, in via principale, attribuito rilievo al mancato assolvimento, da parte dell’INPS, dell’onere “di dimostrare che l’appellante (id est: il professionista) nell’anno di riferimento (avesse) esercitato abitualmente attività di avvocato. L’effettivo svolgimento abituale di attività professionale (…) non è stato neppure allegato dall’Istituto, su cui pacificamente grava l’onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva oggetto dell’avviso di addebito” (v. pag. 5, penultimo cpv. della sentenza impugnata); con argomentazione di rinforzo, la Corte di appello ha, poi, considerato come l’avv. R.C. avesse allegato la percezione, nell’anno 2009, di un reddito inferiore ad Euro 5.000,00, importo che “esprime il limite al di sotto del quale il reddito da attività occasionale non è soggetto a contribuzione (…)”;
le censure dell’INPS investono solo la seconda affermazione e non anche la prima che costituisce, invece, passaggio decisivo dell’impianto motivazionale. Come sviluppato, il motivo resta, dunque, privo di riferibilità al decisum ed è inammissibile;
la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che “la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4” (ex plurimis, Cass. n. 20652 del 2009; n. 17125 del 2007; in motivazione, Cass. n. 9384 del 2017);
sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021