Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35636 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 319-2019 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA ZAMPIERI, FRANCESCO LEONE, MICHELE LELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 261/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA DORONZO.

RILEVATO

che:

1. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 19/6/2018, ha accolto in parte l’appello del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Treviso e, per l’effetto, ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da L.C., docente assunto alle dipendenze del Ministero con ripetuti contratti a tempo determinato, sul presupposto che le supplenze erano sempre state conferite per coprire vacanze su organico di fatto ed in difetto di prove, che avrebbero dovuto essere offerte dal dipendente, circa un uso distorto o improprio del ricorso, da parte del Ministero, ai contratti a tempo determinato; ha invece confermato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto al L. le differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il MIUR sulla base di un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso la parte originaria ricorrente.

La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.

Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. – Con l’unico motivo di ricorso il Ministero denuncia “violazione e/o falsa applicazione della Dir. n. 1999/70/CE, allegato Accordo quadro, clausola 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, artt. 485 e 489, e 569 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: rileva che nella specie la Corte territoriale ha fondato la sua decisione su un’erronea lettura della sentenza n. 22558/2016, la quale ha riconosciuto il diverso diritto alla progressione stipendiale, rivendicata dal lavoratore assunto a tempo determinato in virtù dell’anzianità acquisita per effetto dei contratti a termine stipulati, non anche il diritto, affatto diverso, alla ricostruzione della carriera richiamato dal citato D.Lgs., art. 485; tale disciplina è infatti giustificata da ragioni oggettive, essendo evidente la diversità fra l’attività prestata dal docente a tempo indeterminato e quella richiesta all’insegnante incaricato della sostituzione per pochi giorni o pochi mesi, diversità che esclude una ingiustificata disparità di trattamento con riguardo alle differenze retributive, in quanto radicalmente non dovute.

2. – In via preliminare va disattesa la eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività. Il controricorrente, ritualmente costituitosi in giudizio eccepisce la inesistenza della prima notificazione, in quanto effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto. In punto di fatto, deve rilevarsi che la sentenza è stata resa in data 19/6/2018 e il MIUR ha avviato la notificazione a mezzo del servizio postale in data *****, entro il termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c.. La notifica è stata tuttavia effettuata non già nel domicilio eletto dal lavoratore (come risultante dalla intestazione della sentenza) bensì presso altro procuratore, che pure rappresentava la parte nel giudizio di merito, ossia l’avvocato Francesco Leone, in piazza Giustiniani Recanati Angelo numero 7, Treviso.

Sempre dagli atti di causa risulta infatti che il L. si era costituito dinanzi al tribunale eleggendo domicilio “presso lo studio dell’avvocato Enrico Tonolo a Venezia, San Polo 135” e altrettanto emerge dalla sentenza di appello.

Vi è tuttavia prova che il MIUR ha provveduto a riavviare il procedimento notificatorio, sempre a mezzo del servizio postale, in data 18 gennaio 2019, spedendo il plico all’avvocato Enrico Tonolo.

Trovano a caso in esame applicazione i principi ripetutamente affermati da questa Corte secondo cui la notificazione del ricorso per cassazione al difensore costituito della parte appellata, privo della qualità di domiciliatario della medesima nel giudizio di appello, è nulla e non inesistente, poiché il professionista presso il quale la notifica è eseguita è pur sempre un difensore del destinatario, sicché la nullità è sanata ove quest’ultimo si costituisca in giudizio ancorché dopo la scadenza del termine per proporre controricorso, e anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità (Cass. 19/7/2005 n. 15190; Cass. 24/02/2016, n. 3648; Cass. Sez. U. n. 14916 del 20/07/2016).

E’ pertanto inconferente la giurisprudenza invocata dal controricorrente, trattandosi di un’ipotesi di nullità della notificazione e non già di inesistenza in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall’art. 330 c.p.c., comma 3, ma non privo di collegamento con il destinatario: (Cass. Sez, Un. 15/07/2016, n. 14594; Cass. 11/5/2018, n. 11485).

Il ricorso è tuttavia inammissibile perché il motivo proposto è inconferente rispetto alla decisione.

Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, il Tribunale di Treviso (non già di Foggia, come per evidente errore materiale si legge nel ricorso del MIUR) ha riconosciuto al L., oltre al risarcimento del danno ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, il diritto alle “differenze retributive tra quanto percepito in forza dei contratti a termine intercorsi e quanto avrebbe dovuto percepire con il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in base ai periodi lavorati” (pagina 2 della sentenza).

Il motivo di appello proposto dal MIUR, come sintetizzato dalla Corte territoriale, ha riguardato l’erroneo “riferimento alla clausola n. 4 punto 1 dell’Accordo quadro ai fini del riconoscimento in capo i ricorrenti del diritto ad ottenere la ricostruzione della carriera e le conseguenti differenze retribuite” (pag. 3 della parte narrativa della sentenza): più specificamente, nella parte motiva, la corte d’appello ha delimitato la censura proposta dal MIUR alla “avvenuta liquidazione delle differenze retributive per mancata progressione stipendiale” (pagina 11).

Gli argomenti adoperati per rigettare il detto motivo sono tutti incentrati sul diritto del lavoratore di godere del medesimo trattamento retributivo previsto per gli assunti a tempo indeterminato, richiamando le sentenze la sentenza di questa corte n. 23869/2016. Non vi è alcun riferimento al D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 485,489 e 569, né alcuna statuizione inerente al decreto di ricostruzione della carriera del dipendente.

Così delimitato l’ambito della cognizione del giudice d’appello, come emerge dalla lettura della motivazione e del dispositivo, il motivo di ricorso del MIUR, che, invece, è tutto incentrato sulla insussistenza del diritto del dipendente alla ricostruzione della carriera attraverso il riconoscimento a fini giuridici del servizio pre-ruolo, è del tutto eccentrico.

Va peraltro rilevato che questa Corte, in numerose pronunce (Cass. 27/12/2019, n. 34546; Cass. 28/11/2019, n. 31149), ha avuto modo di precisare che nel quadro dei diritti spettanti ai lavoratori precari della scuola occorre in primo luogo distinguere (v. Cass. n. 23535 del 18 novembre 2016) la ricostruzione di carriera, che si pretende costituire effetto riflesso della domanda di conversione dei contratti a termine in rapporto a tempo indeterminato, la quale resta assorbita nel rigetto di tale ordine di domanda, e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento della medesima progressione stipendiale attribuita al personale assunto a tempo indeterminato, in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro, la quale prescinde dalla illegittimità della reiterazione dei contratti (Cass. n. 31149 del 2019).

Ancora diversa è poi la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del servizio pre ruolo prestato e la ricostruzione della carriera a fini giuridici, oltre che economici.

Il diritto riconosciuto dal giudice del merito ha riguardato solo le differenze stipendiali conseguenti al riconoscimento dell’anzianità pregressa in virtù del principio di non discriminazione tra lavoratori, sul presupposto dello svolgimento di un rapporto di lavoro in tutto analogo a quello dei lavoratori a tempo indeterminato e dell’assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare un diverso trattamento retributivo (clausola 4 dell’Accordo quadro).

In nessuna parte della sentenza risulta invece riconosciuto il diritto ad una ricostruzione della carriera a fini giuridici ed economici previa disapplicazione delle norme contenute nel testo unico sulla scuola (artt. 485 e 489), ovvero la declaratoria della illegittimità dei decreti di ricostruzione della carriera dopo l’immissione in ruolo.

La diversa latitudine che il ricorrente attribuisce al comando giudiziale contenuto nella sentenza non trova pertanto riscontro, sicché la censura si rivela del tutto inconferente, ove anche si consideri che il ricorrente non ha trascritto il ricorso introduttivo del giudizio – da cui avrebbe potuto individuarsi la diversa domanda volta alla ricostruzione della carriera attraverso il riconoscimento del servizio di pre ruolo – né la sentenza di primo grado, confermata dal giudice d’appello, che quel diritto avrebbe riconosciuto.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Considerata la complessità delle questioni giuridiche oggetto del giudizio, risolte solo di recente da questa Corte anche sotto il profilo della diversità dei diritti azionabile, si ritengono sussistenti le ragioni per la compensazione delle spese del presente giudizio.

In considerazione della qualità del ricorrente, pubblica amministrazione non tenuta al versamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti perché l’amministrazione provveda al pagamento dell’importo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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