Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35644 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20652/2016 R.G. proposto da:

Equitalia Servizi di riscossione S.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Flaminia n. 135, presso lo studio dell’avvocato Pierluigi Giammaria, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente;

– ricorrente –

contro

M.B., rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Bisagna;

– controricorrente –

e:

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza n. 668/2016, depositata il 4 febbraio 2016, della Commissione tributaria regionale della Lombardia;

udita la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio dell’8 aprile 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 668/2016, depositata il 4 febbraio 2016, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello proposto da M.B. avverso la decisione di prime cure che, per suo conto, aveva disatteso l’impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria relativo ai crediti iscritti a ruolo ed oggetto di tre cartelle di pagamento (n. *****, n. ***** e n. *****);

– il giudice del gravame ha dichiarato la nullità della notifica delle cartelle in questione, e dello stesso atto impugnato, per violazione dell’art. 140 c.p.c., rilevando che l’agente di riscossione “aveva utilizzato il procedimento notificatorio che il combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), prescrive per i soggetti irreperibili, avendo infatti il concessionario provveduto a notificare le cartelle esattoriali… a mezzo del servizio postale senza avere attestato l’irreperibilità assoluta del contribuente ed avendo effettuato, una volta depositato l’atto presso la casa comunale a seguito della mancanza di soggetti idonei a ricevere l’atto, l’affissione dell’avviso di deposito non presso la porta dell’abitazione come richiesto dall’art. 140 c.p.c., ma presso la medesima casa comunale.”;

2. – Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi; M.B. resiste con controricorso mentre l’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita al fine di partecipare alla discussione del ricorso.

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 140 c.p.c., al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, ed al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, assumendo, in sintesi, che le tre cartelle esattoriali erano state notificate sul presupposto dell’irreperibilità relativa della destinataria, irreperibilità che, constatata dall’agente notificatore, era stata seguita dal deposito dell’atto presso la casa comunale e dall’invio di raccomandata informativa;

– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, espone la denuncia di omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento agli atti di notifica delle citate cartelle esattoriali, alla cui stregua emergeva che, – diversamente da quanto rilevato dal giudice del gravame in ordine all’omesso accertamento di una irreperibilità assoluta, – il procedimento notificatorio aveva assunto a suo presupposto (proprio) l’inverso accertamento di una temporanea assenza della destinataria dell’atto;

– col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 11 preleggi, e dell’art. 136 Cost., sull’assunto che, – in ragione del decorso del termine di legge previsto per l’impugnazione delle cartelle esattoriali, – le situazioni giuridiche conseguite dall’omessa impugnazione delle cartelle (in termini di irretrattabilità dei crediti e di definitività degli atti) integravano rapporti esauriti alla cui stregua andava esclusa l’efficacia della pronuncia di incostituzionalità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, (ratione temporis vigente) ad opera di Corte Cost., 22 novembre 2012, n. 258;

– il quarto motivo di ricorso denuncia, quindi, violazione e falsa applicazione di legge con riferimento, di nuovo, al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, ed all’art. 140 c.p.c., deducendo la ricorrente che, ratione temporis, la notifica eseguita ai sensi del combinato disposto dell’ art. 26, comma 4, e del citato art. 60, comma 1, lett. e), implicava che l’avviso di deposito dell’atto, presso la casa comunale, venisse affisso nell’albo del Comune, non anche alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, così come prescritto dall’art. 140 c.p.c., avviso di deposito, questo, che comunque era stato comunicato alla contribuente dietro invio di raccomandata informativa;

2. – il terzo motivo, – il cui esame va anteposto risultando logicamente pregiudiziale, – è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso;

2.1 – com’e’ noto, ai sensi dell’art. 136 Cost., e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 3, la norma dichiarata costituzionalmente illegittima non può più avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale;

– le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale hanno, quindi, effetto retroattivo, in quanto la dichiarazione di illegittimità inficia fin dall’origine la norma oggetto del giudizio, e salvo che la stessa Corte non abbia indicato una diversa decorrenza degli effetti (caducatori) della sua pronuncia;

– si e’, così, rilevato che “perché una norma dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale cessi di avere efficacia da un momento diverso rispetto a quello indicato dall’art. 136 Cost., e della L. n. 87 del 1953, art. 30, comma 3, e, quindi, sia priva di efficacia retroattiva, o abbia efficacia solo parzialmente retroattiva, è indispensabile una statuizione ad hoc della Corte Costituzionale, non essendo consentito all’interprete modificare, correggere o integrare le statuizioni del giudice delle leggi” (cfr. Cass., 14 dicembre 2007, n. 26275; v., altresì, Cass., 28 luglio 2005, n. 15809);

– stante, dunque, l’espressa previsione (art. 137 Cost., comma 3) della inimpugnabilità delle decisioni della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., 26 febbraio 1998, n. 29) non è dato a qualsiasi altra autorità giudiziaria di regolare gli effetti di una pronuncia della Consulta che questa stessa non abbia inteso diversamente determinare (in deroga alla retroattività propria delle decisioni in questione); e la stessa interpretazione del giudicato costituzionale, – dietro esame della motivazione della sentenza, – è consentita nei limiti in cui viene rilievo la necessità di individuare “quali disposizioni debbano ritenersi caducate” (cfr. Cass., 28 luglio 2005, n. 15809; Cass., 11 marzo 1995, n. 2847; Cass., 19 aprile 1989, n. 1850; Cass. S.U., 24 ottobre 1984, n. 5401), non anche al fine di regolare gli effetti (nel tempo) della pronuncia della Consulta;

– si è quindi rimarcato che la retroattività degli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale trova un limite nelle situazioni giuridiche già consolidate, – conseguenti, quindi, a fatti giuridici riconosciuti idonei a produrre un siffatto effetto (quali la formazione del giudicato, l’inimpugnabilità dell’atto amministrativo, la prescrizione e la decadenza), -con la precisazione che non può considerarsi esaurito (ed insensibile alla dichiarazione di incostituzionalità) un rapporto il cui perfezionamento (quanto ai contenuti delle relative situazioni giuridiche soggettive) consegua (proprio) dall’applicazione della norma espunta dall’ordinamento (a seguito di pronuncia del Giudice delle leggi; cfr., in specie, Cass., 13 marzo 2003, n. 3733; Cass., 28 gennaio 2000, n. 948; Cass., 2 dicembre 1996, n. 10741; Cass., 12 agosto 1994, n. 7398);

2.2 -in relazione alla disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, – alla cui stregua “La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo.”, le Sezioni Unite della Corte hanno statuito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa, così che l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli o di impugnare cumulativamente anche quest’ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria (Cass. Sez. U., 25 luglio 2007, n. 16412; Cass. Sez. U., 4 marzo 2008, n. 5791);

2.3 – si e’, pertanto, escluso che l’efficacia retroattiva della dichiarazione di illegittimità costituzionale possa incontrare il limite costituito dal rapporto cd. esaurito, a fronte di vizio di notifica di un atto presupposto che, ai sensi del citato art. 19, comma 3, nella sequenza procedimentale preordinata all’imposizione tributaria, possa essere fatto valere con l’impugnazione dell’atto consequenziale (v. Cass., 15 aprile 2019, n. 10519; Cass., 12 gennaio 2018, n. 618; Cass., 24 agosto 2017, n. 20373);

3. – i residui motivi, – che vanno congiuntamente trattati in quanto espongono una medesima quaestio iuris di fondo, sia pur sotto distinti profili, – sono fondati, e vanno accolti, nei limiti di quanto in appresso precisato;

3.1 – nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, – “nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento “Nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c. (…) si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60”, anziché “Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario (…) si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea e lett. e) “, il Giudice delle leggi ebbe, in effetti, a rilevare che, nei medesimi casi di irreperibilità cd. relativa (qual previsti dall’art. 140 c.p.c.), mentre la cartella esattoriale andava notificata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), – dunque “secondo modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella” in quanto incentrate sul mero deposito dell’atto nella casa comunale, deposito del quale viene dato avviso con affissione nell’albo del Comune, la notifica dell’avviso di accertamento, diversamente, andava eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e, quindi, secondo modalità improntate al criterio dell’effettiva conoscibilità dell’atto (Corte Cost., 22 novembre 2012, n. 258);

3.2 – va, allora, rimarcato che, – se, a seguito di detta pronuncia la notifica della cartella esattoriale (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, ratione temporis vigente) deve essere eseguita, nei casi di irreperibilità cd. relativa (e così come previsto per gli avvisi di accertamento), ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (qual richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, alinea; v., ex plurimis, Cass., 31 ottobre 2018, n. 27825; Cass., 19 aprile 2018, n. 9782; Cass., 26 novembre 2014, n. 25079), – ciò non di meno l’omissione di alcuno degli adempimenti prescritti dallo stesso art. 140 c.p.c., rende la notifica nulla e non inesistente (v. Cass. Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916 quanto alla ristretta delimitazione della nozione di inesistenza della notifica) e tale nullità deve ritenersi sanata, per raggiungimento dello scopo dell’atto (art. 156 c.p.c.), se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata informativa del deposito del piego (v. Cass. 3 dicembre 2020, n. 27697; Cass., 4 dicembre 2019, n. 31724; Cass., 9 gennaio 2019, n. 265; Cass., 30 dicembre 2016, n. 27479; Cass., 30 settembre 2016, n. 19522);

3.3 – il giudice del gravame, come anticipato, ha inequivocamente evocato una notifica delle cartelle esattoriali che sarebbe stata eseguita “a mezzo del servizio postale”, – seppur senza previa attestazione di “irreperibilità assoluta del contribuente”, – con affissione dell’avviso di deposito dell’atto in notifica “non presso la porta dell’abitazione come richiesto dall’art. 140 c.p.c., ma presso la medesima casa comunale.”; – il riferimento, così, operato ad una notifica “a mezzo del servizio postale” è strutturalmente incompatibile col rilievo dell’osservanza di un “procedimento notificatorio (secondo) il combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e)”, alla cui stregua non andava eseguita alcuna comunicazione a mezzo del servizio postale; così come non dirimente risulta, come appena rilevato, che l’avviso di deposito dell’atto in notifica (presso la casa comunale) sia stato eseguito nell’albo comunale (piuttosto che alla porta dell’abitazione del contribuente), laddove una raccomandata informativa sia stata effettivamente inviata al (e ricevuta dal) destinatario dell’atto in notifica;

– a fronte, quindi, di dette incompatibilità, e irrilevanza, si pongono le censure svolte dalla ricorrente in ordine al rispetto di un procedimento notificatorio incentrato, per un verso, sull’invio di raccomandata informativa (dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale) e, per il restante, sulla ricezione stessa, da parte della contribuente, di dette raccomandate informative;

4. – la gravata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in diversa composizione, procederà al pertinente riesame del procedimento notificatorio in concreto seguito per le cartelle esattoriali in contestazione attenendosi al principio di diritto sopra esposto (al punto 3.2).

PQM

La Corte, accoglie il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e rigetta il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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