LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25897/2018 proposto da:
PRADA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO COLONNA n. 39, presso lo studio dell’avvocato MARCO PASSALACQUA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIAN LUCA PINTO, MARCELLO GIUSTINIANI, ANNA GRAZIA SOMMARUGA;
– ricorrente –
contro
B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA n. 109, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FONTANA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO RUSCONI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 220/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/05/2018 R.G.N. 141/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. La Corte d’appello di Firenze, in accoglimento dell’appello proposto da B.R. e in riforma della decisione di primo grado, ha accertato lo svolgimento tra il predetto e la società Prada s.p.a. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza 1.1.2013 e inquadramento nel quarto livello del CCNL Pelli e Cuoio Aziende Industriali ed ha condannato la società a corrispondere al B. le retribuzioni a decorrere dal 3.3.2015 e ad accantonare il TFR maturato in relazione agli emolumenti percepiti nel corso del rapporto di lavoro.
2. La Corte territoriale ha dato atto che tra le parti erano stati conclusi contratti di consulenza con cui era stato affidato al B. l’incarico di svolgere presso i fornitori e subfornitori sopralluoghi e ispezioni al fine di accertare la sussistenza dei requisiti stabiliti dal Codice Etico Aziendale, di appurare se le imprese fossero dotate di adeguati impianti di allarme e accertare, in caso di furto, il tipo e la quantità di merce rubata, di rilevare la consistenza della forza lavoro di tali imprese per verificare l’eventuale ricorso a manodopera impiegata irregolarmente.
3. I giudici di appello, sulla base del programma negoziale, come poi effettivamente attuato, hanno qualificato l’attività del B. come collaborazione coordinata e continuativa oltre che esclusivamente personale ed hanno ritenuto che mancasse l’individuazione di uno specifico progetto, con conseguente applicabilità della presunzione assoluta di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, senza che fosse di ostacolo a tale ricostruzione il disposto dell’art. 69 bis del D.Lgs. citato.
4. La sentenza impugnata ha, comunque, ritenuto dimostrata la natura subordinata del rapporto di lavoro ed ha condannato la società datoriale al pagamento delle retribuzioni dovute dal 3.3.2015, data della messa in mora, quantificando le stesse in misura pari ad Euro 5.000,00 mensili, coincidente con i compensi erogati nel corso del rapporto formalmente inquadrato come autonomo.
5. Avverso tale sentenza Prada s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, tutti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; i motivi dal quarto al decimo sono stati formulati in via subordinata per l’ipotesi di rigetto dei primi tre motivi. B.R. ha resistito con controricorso.
6. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
7. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61,69 e 69 bis, nel testo ratione temporis applicabile, e dell’art. 12 preleggi, per avere la Corte d’appello escluso la sussistenza di un genuino rapporto di consulenza con partita IVA, disciplinato dall’art. 69 bis cit., ed avere erroneamente sussunto la fattispecie negli artt. 61 e 69, relativi al contratto a progetto.
8. Con il secondo motivo è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69, in quanto gli elementi che la Corte d’appello ha ritenuto integranti la nozione di progetto non sono quelli qualificanti tale nozione, secondo l’interpretazione fornita dalla Suprema Corte.
9. Con il terzo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2094 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto sussistente un rapporto di lavoro subordinato sulla base di indici non effettivamente qualificanti il vincolo di subordinazione.
10. In via subordinata, sono formulati i seguenti ulteriori motivi di ricorso.
11. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 414 c.p.c., per avere la Corte d’appello disatteso l’eccezione di nullità proposta dalla società in relazione alla domanda del B. di riconoscimento del quarto livello del CCNL Cuoio e Pelli Industria, in quanto priva di qualsiasi allegazione sul punto.
12. Con il quinto motivo è dedotta violazione degli artt. 2041 e 2103 c.c., per avere la Corte d’appello – pur avendo Prada corrisposto al consulente un trattamento economico superiore a quello previsto dal contratto collettivo condannato la società all’accantonamento del TFR in relazione agli emolumenti corrisposti al consulente invece di ritenere assorbito il TFR nei maggiori importi già pagati.
13. Con il sesto motivo si censura la sentenza per violazione degli artt. 1372,2041,2077,2099 c.c., nonché dell’art. 36 Cost., per avere la Corte d’appello determinato la misura delle retribuzioni dovute al B., dalla data di messa in mora a quella di effettiva riammissione in servizio, sulla base dei compensi erogati e non sulla base dei minimi tabellari previsti dal CCNL invocato dallo stesso consulente.
14. Con il settimo motivo si critica la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1324 e 1217 c.c., in quanto la lettera inviata dal B. a Prada s.p.a. il 25.2.2015 non può in alcun caso costituire una valida messa in mora.
15. Con l’ottavo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., per avere i giudici di merito riqualificato il contratto intercorso tra le parti come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per non avere, invece, ritenuto nullo il ricorso del B. quanto all’impugnazione della cessazione del rapporto di lavoro.
16. Con il nono motivo la società ha denunciato la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, per avere la Corte di merito condannato la società al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal B. dalla data di (presunta) messa in mora a quella dell’effettivo ripristino del rapporto di lavoro invece di liquidare al più l’indennità risarcitoria prevista da detta norma.
17. Con il decimo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli art. 1223,1227 e 2041 c.c., per non avere la Corte d’appello dato alcuna rilevanza all’aliunde perceptum, una volta affermato che Prada s.p.a. era tenuta a corrispondere le retribuzioni maturate dal B. dal giorno della (in realtà inesistente) messa in mora a quello dell’effettiva riammissione in servizio.
18. La società ricorrente ha preliminarmente rilevato di aver ricevuto il 3.9.2021 la comunicazione della fissazione del ricorso in Camera di consiglio per l’adunanza del 22.9.2021, quindi senza il rispetto del termine minimo di quaranta giorni previsto dall’art. 380 bis.1 c.p.c..
19. Deve tuttavia osservarsi, in conformità ai precedenti di questa Corte, come la nullità derivante dalla mancata osservanza del citato termine minimo sia sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., qualora il difensore del ricorrente depositi nei termini memoria, come accaduto nel caso in esame, discutendo dell’ammissibilità e del merito del ricorso e così dimostrando di essere stato in grado di difendersi nel pieno rispetto delle garanzie del contraddittorio e del giusto processo (v. Cass. n. 2726 del 2015; S.U. n. 8468 del 2004; Cass. n. 9232 del 2002; n. 11609 del 1990).
20. Si esamina anzitutto il terzo motivo di ricorso, in quanto logicamente prioritario rispetto ai primi due motivi.
21. Deve premettersi che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, cioè l’individuazione del parametro normativo, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali al fine della verifica di integrazione del parametro normativo, (cfr. Cass., n. 17009 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999).
22. Sullo schema normativo di cui all’art. 2094 c.c., si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato (cfr. Cass., 27.2.2007 n. 4500). Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze; sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l’assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (cfr. Cass., n. 4500 del 2007; Cass., n. 13935 del 2006; Cass., n. 9623 del 2002; Cass. S.U., n. 379 del 1999). Tali elementi, lungi dall’assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale (Cass., n. 9108 del 2012; Cass. S.U., n. 584 del 2008; Cass. n. 722 del 2007; Cass., n. 4171 del 2006; Cass. n. 19894 del 2005; Cass., n. 13819 del 2003; Cass., S.U., n. 379 del 1999).
23. A proposito di prestazioni di natura intellettuale, che mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro e con una continuità regolare, anche negli orari, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice deve individuare in concreto – con accertamento di fatto incensurabile in cassazione se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato – dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall’effettivo svolgimento del rapporto, senza che il nomen juris utilizzato dalle parti possa assumere carattere assorbente (v. Cass. n. 5886 del 2012; n. 4770 del 2003).
24. La sentenza impugnata ha argomentato l’esistenza di un vincolo di subordinazione in base ai dati probatori raccolti da cui era emerso “con evidenza l’esercizio da parte dei preposti della società di un potere conformativo della prestazione del lavoratore tipicamente datoriale in quanto incidente sull’organizzazione del tempo di lavoro del formale collaboratore e sulle relative priorità”. In particolare, i giudici d’appello hanno sottolineato come il B. dovesse “effettuare le ispezioni che gli venivano richieste dalla direzione tecnica della Divisione pelletteria entro tempistiche ben precise” e che il medesimo doveva ottenere l’autorizzazione per assentarsi dal lavoro.
25. Le censure di parte ricorrente, se pure formulate come violazione dell’art. 2094 c.c., non investono la individuazione del parametro normativo come sopra delineato, ma unicamente la selezione e valutazione degli indici di subordinazione (attraverso riferimenti al tipo di ordini impartiti e alla determinazione dei tempi della prestazione), peraltro considerati atomisticamente (“nessuno di questi indici è dirimente”, v. pag. 28 del ricorso) e non, come necessario, in una visione globale. In tal modo le critiche restano confinato sull’accertamento in fatto, non censurabile in questa sede di legittimità.
26. Il rigetto del terzo motivo di ricorso porta a ritenere assorbiti i primi due motivi.
27. Il quarto motivo di ricorso è infondato atteso che, una volta riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro svolto tra le parti, l’onere di allegazione e prova che grava sul lavoratore ai fini dell’inquadramento contrattuale comprende la descrizione dell’attività lavorativa concretamente svolta, a cui la declaratoria contrattuale collega un determinato livello professionale (v. Cass. n. 8025 del 2003; n. 12092 del 2004), spettando poi al giudice, attraverso il procedimento logico giuridico ampiamente descritto dalla giurisprudenza di legittimità, operare il raffronto tra il contenuto delle mansioni svolte e le qualifiche descritte dal contratto collettivo di categoria (v. per tutte Cass. n. 30580 del 2019). Nel caso di specie, l’onere di allegazione e prova gravante sul lavoratore è stato compiutamente assolto, sicché nessun profilo di nullità della domanda è rinvenibile.
28. Il quinto ed il sesto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto pongono la questione della determinazione della retribuzione in ipotesi di qualificazione come subordinato di un rapporto di lavoro formalmente autonomo.
29. Questa Corte ha statuito che nell’ipotesi in cui un rapporto di lavoro qualificato come autonomo sia convertito “ope iudicis” in subordinato, poiché il diritto del lavoratore alla retribuzione trae origine esclusivamente dalla previsione del c.c.n.l. in relazione al livello riconosciuto, deve trovare applicazione il solo criterio dell’assorbimento, salvo che per il TFR che matura alla cessazione del rapporto, senza che sia concepibile un controllo sui differenti titoli, sicché va escluso il diritto ad una applicazione cumulativa dei benefici previsti dal contratto individuale e da quello collettivo; ove si accerti che il compenso pattuito dalle parti sia superiore a quello minimo previsto dal contratto collettivo, il datore di lavoro, cui non è impedito di erogare un trattamento più favorevole, potrà ottenerne la restituzione solo ove dimostri che la maggiore retribuzione sia stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dell’altro contraente ex artt. 1429 e 1431 c.c. (v. Cass. n. 46 del 2017; n. 5552 del 2011; n. 4942 del 2000).
30. Per ciò che concerne il calcolo del TFR (oggetto del quinto motivo di ricorso), si è precisato che, una volta accertata in giudizio l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in contrasto con la qualificazione operatane dalle parti quale autonomo, il principio dell’assorbimento non trova applicazione per le indennità di fine rapporto, che maturano pur sempre al momento della cessazione del rapporto stesso e non a quello dei singoli accantonamenti, sicché, ai fini della determinazione dell’importo dovuto a tale titolo, non può operare l’assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposta durante il rapporto di lavoro e detto emolumento dovrà essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva, o, se superiore, in ragione di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapporto di lavoro (v. Cass. n. 18586 del 2016). Correttamente la Corte d’appello ha riconosciuto il diritto all’accantonamento del TFR in relazione ai compensi effettivamente percepiti dal lavoratore nel corso del rapporto, se pure superiori i minimi tabellari del contratto di categoria, non risultando peraltro né dedotto né dimostrato nei suoi elementi costitutivi un patto di conglobamento (v. Cass. n. 8255 del 2010; n. 1644 del 2018).
31. Per ciò che concerne la retribuzione dovuta per il periodo successivo alla messa in mora (oggetto del sesto motivo di ricorso), la decisione d’appello non risulta conforme ai principi di diritto sopra richiamati in quanto ha considerato spettante, per il periodo successivo alla messa in mora, la retribuzione parametrata al compenso previsto nel contratto di consulenza anziché quella corrispondente ai minimi tabellari di cui al c.c.n.l. applicabile che, come detto, a seguito della qualificazione del rapporto come subordinato, costituisce l’unica fonte del diritto retributivo del lavoratore.
3. Non è pertinente il richiamo, fatto nella sentenza d’appello, al principio di irriducibilità della retribuzione, dettato dall’art. 2103 c.c. (nel testo applicabile ratione temporis), che opera in relazione a rapporti di lavoro qualificati ab origine come subordinati (v. Cass. n. 1421 del 2007; n. 16106 del 2003) e non nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro, qualificato ab origine come autonomo, sia stato successivamente convertito ope iudicis in lavoro subordinato (v. Cass. n. 23329 del 2021).
33. E’ quindi errata la sentenza d’appello nella parte in cui ha riconosciuto il diritto del lavoratore a percepire la retribuzione di Euro 5.000,00 mensili per il periodo successivo alla messa in mora.
34. Il settimo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
35. La sentenza d’appello ha riconosciuto il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni a decorrere dal 3.3.2015 ed ha individuato in questa data l’avvenuta messa in mora di parte datoriale “come riconosciuto anche da Prada alla pag. 17 della memoria in appello” (v. pag. 12 della sentenza impugnata). Nel paragrafo successivo della motivazione a pag. 12, i giudici di appello hanno esplicitato il senso dell’espressione sopra riportata chiarendo che “la stessa società appellata riconosce che in data 3 marzo 2015 il B. aveva comunicato alla società l’intenzione di contestare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso nonché l’interruzione dello stesso in data 31.1.2015 (pag. 17)”. E’ evidente quindi che la Corte di merito, interpretando la lettera del 3.3.2015, abbia ravvisato nella stessa, e specificamente nella contestazione di illegittima interruzione del rapporto, gli estremi della messa in mora.
36. In tema di interpretazione di un atto di costituzione in mora, questa Corte ha osservato che la sua natura di atto giuridico in senso stretto (nonché recettizio) legittima il ricorso, in via analogica, alle regole di ermeneutica, in quanto compatibili, degli atti negoziali, con la conseguenza che anche l’attività interpretativa dell’atto di costituzione in mora si traduce in un’indagine di fatto istituzionalmente affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei soli casi di inadeguatezza della motivazione – tale, cioè, da non consentire la ricostruzione dell'”iter” logico seguito dal giudice per giungere all’attribuzione di un certo contenuto (e di una certa significazione) all’atto in esame -, ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto (v. Cass. n. 11416 del 2018; n. 11579 del 2014).
37. In generale, sull’attività di interpretazione degli atti negoziali, si è precisato che la censura mossa ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non possa limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa degli atti richiamati, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erroneo il risultato interpretativo oggetto di impugnazione, non potendo il controllo di logicità del giudizio di fatto risolversi in una revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice di merito ad una determinata soluzione della questione esaminata (Cass. n. 19089 del 2018; n. 15471 del 2017; n. 25270 del 2011; Cass. n. 18375 del 2006).
38. Nel caso in esame, la dedotta violazione dei canoni ermeneutici si esaurisce nella contrapposizione di una interpretazione della lettera datata 3.3.2015, diversa da quella fatta propria dai giudici di appello, e centrata sulla mancanza di specifica offerta della prestazione e sulla inidoneità a tal fine della contestazione contenuta nella lettera di “inefficacia e illegittimità della interruzione del rapporto lavorativo” e finisce per invadere inammissibilmente lo spazio riservato al giudice di merito.
39. L’ottavo motivo di ricorso è infondato.
40. Il B. ha agito in giudizio chiedendo l’accertamento della natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, formalmente qualificato autonomo, svolto con la società Prada s.p.a.. Il termine apposto al contratto di lavoro autonomo e la cessazione di tale rapporto per scadenza del termine costituiscono elementi estranei al petitum e alla causa petendi della domanda azionata in questo processo, sicché nessuna nullità del ricorso può derivare, come invece preteso dalla società ricorrente, dalla mancata impugnativa da parte del lavoratore della cessazione del rapporto per scadenza del termine.
41. Peraltro, e in linea generale, si è chiarito che “in caso di scadenza di un contratto di lavoro per esaurimento del progetto o scadenza del termine, la prestazione lavorativa cessa in ragione dell’esecuzione che le parti danno al contratto. Ciò perché il datore di lavoro e il lavoratore adeguano i loro comportamenti a quella che appare la regola del rapporto, senza esprimere perciò alcuna volontà diretta a produrre l’effetto estintivo, cosicché natura meramente ricognitiva è da attribuire all’eventuale comunicazione alla controparte della cessazione del rapporto da una certa data o all’estromissione di fatto del lavoratore dall’azienda (in termini, Cass. 26 maggio 2003 n. 8352). In tali casi, l’estromissione del lavoratore dal contesto aziendale e l’eventuale disdetta comunicata dal datore di lavoro non configurano una fattispecie di recesso” (v. Cass. n. 1744/17 in motiv.).
42. Il nono motivo, con cui si censura la mancata applicazione della disciplina risarcitoria di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, è parimenti privo di fondamento.
43. Sulla questione della applicabilità dell’art. 32, comma 5 cit. all’ipotesi di qualificazione come di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro formalmente autonomo, questa Corte ha espresso orientamenti non univoci.
44. Con una prima sentenza n. 20209 del 2016 (non massimata), si è affermata l’estraneità alla previsione dell’art. 32, commi 5, 6 e 7 cit., della “fattispecie di un rapporto ab origine di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, celato sotto lo schermo ripetuto di una molteplicità di successivi contratti di collaborazione autonoma”.
45. Una interpretazione differente è stata espressa, in ordine di successione temporale, dalla sentenza n. 20500 del 2018 secondo cui “L’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, nel significato chiarito dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13, si applica anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa dell’illegittimità di un contratto di lavoro autonomo a termine, convertito in contratto a tempo indeterminato, poiché la predetta indennità consegue a qualsiasi ipotesi di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in sostituzione di altra fattispecie contrattuale a tempo determinato”. Questa sentenza richiama due precedenti decisioni di legittimità (Cass. n. 10317 del 2017; Cass. n. 8286 del 2015) che si sono pronunciate in tema di lavoro interinale, affermando che “l’indennità prevista dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, trova applicazione in ogni caso in cui vi sia un contratto di lavoro a tempo determinato per il quale operi la conversione in contratto a tempo indeterminato, e, dunque, anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto dal giudice l’accertamento della nullità di un contratto di lavoro temporaneo ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 3, comma 1, lett. a), con conversione in rapporto a tempo indeterminato tra lavoratore ed utilizzatore della prestazione”.
46. Successive pronunce della S.C. hanno dato seguito al primo orientamento, espresso dalla sentenza n. 20209 del 2016. Si è infatti statuito (Cass. n. 29006 del 2020) che “Il regime indennitario istituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, non si applica all’ipotesi di conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un contratto di lavoro autonomo a termine dichiarato illegittimo”, ciò sul rilievo che la disciplina dettata dall’art. 32, commi 5 e 6 cit. riguarda “i contratti a termine e le altre tipologie contrattuali previste della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 3 e 4, tra cui non rientrano i contratti di lavoro autonomo, non potendo neppure invocarsi la disciplina di cui del citato comma 4, lett. d). Di analogo tenore la sentenza Cass. n. 11424 del 2021 (non massimata) che ha ribadito l’estraneità, alla disciplina dell’indennità risarcitoria ex art. 32 cit., della “fattispecie di un rapporto di lavoro autonomo accertato giudizialmente ab origine come di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, celato dietro lo schermo ripetuto di una molteplicità di successivi contratti di collaborazione autonoma”, richiamando i precedenti specifici (Cass. n. 20209 del 2016 e n. 29006 del 2020).
47. Questo Collegio condivide l’interpretazione da ultimo richiamata e da considerarsi prevalente, nonché coerente col testo dell’art. 32, comma 5 cit., che disciplina le conseguenze risarcitorie “nei casi di conversione del contratto a tempo determinato”, dovendo considerarsi la “conversione” comprensiva degli effetti operanti sul piano oggettivo – conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato – e sul piano soggettivo rapporto alle dipendenze dell’utilizzatore e non più del somministratore – (in tal senso, per tutte, v. Cass. n. 17540 del 2014), all’interno della medesima qualificazione, come subordinato, del rapporto di lavoro. Con la conseguenza che risulta estranea al fenomeno di conversione la fattispecie oggetto di causa in cui si è operata giudizialmente una diversa qualificazione del rapporto di lavoro ab origine, da autonomo a subordinato a tempo indeterminato.
48. Anche il decimo motivo risulta infondato.
49. Ha ragione parte ricorrente nel sostenere che le erogazioni patrimoniali commisurate alle mancate retribuzioni, cui è obbligato il datore di lavoro che non proceda al ripristino del rapporto lavorativo, debbano qualificarsi come risarcitorie e consentono la detraibilità dell’aliunde perceptum (in tal senso v. Cass. n. 4056 del 2021 in motivazione). D’altro canto, costituisce orientamento univoco quello secondo cui il datore di lavoro, che invochi l’aliunde perceptum da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore, deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell’assolvimento del relativo onere probatorio, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative (v. Cass. n. 2499 del 2017 in motiv. e precedenti ivi richiamati).
50. La società attuale ricorrente ha allegato di avere, nella memoria di primo e secondo grado “formulato sia la relativa eccezione (di aliunde perceptum), sia l’istanza ai sensi dell’art. 210 c.p.c., affinché il Tribunale prima e la Corte d’appello poi, ordinassero al sig. B. di esibire gli eventuali redditi percepiti per tutta la durata del periodo in cui non ha prestato la propria opera a favore di Prada”. L’eccezione sollevata negli atti processuali di merito non pare conforme ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte e non può quindi determinare l’accoglimento delle censure oggetto del motivo in esame.
51. In definitiva, va accolto il sesto motivo di ricorso e vanno respinti tutti gli altri motivi. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., stabilendosi che la misura delle retribuzioni oggetto della condanna di Prada s.p.a. in favore di B.R., maturate dal 3.3.2015, deve essere parametrata al IV Livello del CCNL Pelli e Cuoi Aziende Industriali.
52. Tenuto conto dell’esito complessivo della lite, si compensano nella misura di un sesto le spese di lite di tutti i gradi, con condanna di Prada s.p.a. alla rifusione dei 5/6 nei confronti del B., liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, rigetta gli altri motivi e dichiara assorbiti il primo ed il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, stabilisce che la misura delle retribuzioni oggetto della condanna di Prada s.p.a. in favore di B.R., maturate dal 3.3.2015, deve essere parametrata al IV Livello del CCNI Pelli e Cuoio Aziende Industriali.
Compensa nella misura di un sesto le spese di lite di tutti i gradi e condanna Prada s.p.a. alla rifusione dei 5/6 nei confronti del B. che liquida, per l’intero, in Euro 12.149,00 per le fasi di merito e in Euro 6.000,00 per il giudizio di legittimità, a titolo di compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021
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