LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18037-2020 proposto da:
EDILMARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO MANDANICI;
– ricorrente –
contro
M.C., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato BONAVENTURA CANDIDO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 896/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 13/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/ 2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.
RILEVATO
che:
Edilmare SRL ricorre per la cassazione della sentenza n. 896/2019 della Corte d’Appello di Messina, pubblicata il 28 novembre 2019, formulando due motivi, illustri con memoria.
Resiste con controricorso M.C..
M.C. concedeva in locazione all’odierna ricorrente il fondo sito in *****, per la durata di 15 anni, a far data dalli gennaio 1999, ad un canone annuo di L. 5.000.000.
Stante l’inadempimento della conduttrice, M.C., con atto datato 28/10/2012, intimava alla conduttrice il rilascio del bene.
La odierna ricorrente eccepiva l’inammissibilità dell’azione in quanto il possesso del fondo da parte sua veniva esercitato sulla base di un contratto preliminare di compravendita che aveva fatto venir meno l’iniziale contratto di locazione, e, con domanda riconvenzionale, chiedeva che le fosse riconosciuto un debito per i miglioramenti arrecati al fondo.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza n. 1131/2018, dichiarava risolto il contratto per inadempimento di Edilmare che veniva condannata al pagamento di Euro 33.570,00 per canoni scaduti e al pagamento quelli a scadere fino al rilascio, rigettava la domanda riconvenzionale di Edilmare.
Edilmare proponeva appello dinanzi alla Corte d’Appello di Messina, per vedersi riconosciuta l’indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata e lamentando di essere stata erroneamente condannata al pagamento delle spese di lite.
M.C. chiedeva il rigetto dell’appello.
La Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, rigettava l’impugnazione.
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
1) Con il primo motivo Edilmare lamenta “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. nonché dell’art. 1592 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione delle regole di ermeneutica contrattuale”, per avere la sentenza gravata escluso, deducendolo da una parziale delle clausole contrattuali, che M.C. avesse prestato il consenso alla realizzazione dei miglioramenti apportati al bene.
Tale risultato ermeneutico è censurato dall’odierna ricorrente, la quale osserva che i criteri legali di interpretazione del contratto sono governati da un principio di gerarchia interna, per cui i criteri soggettivi devono precedere l’impiego degli altri, e rileva che la Corte d’Appello non ha spiegato che cosa l’abbia indotta a ritenere non prestato il consenso alla realizzazione dei miglioramenti, posto che la clausola n. 2 del contratto prevedeva che Edilmare avrebbe potuto elevare le costruzioni o le strutture precarie, compresi stabilimenti balneari, strutture di ristorazione sportive, impiantando anche manufatti, restando inteso che queste eventuali opere murarie sarebbero rimaste acquisite al patrimonio della locatrice.
Peraltro, M.C. all’epoca dei fatti era la moglie del rappresentante legale dell’odierna ricorrente e dopo il decesso del coniuge ne era divenuta socia e, a sua volta, rappresentante legale; sicché ancora più evidente avrebbe dovuto ritenersi prestato da parte sua il consenso alla realizzazione delle opere tuttora insistenti sul bene e realizzate quando M.C. era rappresentante legale della odierna ricorrente.
Il motivo non merita accoglimento.
La Corte territoriale ha fondato il rigetto della domanda, facendo applicazione dei principi ripetutamente affermati da questa Corte, alla stregua dei quali il consenso che legittima il locatore ad ottenere le indennità di cui agli artt. 1592 e 1593 c.c. deve essere esplicito, non risultare da una mancata opposizione, e presuppone che il conduttore sia informato della natura delle opere che si andranno a realizzare e che abbia cognizione dell’entità anche economica delle stesse (per tutte cfr. Cass. 03/03/2020, n. 5968).
Nel caso di specie, il contratto facoltizzava in astratto la conduttrice alla realizzazione di opere che fossero in nesso di strumentalità con lo svolgimento di attività rientranti nell’oggetto sociale della conduttrice, ma non conteneva, secondo la Corte territoriale, un consenso informato alla realizzazione di opere che non erano state neppure genericamente descritte e della cui entità e convenienza la locatrice era ignara. Per la Corte territoriale, in altri termini, la locatrice era solo consapevole che sul bene locato la società conduttrice avrebbe potuto eseguire le opere necessarie ad assicurare l’utilizzazione dell’immobile a fini turistici, sportivi e ricreativi.
Non solo: mette conto rilevare che la Corte territoriale non si è limitata ad escludere che la clausola n. 2 del contratto contenesse un consenso informato alla realizzazione delle opere per cui è causa, ma ha altresì affermato che la “clausola che, come quella in questione, che preveda che i miglioramenti e le addizioni eseguiti dalla conduttrice rimangano di proprietà del locatore, escludendo la corresponsione dell’indennità, è valida (…)”.
Secondo la controricorrente, si tratterebbe di un’autonoma ratio decidendi che non essendo stata confutata sarebbe passata in giudicato, rendendo inammissibile, per assorbimento del giudicato, ogni ulteriore valutazione sulla sentenza.
Ad avviso del Collegio, come, del resto, viene ribadito dalla ricorrente nella memoria depositata in vista dell’odierna camera di consiglio, il motivo di ricorso investe entrambe le statuizioni della Corte territoriale, come si evince dalle pp. 5-6, ove è riportata anche la statuizione in oggetto, descritta come conclusiva del ragionamento della Corte territoriale, perciò deve escludersi che sulla rinuncia al diritto all’indennità per i miglioramenti e le addizioni si sia formato il giudicato sostanziale interno.
Tanto chiarito, si osserva che parte ricorrente contrasta l’attività interpretativa della Corte territoriale, limitandosi ad affermare il preteso tradimento della comune intenzione delle parti (ai sensi dell’art. 1362 c.c.), nonché la scorretta utilizzazione dei criteri legali di interpretazione secondo la gerarchia prevista dal codice; tutto il suo argomentare non prospetta un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi interpretati o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell’interpretazione complessiva dell’atto, bensì si sostanzia nella censura del risultato interpretativo raggiunto dalla Corte territoriale rispetto a quello ritenuto preferibile. In tal modo ha travalicato i limiti propri del vizio della violazione di legge (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), perché in concreto ha sollecitato questa Suprema Corte a procedere ad una non consentita rinnovazione della valutazione di merito. L’errore di diritto nell’applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale ricorre, infatti, solo quando il giudice di merito sia pervenuto ad un risultato oggettivamente incompatibile con la volontà delle parti. Non è invece censurabile per cassazione l’evenienza in cui, essendo possibili due o più interpretazioni di una clausola o dell’intero testo negoziale, il giudice di merito abbia scelto l’una piuttosto che l’altra. Va ribadito che il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri di interpretazione applicati dal giudice, al fine di verificare se sia incorso in errore di diritto. Quindi, alla parte che ha proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, non è consentito dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata una diversa, perché l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non deve essere l’unica possibile o la migliore in astratto, ma semplicemente una di quelle possibili e plausibili (per tutte cfr. Cass. 28/11/2017, n. 28319; Cass. 27/06/2018, n. 16987).
2) Con il secondo motivo la ricorrente deduce la “Nullità della sentenza impugnata e/o del procedimento per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del R.D. n. 1368 del 1941, art. 118, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 – motivazione omessa e/o apparente”.
La Corte territoriale ha dato atto dell’esistenza dei miglioramenti apportati al fondo, ma avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere che essi abbiano arrecato maggiore redditività e funzionalità al bene locato, nonostante la perizia di parte avesse accertato l’esistenza di un circuito karting, di due corpi di fabbrica – l’uno destinato a panineria, ristorante, pizzeria, l’altro ad officina gokart – di una palestra, di una struttura direzionale, di un campo di calcetto, di due campi da tennis, di un campo di minigolf, di un paddock.
La censura va disattesa.
Va dato seguito al principio secondo cui “Nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (così, da ultimo, cfr. Cass. 06/07/2021, n. 19022). Deve escludersi che la sentenza impugnata sia incorsa nella violazione denunciata, perché ha giustificato la conclusione raggiunta, in considerazione del fatto che le opere realizzate e insistenti sul bene locato al momento della riconsegna, resesi necessarie per adeguare l’immobile alle esigenze della conduttrice, non era stato dimostrato che avessero rappresentato un incremento per il valore dell’immobile anche per la locatrice, non altrettanto interessata alle opere suddette. Il fondamento della decisione e’, dunque, percepibile, perché reca argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.
3. Dalla memoria depositata dalla ricorrente non emergono argomenti capaci di giustificare l’accoglimento di conclusioni diverse. La ricorrente ribadisce le proprie argomentazioni difensive in ordine all’esito dell’interpretazione del contratto e, in particolare, insiste sul fatto che la sentenza impugnata non abbia reso intellegibile il criterio ermeneutico adoperato, ma in concreto anziché evidenziare le incongruità e le illogicità presenti nella ricostruzione operata dal giudice di appello oppone a questa una propria diversa interpretazione delle clausole oggetto di esame; sicché trova conferma che le censure mosse alla sentenza impugnata si risolvono in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento del medesimo.
3. Ne consegue il rigetto del ricorso.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
5. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021