LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1065-2021 proposto da:
P.P., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA 9-10, presso lo studio dell’avvocato ANDREA FIORETTI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1067/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 12 maggio 2017, accoglieva la domanda della Banca Nazionale del Lavoro di procedere alla cancellazione dell’ipoteca giudiziale sugli immobili siti nel comune di Roma iscritta dalla SICE, per essere venuto meno il titolo costitutivo.
La SICE impugnava il provvedimento dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, la quale, con sentenza n. 1067-2020, pubblicata il 12 febbraio 2020, confermava integralmente l’ordinanza del Tribunale.
P.P., in qualità di socio della SICE, impugna la suddetta decisione con ricorso per cassazione.
Banca Nazionale del Lavoro ha proposto controricorso.
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso per cassazione non risulta depositato (art. 369 c.p.c.), pur essendo stato notificato in data 12 giugno 2020, tramite pec, alla Banca Nazionale del lavoro.
La controricorrente ha depositato il ricorso (allegato 1 al controricorso).
2. Il ricorso va dichiarato improcedibile, atteso che il potere della Corte di Cassazione di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (cfr. Cass. Sez. Un., 30/07/1981, n. 4859; cfr. poi analogamente Cass. 10/01/2001, n. 252; Cass. 09/11/2017, n. 26529; Cass. 25/02/2020, n. 4917),.
3. Le spese sostenute dalla Banca Nazionale del lavoro seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
4. Il mancato deposito del ricorso osta a ravvisare l’esistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021