Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.35686 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11648/2018 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio degli avvocati SAVINA BOMBOI, e BRUNO COSSU, che lo rappresentano e difendono unitamente all’avvocato LUCIANO MITTONE;

– ricorrente principale –

SOFAR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CARDI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO CANDELA, CARLO ADELCHI PIRIA;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

C.B.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1656/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/10/2017 R.G.N. 1273/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/12/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO

Che:

Con ricorso alla Corte d’appello di Milano, C.B. interponeva gravame avverso la sentenza n. 249/16 del locale Tribunale che respinse il suo ricorso diretto alla condanna della società SOFAR p.a. al pagamento della somma di Euro 5.900.000,00, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. e art. 432 c.p.c., in base alla dichiarazione 14.9.2006, a firma del presidente ed amministratore unico della società, Dott. L.A., e subordinatamente a titolo di perdita di chances.

Il Tribunale, premesso che non era intervenuto alcun disconoscimento formale della dichiarazione in oggetto e che la dichiarazione si divideva in due parti: quanto alla prima parte (“qualora in Azienda avvenissero dei mutamenti proprietari, desidero confermarle il mio impegno a garantirle fin d’ora la sua posizione lavorativa e relativa retribuzione, nell’attuale sede, fino al raggiungimento dell’anzianità pensionabile”) accertava che alla morte del dichiarante si era verificato un cambiamento sostanziale nella titolarità dell’azienda ma che l’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro del C. escludeva l’operatività della suindicata garanzia; quanto alla seconda parte della dichiarazione (“In ogni caso, in qualità di Amministratore unico di questa società, intendo comunque impegnare la SOFAR a corrisponderle lo stipendio ed a versare i relativi contributi, per tutto il periodo intercorrente tra un eventuale cambiamento dell’assetto proprietario attuale e la maturazione del suo diritto alla pensione”), il Tribunale riteneva che la promessa in questione non fosse pregiudicata dal successivo licenziamento del Dott. C.; tuttavia riteneva che la promessa fosse comunque nulla per violazione dell’art. 2380 bis c.c..

Il Tribunale respingeva poi la domanda formulata in via subordinata di risarcimento del danno a titolo di perdita di chances, per carenza di allegazioni e prova.

Il C. censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto nulla la promessa di cui alla seconda parte della dichiarazione per violazione dell’art. 2380 bis c.c.. In proposito, l’appellante rilevava che il Dott. L. al momento della sottoscrizione della dichiarazione in esame era l’amministratore unico della Sofar, con pieni poteri gestori nell’esercizio dei quali aveva appunto sottoscritto la dichiarazione in oggetto, fonte autonoma di obbligazione quale promessa unilaterale.

Resisteva la società Sofar, proponendo appello incidentale per i seguenti motivi: “mancato rilievo, anche d’ufficio, dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per abusivo frazionamento delle pretese”, per avere il Dott. C. impugnato il licenziamento senza fare menzione né avanzare pretese in ordine ai diritti asseritamente provenienti dalla scrittura del 14.9.2006; “errata ammissione della prova documentale costituita dalla scrittura prodotta come doc. 15”, nonostante la società avesse operato con la memoria di costituzione di primo grado e ribadito in udienza il disconoscimento della dichiarazione; per aver ritenuto sussistente il mutamento dell’assetto societario a seguito della morte del Dott. L. per il fatto che la quota azionaria di cui era titolare era passata alle figlie già azioniste della società. In proposito la società ha rilevato che le figlie erano già azioniste, facevano quindi già parte dell’assetto proprietario e partecipavano alla gestione della società; per aver ritenuto che la seconda parte della dichiarazione prevedesse un autonomo impegno non pregiudicato dalla cessazione del rapporto di lavoro. In proposito la società ha eccepito che il Tribunale aveva emesso una pronuncia ultra petita non avendo parte ricorrente mai prospettato la sussistenza, nell’ambito della medesima dichiarazione, di due fonti autonome di obbligazione. Ha insistito nel fatto che la dichiarazione era collegata al rapporto di lavoro.

Con sentenza depositata l’11.10.17, la Corte d’appello di Milano rigettava entrambi gli appelli e compensava le spese di causa. la Corte, per quanto qui interessa, ha ritenuto che la promessa unilaterale non fosse più vincolante, in quanto al momento in cui essa era stata fatta valere era cessato il rapporto di lavoro per intervenuto licenziamento del 21 dicembre 2010, la cui legittimità era stata accertata con sentenza passata in giudicato; rigettava anche l’appello incidentale relativo sia al mancato rilievo dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per abusivo frazionamento delle pretese, sia alla errata ammissione della prova documentale costituita dalla menzionata promessa unilaterale, in quanto alcun disconoscimento era stato operato alla prima udienza successiva alla produzione medesima, sia infine all’avvenuto mutamento dell’assetto proprietario della società per morte dell’autore della promessa unilaterale.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il C., affidato a tre motivi, cui resiste la Sofar con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad otto motivi, cui resiste il C. con controricorso. Vi sono conclusioni scritte della P.G. che chiede il rigetto di entrambi i ricorsi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il C. denuncia la violazione degli artt. 1173,1987 e 1988 c.c., perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la promessa unilaterale non è fonte autonoma di obbligazioni, comportando solo una presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante, che dev’essere esistente e valido, ritenendo così priva di effetti vincolanti l’obbligazione, assunta dalla SOFAR con la scrittura del 14 settembre 2006, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente.

2. Con secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1324,1362,1366,1367 c.c., perché erroneamente la Corte d’appello ha affermato che la scrittura privata del 14 settembre 2006 non poteva prescindere dal sottostante rapporto di lavoro, escludendone qualsiasi effetto vincolante a seguito della cessazione del rapporto.

3. Con terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1988,1321 c.c. e segg., art. 1333 c.c., perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente negato che l’obbligazione assunta dalla società avesse effetti vincolanti sia come promessa di pagamento, sia come patto contrattuale, sia in subordine come proposta accettata, da cui derivavano obbligazioni per il solo proponente.

3.1. I tre motivi del ricorso principale, che possono congiuntamente esaminarsi stante la loro connessione, sono infondati.

Ed invero la sentenza impugnata, nel rigettare la domanda del dirigente C., ha correttamente interpretato la scrittura privata del 14.9.06 quale una promessa unilaterale di pagamento riconducibile alla previsione di cui all’art. 1988 c.c., con la conseguente applicazione del pacifico principio che essa ha il solo effetto di sollevare il promissario dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma deve essere, oltre che esistente, efficace, mentre deve considerarsi priva di effetti se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto (cfr. Cass. n. 21098/13, Cass. n. 13506/14, n. 10755/16).

Le doglianze inerenti l’interpretazione della ridetta dichiarazione unilaterale ineriscono un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed è ora incensurabile in Cassazione in base al novellato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. sez. un. 22398/16; ex aliis, Cass. ord. n. 10333/18, Cass. ord. n. 20718/18,) salva la specifica denuncia di violazione delle norme di ermeneutica contrattuale.

Il ricorrente per cassazione, peraltro, deve non solo indicare quali di tali norme siano state in tesi violate dal giudice di merito, ma deve altresì precisare in quale modo e con quali considerazioni questi si sia discostato dai suddetti canoni interpretativi (cfr., e plurimis, Cass. n. 873/19, Cass. 27136/17).

Deve inoltre rimarcarsi che, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr. ex aliis, Cass. n. 2465/15), non essendo necessario che l’interpretazione della corte di merito sia l’unica possibile o la migliore, essendo sufficiente che sia una di quelle possibili, Cass. n. 5670/19.

Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante l’indicazione specifica delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a specificare quale norma, in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato da essi (e plurimis, Cass. ord. n. 27136/17, Cass. n. 873/19).

Ad ogni modo, anche a voler ipotizzare che la scrittura privata de qua non sia riconducibile alla previsione di cui all’art. 1988 c.c., è pacifico che si tratti comunque di promessa unilaterale, che in ogni caso produce effetti obbligatori solo nei casi ammessi dalla legge (art. 1987 c.c.).

Ne’ potrebbe sostenersi che si tratti di una nuova e diversa proposta contrattuale rispetto al rapporto di lavoro in atti, considerato che l’amministratore unico della società difettava, ex art. 2380 bis c.c., del potere di compiere una operazione negoziale che esulava dall’attuazione dell’oggetto sociale.

Il ricorso principale è dunque infondato.

4. Venendo ad esaminare il ricorso incidentale proposto dalla SOFAR s.p.a., si osserva.

1) con il primo motivo la società ha denunciato la violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 111 Cost., perché la Corte meneghina aveva erroneamente rigettato il motivo basato sulla improponibilità di pretese frazionate.

2) con secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 115,214,215,216 e 420 c.p.c., artt. 2712 e 2719 c.c. e l’omesso esame del fatto controverso avendo rigettato il motivo di appello incidentale fondato sull’inammissibilità come prova della scrittura privata prodotta in atti e negato efficacia al suo disconoscimento.

3) con terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte meneghina erroneamente rigettato l’eccezione di ultra petizione.

4) con il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1353,1359,1362-66 e 1369 c.c. e della . n. 223 del 1991, art. 8, comma 4 bis, art. 115 c.p.c., perché la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto che l’espressione “mutamento dell’assetto proprietario” di una società di tipo familiare, dedotta come condizione di un negozio, andasse riferita alla sola quota di maggioranza assoluta detenuta dal capo famiglia, anche se caduta in successione nell’ambito del medesimo nucleo familiare.

5) con quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 2380 bis c.c. e art. 112 c.p.c., perché la sentenza impugnata aveva omesso di esaminare l’eccezione di nullità del negozio, accolta in primo grado e riproposta in appello.

6) con il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 1418,1325 e 1346 c.c.; art. 112 c.p.c., perché la Corte d’appello erroneamente aveva omesso di esaminare l’eccezione di nullità del negozio, accolta in primo grado e riproposta in appello.

7) con il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 1428,1429,1431 c.c. e art. 112 c.p.c., perché la Corte meneghina aveva erroneamente omesso di esaminare l’eccezione di annullabilità del negozio, riproposta in appello.

8) con l’ottavo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, per la disposta compensazione delle spese in assenza di reciproca soccombenza.

5. Deve premettersi che il ricorso incidentale risulta, a questo punto, difettare in gran parte di concreto interesse, giacché il rigetto del ricorso principale rende superfluo accertare la fondatezza o meno delle eccezioni di improponibilità di pretese frazionate, di tempestività del disconoscimento di scrittura privata, di ultrapetizione, etc..

L’ultimo motivo, col quale la società si duole della compensazione integrale delle spese processuali, è invece almeno in parte fondato avendo la Corte di merito sostanzialmente condiviso il quarto motivo dell’appello incidentale circa l’inefficacia della promessa di pagamento in caso di cessazione del sottostante rapporto fondamentale, ed al riguardo non può che rammentarsi il pacifico orientamento di questa Corte secondo cui in tema di spese processuali, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un’indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (cfr. da ultimo Cass. n. 10685/19, n. 18503/2014);

Ne consegue l’accoglimento dell’ottavo motivo del ricorso incidentale, assorbiti i primi sette, la cassazione della sentenza impugnata sul punto, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per la determinazione delle spese d’appello e del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie l’ottavo motivo del ricorso incidentale, e dichiara assorbiti i primi sette. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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