LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17766/2018 proposto da:
SEMINARIO VESCOVILE SAN LUIGI DELLA DIOCESI DI LOCRI – GERACE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE, 13/18, presso lo studio dell’avvocato CAROLINA VALENSISE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA MARIA SPEZIALE;
– ricorrente –
contro
M.T., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA TALLARIDA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 22/01/2018 R.G.N. 225/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/03/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
– che, con sentenza del 22 gennaio 2018, la Corte d’Appello di Reggio Calabria i chiamata a pronunziarsi sul gravame proposto avverso la decisione resa dal Tribunale di Locri nel giudizio proposto da M.T. nei confronti del Seminario vescovile San Luigi della diocesi di Locri Gerace, decisione con cui il primo giudice, rigettata la domanda concernete la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato alla M., accoglieva, viceversa, la domanda relativa a differenze retributive maturate con riferimento a diversi istituti contrattuali ed all’indennità di vitto, in parziale riforma della medesima decisione annullava la condanna del Seminario al pagamento dell’indennità sostitutiva del vitto e dei risarcimenti per permessi e festività non godute, rideterminava in diminuzione l’indennità per prestazioni nelle ore di riposo non domenicale ed annullava la condanna per resistenza temeraria;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità della domanda relativa alle differenze retributive, provata, a seguito dell’integrazione dell’istruttoria, la fruizione del pasto da parte della M. per tutto il periodo rilevante nella specie 2001/2007 con conseguente infondatezza della pretesa relativa all’indennità sostitutiva, non provata alla stregua della disciplina contrattuale che richiede specifici titoli ai fini della fruizione dei permessi la pretesa relativa, non provata la mancata fruizione delle festività ed insussistente la responsabilità aggravata per la resistenza del Seminario stante l’accoglimento solo parziale delle domande della M.;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre il Seminario, affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, la M.;
– che il Seminario ricorrente ha poi depositato memoria.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il Seminario ricorrente, nel denunciare il vizio di erronea, omessa ed insufficiente motivazione, imputa alla Corte territoriale di aver aderito alle conclusioni della CTU, senza tener conto dei rilievi critici della CTP, pur parzialmente accolti con esito emendativo della CTU, e, di conseguenza, l’error in procedendo dato dalla mancata rinnovazione della CTU e l’error in iudicando date dalla mancata qualificazione in termini di nullità dell’espletata CTU, avanzate sul medesimo presupposto dell’asserita erroneità dell’esito di quella;
– che, nel secondo motivo, la violazione dell’art. 14 del CCNL 16.7.2013 è prospettata con riferimento alla sostenuta applicabilità ai contratti già in essere della disciplina contrattuale ivi posta, viceversa disattesa dalla Corte territoriale;
– che, con il terzo motivo, si deduce con riferimento all’art. 245 c.p.c., la contraddittorietà ed erroneità della motivazione in base alla quale la Corte territoriale ha denegato il richiesto rinnovo della prova testimoniale;
– che con il quarto motivo, denunciando il vizio di motivazione, il Seminario ricorrente, imputa alla Corte territoriale la non conformità a diritto dei confermati criteri di computo degli oneri accessori;
– che con il quinto motivo il Seminario ricorrente ribadisce, sei con specifico riferimento al computo delle indennità per prestazioni nelle ore di riposo non domenicale, il dedotto vizio di motivazione circa il mancato rinnovo della CTU e la negata adesione alla CTP;
– che, con il sesto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché alle tariffe professionali, il Seminario ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica della disposta compensazione parziale delle spese di lite valutata alla stregua del criterio della soccombenza;
– che il primo ed il quinto motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati risultando gli errores in procedendo ivi denunciati, relativi al mancato rinnovo della CTU e della prova testimoniale basati sull’apodittica affermazione della correttezza delle dedotte contestazioni e della prodotta CTP, che il Seminario ricorrente si limita a riproporre senza porle in contrappunto con gli elementi acquisiti in sede istruttoria e con gli esiti dell’espletata CTU, cui la Corte territoriale puntualmente analizza e Si riconduce, ben potendo, in quanto rientrante nei suoi poteri discrezionali, esimersi dal procedere al rinnovo dell’indagine tecnica, senza alcuna necessità di una espressa pronunzia sul punto (così Cass. 22799/2017, Cass. n. 17693/2013, Cass. 20227/2010);
– che parimenti le censure avanzate con il secondo motivo non si misurano con le motivazioni che la Corte risulta aver reso con riguardo all’inapplicabilità nella specie dell’art. 14 del CCNL del 2013, con riferimento al quale peraltro, non si dà conto della sua produzione nei fascicoli di merito;
– che infondato si rivela il terzo motivo alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 9551/2009 citata in motivazione cui adde Cass. 11810/2016) inteso ad affermare il carattere discrezionale del potere di riduzione delle liste testimoniali anche nel corso dell’espletamento della prova quando il giudice, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l’ulteriore istruzione;
– che parimenti infondato risulta il quarto motivo risultando consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla pronunzia resa a sezioni unite n. 38/2001, il principio per cui il computo degli accessori va operato non sulla sola sorte capitale ma sul relativo importo via via rivalutato;
che, quanto al sesto motivo, l’infondatezza della censura concernete la statuizione circa l’entità della disposta compensazione emerge in relazione al principio invalso presso questa Corte (cfr. Cass. Cass. n. 30592/2017 e Cass. n. 2149/2014) per il quale la valutazione delle proporzioni della reciproca soccombenza e la determinazione delle corrispondenti quote delle spese di lite rientrano nel potere discrezionale del giudice del merito mentre inammissibile per assoluta genericità la censura relativa all’erronea applicazione delle tariffe professionali nella liquidazione delle spese prospettata come favorevole alla M.;
– che il ricorso va dunque rigettato;
– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021
Codice Civile > Articolo 14 - Atto costitutivo | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2021 - Legittimazione del possessore | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 91 - Condanna alle spese | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 245 - Ordinanza di ammissione | Codice Procedura Civile