Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.35692 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27935/2016 proposto da:

F.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNANTONIA ROMANO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., (già EQUITALIA CENTRO S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 52, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO JANNONI SEBASTIANINI, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO DI GIOVANNI, PAOLA DI PALMA;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 590/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 26/05/2016 R.G.N. 736/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 26.5.16, la corte d’appello dell’Aquila ha confermato la sentenza del 15.7.15 del tribunale di Pescara, che aveva respinto l’opposizione a preavviso di fermo amministrativo che aveva fatto seguito a notifica di cartella con la quale era stato intimato al contribuente in epigrafe il pagamento per Euro 25.725 per contributi previdenziali per gli anni 2005-2011.

2. La corte ha ritenuto la cartella inopposta a seguito di notifica effettuata – per l’irreperibilità del destinatario – con modalità D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, ed in particolare con avviso di deposito affisso all’albo comunale.

3. Avverso tale sentenza il contribuente ricorre per quattro motivi, illustrati da memoria; INPS ed Equitalia resistono con controricorso.

4. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 615,618 bis, 112 c.p.c. e art. 437 c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la sentenza impugnata trascurato che si è contestato il diritto a proporre esecuzione per prescrizione quinquennale del relativo credito (e non opposizione alla cartella D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24), e che non vi erano atti interruttivi in quanto la notificazione della cartella non poteva esser considerata tale in quanto non era stata fatta secondo legge.

5. Con il secondo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, commi 5 e 6 e L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, nonché art. 2963 c.c., per avere la corte territoriale trascurato che la prescrizione era maturata in difetto di notifica della cartella.

6. Con il terzo motivo si deduce violazione della L. n. 87 del 1953, art. 30 e art. 136 Cost., per avere la corte territoriale trascurato la retroattività della sentenza costituzionale che stabiliva l’obbligo di raccomandata informativa in caso di notifica agli irreperibili, con conseguente irritualità della notifica della cartella effettuata al contribuente.

7. Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 140 c.p.c., per irritualità della notifica della cartella presupposta.

8. I motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione.

9. La domanda del contribuente sostanzialmente si fonda sulla prescrizione del credito in ragione della irritualità della notifica della cartella presupposta dall’avviso di fermo impugnato.

10. Nella specie, la corte territoriale ha accertato che la notifica della cartella esattoriale presupposta dal preavviso di fermo, nell’irreperibilità relativa del destinatario, era avvenuta con le modalità del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, richiamate dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, applicabile nella specie: sulla base di tale procedura, l’atto era stato depositato con avviso affisso all’albo della casa comunale, senza che fosse però mai spedita al destinatario la raccomandata imformativa (all’epoca non prevista).

11. Era quindi intervenuta successivamente la sentenza n. 258/12 della Corte costituzionale che aveva introdotto l’obbligo della raccomandata informativa in caso di irrerperibilità relativa del destinatario della notifica.

12. Le sentenze costituzionali di accoglimento, come noto, ai sensi dell’art. 136 Cost. e della L. n. 87 del 1953, art. 30, producono effetto dal giorno successivo alla pubblicazione e tale effetto si produce ex tunc, non potendo la norma incisa trovare più alcuna applicazione, con il limite tuttavia dei rapporti esauriti, intendendosi per tali non solo quelli coperti dal giudicato ma anche quelli rispetto ai quali sia decorso il termine di perscrizione o di decadenza.

13. Così, gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità non operano in caso di pagamento eseguito in base ad iscrizione a ruolo, quando questa sia divenuta definitiva per mancata impugnazione nel termine di legge.

14. Nel descritto contesto, il ricorrente sostiene che, essendo la pronuncia della Corte costituzionale retroattiva con il limite solo dei rapporti esauriti, ed essendo il rapporto in questione ancora controverso essendo all’epoca sub judice, l’obbligo della raccomandata informativa debba trovare applicazione nel caso di specie, con conseguente inidoneità della notifica della cartella, in quanto irritualmente effettuata per mancato rispetto del detto obbligo, a costituire valido atto interruttivo della prescrizione del credito.

15. La pretesa del ricorrente riposa essenzialmente sul mancato esaurimento del rapporto e sulla correlata applicabilità della sentenza costituzionale.

16. L’assunto del ricorrente non è fondato, atteso che all’epoca in cui intervenne la sentenza costituzionale era già decorso il termine perentorio per fare opposizione alla cartella, notificata ritualmente secondo le norme all’epoca vigenti: il decorso di tale termine, implicava infatti l’esaurimento del rapporto, ormai consolidato per l’inoppugnabilità della cartella, con conseguente inapplicabilità della sentenza costituzionale alla fattispecie.

17. Tale conclusione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto (pur con riferimento a distinta fattispecie, incisa da diversa pronuncia costituzionale) che la sentenza della Consulta (nella specie era la n. 42 del 1980, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’assoggettamento ad ILOR dei redditi di lavoro autonomo non assimilabili ai redditi di impresa), mentre incide sui rapporti pendenti, non spiega effetti rispetto a quelli già esauriti, tali dovendosi intendere quelli in cui sia intervenuto un giudicato, od un atto amministrativo definitivo, o comunque siano scaduti i termini concessi al contribuente per mettere in discussione la debenza dell’imposta. Pertanto, l’invocabilità di detta sentenza, e, conseguentemente, il diritto del contribuente al rimborso dell’imposta pagata, devono essere esclusi, in caso di pagamento eseguito in base ad iscrizione a ruolo, quando questa sia divenuta definitiva, per mancata impugnazione entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, previsto dal D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, nonché, in caso di versamento diretto (autotassazione), quando non sia stata presentata domanda di rimborso all’Intendente di finanza nel termine di diciotto mesi dal pagamento, fissato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, tenendo conto che tale ultima norma trova applicazione per tutti i versamenti diretti, cioè non preceduti da atto impositivo, senza possibilità di distinguere quelli effettuati all’esattoria e quelli effettuati alle sezioni di tesoreria dello Stato (tramite gli istituti di credito all’uopo delegati). (Così Sez. 5, Sentenza n. 14377 del 09/06/2017, Rv. 644428 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 13071 del 25/07/2012, Rv. 623864 – 01).

18. Ne’ può ritenersi che la disciplina che regola la notifica venga ad integrare e completare, costituendone il presupposto normativo, la norma che prevede la decadenza, essendone questa travolta dalla pronuncia costituzionale, e ciò in quanto la notifica resta un presupposto esterno rispetto alla disciplina della decadenza, maturando la stessa in relazione al decorso del termine, ancorato alla notifica effettuata secondo le regole al tempo vigenti.

19. Ne deriva il rigetto del ricorso.

20. Spese secondo soccombenza.

21. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento in favore di Equitalia e dell’INPS delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano a favore di ciascuno in Euro 3000 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%, con distrazione in favore dell’avv. Giuseppina Pirri.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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