LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9420-2020 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO, 7, presso lo studio dell’avvocato Lura Barberio, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO VEGLIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (c.f. *****), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. cronologico 1482/2019 della CORTE DI APPELLO di TORINO, depositato il 06/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.
RILEVATO
che:
1. Il cittadino gambiano S.M., n. ***** il *****, ha adito il Tribunale di Torino impugnando il decreto notificatogli il 22/12/2016 con cui la competente Commissione territoriale di Torino – dopo l’audizione del 24/08/2016 – aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, basata sull’allegazione di: a) essere di religione musulmana ed etnia serre, nato e vissuto a *****, con la famiglia composta da padre (muratore, deceduto nel 2015), madre (commerciante di alimentari), due fratelli e due sorelle; b) essere sposato con tre figli; c) aver lavorato sin da piccolo come meccanico a ***** ed avere poi aperto una propria officina meccanica con due dipendenti, svolgendo contemporaneamente il mestiere di taxista presso l’hotel ***** nella località di *****; c) essere fuggito dal proprio Paese per sottrarsi ad una falsa denuncia di omosessualità da parte di due ragazzi che avevano scatenato una rissa (nella quale uno di essi era rimasto ferito) poiché egli si era rifiutato di rivelare loro il luogo in cui aveva trasportato un turista con il quale si intrattenevano.
1.1. Il Tribunale adito ha rigettato tutte le domande proposte, con ordinanza confermata dalla Corte d’appello di Torino, la quale: i) non ha ritenuto necessaria una nuova audizione del ricorrente, richiesta invano anche in primo grado, poiché “i fatti narrati sono chiari e la non credibilità del racconto dipende dall’incongruenza dei fatti riferiti; ii) ha osservato che la condizione economica e familiare del ricorrente, “incompatibile con la ricerca di relazioni omosessuali”, induce a non “ritenere fondato il sospetto circa l’orientamento sessuale del richiedente asilo”, essendo semmai i tre giovani coinvolti nella rissa a correre il rischio di essere perseguiti per omosessualità, risultando perciò “illogica e controproducente la presentazione di una denuncia che avrebbe potuto facilmente ritorcersi verso gli stessi denuncianti”;
pur dando atto che effettivamente “in Gambia la situazione delle carceri è inumana e che l’essere omosessuale costituisce reato grave”, ha osservato che ciò “non riguarda il ricorrente che non è omosessuale e che non risulta essere perseguito per tale reato”, non avendo prodotto la denuncia che pure avrebbe potuto acquisire facilmente tramite i familiari, con i quali è costantemente in contatto; iv) ha escluso i presupposti della protezione sussidiaria, essendo ormai cessata dal 2017 la dittatura di Y.J., cui è seguita la normalizzazione del Paese per opera del presidente A.B.; v) ha negato la protezione umanitaria, sia per “l’inesistenza dei rischi di natura persercutoria nel paese natale”, sia perché l’integrazione raggiunta in Italia “non può essere l’unico parametro per la concessione del permesso umanitario, e comunque le attività svolte, peraltro precarie e attinenti al volontariato, non possono giustificarne il rilascio”.
1.2. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese, limitandosi a depositare un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla discussione orale.
2. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di consiglio non partecipata del 21 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
2.1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 9, comma 2, nonché l’apparenza della motivazione sul difetto di credibilità e la nullità della sentenza impugnata per mancato esame critico dei motivi gravame.
2.2. Con il secondo mezzo ci si duole della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 2, e dell’erronea qualificazione giuridica delle persecuzioni a danno del ricorrente, essendo irrilevante la sua effettiva omosessualità ed invece pericolosamente rilevante l’essere stato destinatario di una denuncia per quello che in Gambia costituisce un grave reato.
2.3. Il terzo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5 e 7, per l’indebita limitazione della protezione sussidiaria all’ipotesi in cui penda un processo penale a carico del richiedente, dovendosi valutare il rischio di persecuzione nella sua dimensione concreta.
2.4. Con il quarto mezzo ci si duole della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, e art. 32, comma 3, nonché del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, stante la mancata osservanza dei criteri legali per il riconoscimento della protezione umanitaria e l’omesso bilanciamento tra le prospettive concrete di vita in Italia e in Gambia.
3. Tutte le censure sono inammissibili poiché, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mirano in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici valutati dai giudici di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019; Cass. 5987/2021) perseguendo perciò surrettiziamente la trasformazione del giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (Cass. 8758/2017); è evidente, infatti, che ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione sulle quaestiones facci significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. U, 28220/2018).
4. In particolare, non ricorre il vizio di nullità per apparenza della motivazione, contestato con il primo motivo, poiché la motivazione della sentenza impugnata supera la soglia del cd. “minimo costituzionale” sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 8053/2014; cfr. Cass. Sez. U, 22232/2016; Cass. 13977/2019).
4.1. Pertanto, le censure mosse alla valutazione di non credibilità del racconto sui rischi derivanti dalla pretesa denuncia di omosessualità -sulla quale convergono i giudici di entrambi i gradi del giudizio, per le ragioni indicate a pag. 2-4 del provvedimento impugnato – si risolvono nell’inammissibile confutazione di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (ex pludnair, Cass. 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017), essendo stato ripetutamente affermato che la valutazione di inattendibilità espressa ai fini della protezione internazionale, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, e come tale è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (cfr. Cass. 6897/2020, 5114/2020, 33858/2019, 21142/2019, 32064/2018, 27503/2018, 16925/2018).
5. Tali considerazioni si riverberano sui motivi secondo e terzo, i quali poggiano logicamente sul presupposto della credibilità del racconto, che invece i giudici di merito hanno motivatamente escluso.
6. Quanto al quarto motivo, occorre preliminarmente osservare che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è astrattamente riconoscibile ratione tempo,- secondo la disciplina antecedente al D.L. n. 113 del 2018, che si applica alle domande, come quella per cui è causa, presentate in sede amministrativa prima del 5 ottobre 2018; viceversa, alle domande presentate successivamente, e sino al 21 ottobre 2020, continua ad applicarsi in cassazione il D.L. n. 113 del 2018 (Cass. Sez. U., n. 29459/2019), mentre la nuova disciplina del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, introdotta – mediante la sostituzione del dell’art. 19 T.U.I., comma 1.1 – dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, art. 1, comma 1, lett. “e”, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, è applicabile retroattivamente, ai sensi del citato D.L., art. 15, comma 1, solo ai procedimenti pendenti alla data del 22 ottobre 2020, dinanzi alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali – esclusa l’ipotesi prevista dall’art. 384 c.p.c., comma 2 – non anche dinanzi alla corte di cassazione.
6.1. In concreto, va però data continuità all’orientamento di questa Corte per cui la protezione umanitaria può essere riconosciuta solo a fronte del “riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. 23778/2019, 1040/2020), non già solo “in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza” (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; Cass. 4455/2018, 630/2020).
6.2. Anche nella recente sentenza n. 24413 del 2021 le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito, tra l’altro, che ai fini della protezione umanitaria occorre operare una valutazione comparativa tra le condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel paese di origine e la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza attribuendo alle prime un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano – senza che però il livello di integrazione raggiunto in Italia possa assumere rilievo isolatamente ed astrattamente considerato, poiché l’eventuale integrazione sociale non costituisce una conditio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione, da valutare, quando sussista, in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva che il richiedente ritroverebbe tornando nel suo paese di origine.
6.3. Nel caso di specie, i giudici del merito hanno effettuato la prescritta valutazione comparativa, evidenziando che il ricorrente in Italia ha svolto solo attività precarie e attinenti al volontariato, mentre in Gambia, dove vivono due dei tre figli insieme alla nonna (mentre il terzo figlio più piccolo vive con la mamma in Senegal) era proprietario di un’autofficina e lavorava come taxista.
6.4. Anche in questo caso si tratta, dunque, di censure meritali, come tali sottratte al sindacato di legittimità (Cass. n. n. 11863/2018, n. 29404/2017, n. 16056/2016).
7. L’assenza di difese del Ministero intimato esonera dalla pronuncia sulle spese.
8. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021