Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35696 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3539-2021 proposto da:

E.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE PIZZI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (c.f. *****), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronologico 9368/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 08/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.

RILEVATO

che:

1. Con ricorso D.Lgs. 30 luglio 2018, n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, il cittadino nigeriano E.M. n. ***** (*****) il *****, ha impugnato dinanzi al Tribunale di Milano il provvedimento notificatogli il 24/07/2018 con cui la competente Commissione territoriale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, basata sull’allegazione di aver lasciato il proprio paese di origine in data ***** per poter curare presso strutture sanitarie Europee un problema di infertilità che in patria non era riuscito a risolvere (senza che alla data della decisione giudiziale avesse però fatto accertamenti o intrapreso cure), pur avendo dichiarato nell’originaria domanda depositata presso la Questura di Como di essere padre di quattro figli (individualmente indicati per nome e data di nascita), circostanza poi negata davanti alla Commissione territoriale (“c’e’ un errore in quello che è scritto nella domanda di protezione, lo quella volta ho risposto alle domande dicendo la prima cosa che mi veniva in mente”) e al Tribunale in sede di audizione (“non me lo ricordo. Avevo in quel periodo disturbi mentali per quello che avevo visto durante il viaggio in Libia”).

1.1. Il Tribunale adito ha rigettato tutte le domande proposte, stante la non credibilità del racconto del richiedente e l’insussistenza dei presupposti delle protezioni invocate, sulla base di plurime C.O.I. qualificate e aggiornate al 2019 e sul rilievo dell’assenza di integrazione socio-lavorativa in Italia o di particolari patologie in essere, a fronte di una solida rete familiare e di una buona condizione economica nel paese di origine.

1.2. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’intimata Amministrazione dell’Interno non ha svolto difese, limitandosi a depositare un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla discussione orale.

1.3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di consiglio non partecipata del 21 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

2. Le Sezioni Unite di questa Corte si sono di recente pronunciate sul disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – che richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt, 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

2.1. Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente, purché tale autentica risulti chiaramente riferibile sia alla data che alla firma. Tale interpretazione della portata precettiva della norma citata – hanno chiarito le Sezioni Unite – risulta peraltro compatibile con il quadro del diritto dell’Unione Europea e con i principi di diritto costituzionale nonché della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (Cass. Sez. U., 01/06/2021, n. 15177).

2.2. Nel caso di specie, l’autentica del difensore è inequivocabilmente riferita alla sola sottoscrizione del conferente, mentre manca del tutto l’autentica della data.

2.3. Con ordinanza interlocutoria 23 giugno 2021, n. 17970, una sezione di questa Corte, ritenendone la rilevanza e la non manifesta infondatezza, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35- bis, comma 13, per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost., per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione alla Dir. n. 2013/32/UE, con riferimento all’art. 28, e all’art. 46, p. 11, e con la Carta dei diritti UE, art. 47, e della medesima Carta, art. 18, e art. 19, p. 2, della CEDU, artt. 6, 7, 13 e 14.

2.4. Tuttavia, la delibazione dei motivi del ricorso esclude la rilevanza, a fini decisori, della questione di legittimità costituzionale così sollevata, poiché la loro palese infondatezza o inammissibilità esclude la necessità di attendere la pronuncia della Corte costituzionale.

3. In particolare, il primo motivo denuncia la “violazione della L. n. 46 del 2017, art. 35 bis, comma 11, lett. a)”, nonché degli artt. 6-13 CEDU, e della Dir. n. 2013/32/UE, art. 46, per la mancata audizione giudiziale del ricorrente nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione dell’audizione dinanzi alla Commissione territoriale, con conseguente violazione dei principi del contraddittorio, del giusto processo e del diritto di difesa.

3.1. La censura è manifestamente infondata, risultando dallo stesso ricorso che dinanzi al Tribunale il ricorrente è stato sentito mediante apposito interrogatorio formale.

4. Il secondo mezzo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per il diniego della protezione sussidiaria a causa della ritenuta non credibilità del racconto senza ottemperanza al dovere di cooperazione istruttoria.

4.1. Il motivo è inammissibile in quanto la valutazione circa la non credibilità del narrato è congruamente motivata, mentre le censure risultano generiche e meritali.

5. Il terzo motivo prospetta la nullità del decreto e la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 27, comma 1-bis, e art. 35; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (“in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”) con riguardo al diniego di protezione sussidiaria e umanitaria, per la mancata acquisizione di C.O.I. aggiornate (anche sul rischio Covid-19) e la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria.

5.1. La censura è manifestamente infondata, poiché il Tribunale ha acquisito COI qualificate, pertinenti e aggiornate a gennaio 2019, valutando espressamente anche il rischio da Covid-19 e compiendo una completa valutazione comparativa tra la mancata integrazione in Italia e le accettabili condizioni di vita nel paese di origine.

6. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese in mancanza di difese del Ministero intimato.

7. Ricorrono in astratto i presupposti processuali per la misura di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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