LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7227/2021 R.G. proposto da:
E.J., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Cinetto, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2008/20 depositata il 21 agosto 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2021 dal Consigliere Guido Mercolino.
RILEVATO
che E.J., cittadino del Ghana, ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso la sentenza del 21 agosto 2020, con cui la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il gravame da lui interposto avverso l’ordinanza emessa il 13 febbraio 2018 dal Tribunale di Venezia, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente;
che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.
CONSIDERATO
che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);
che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, e art. 14, lett. c), del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 2, dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, sostenendo che, nell’escludere la credibilità della vicenda personale allegata a sostegno della domanda, la Corte territoriale ha omesso di esaminare le censure proposte con l’atto di appello, in ordine alle quali ha svolto una motivazione meramente apparente, non avendo tenuto conto dell’immediata presentazione della domanda di protezione, degli sforzi da lui compiuti per circostanziarla e della copiosa documentazione prodotta;
che il motivo è inammissibile;
che in tema di protezione internazionale questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che il giudizio in ordine alla credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente a sostegno della domanda, da effettuarsi in base ai parametri meramente indicativi previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per inesistenza materiale, mera apparenza, perplessità o grave contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass., Sez. I, 2/07/2020, n. 13578; 11/03/2020, n. 6897; Cass., Sez. III, 19/06/2020, n. 11925);
che nel lamentare l’apparenza della motivazione, in relazione all’omesso esame delle censure mosse all’ordinanza di primo grado, nella parte in cui aveva escluso la credibilità della vicenda personale allegata a sostegno della domanda, il ricorrente si limita ad insistere sulle stesse, dolendosi della mancata spiegazione delle ragioni per cui la narrazione è stata ritenuta inverosimile, senza tuttavia essere in grado d’indicare lacune argomentative o incongruenze di gravità tale da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione, in tal modo dimostrando di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 da parte del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547);
che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, dell’art. 8 CEDU, dell’art. 2 Cost., e dell’art. 111Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., osservando che, nel rigettglIe’pebb8zjone 19/11/2021 manda di riconoscimento della protezione umanitaria, la sentenza impugnata ha omesso di procedere ad una comparazione tra la situazione in cui egli versava prima dell’espatrio ed il livello d’integrazione raggiunto in Italia, essendosi limitata ad escludere che in Ghana esistesse uno stato di violenza generalizzata, senza prendere in considerazione la situazione socio-politica del Paese e le criticità riscontrabili sotto il profilo del rispetto dei diritti umani;
che il motivo è infondato;
che l’omessa valutazione della situazione generale del Ghana trova infatti giustificazione nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’accertamento della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria dev’essere ancorato ad una valutazione individuale, da condursi caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale in cui versava prima dell’allontanamento dal paese di origine ed alla quale si troverebbe nuovamente esposto in conseguenza del rimpatrio, prendendosi altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il paradigma normativo del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (cfr. Cass., Sez. VI, 3/04/2019, n. 9304; Cass., Sez. I, 23/02/2018, n. 4455);
che, come precisato da questa Corte, il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere d’altronde riconosciuto considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia o il contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza dal momento che il rispetto del diritto alla vita privata, previsto dall’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (cfr. Cass., Sez. VI, 28/06/2018, n. 17072; Corte EDU, sent. 8/4/2008, Nyianzi c. Regno Unito);
che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dell’intimato.
PQM
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021