LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10511/2018 proposto da:
C.L., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, 134, presso lo studio dell’Avvocato Marzia Cantucci, e rappresentata e difesa dall’Avvocato Lorenzo Contucci, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.S. domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione e rappresentata e difesa dall’Avvocato Marta Stefani, per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di Genova, n. 8 del 2018, depositata il 23/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/10/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA
1. C.L. ricorre con otto motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Genova, confermando la decisione di primo grado, assunta dal locale tribunale in un giudizio introdotto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla signora C. con D.S., il *****, ha respinto la domanda dalla prima proposta di corresponsione di un assegno divorzile.
In applicazione dei principi sanciti da Cassazione n. 11504 del 2017, i giudici di appello hanno ritenuto l’insussistenza del presupposto del diritto all’assegno, integrato dalla non autosufficienza economica della richiedente da vagliarsi in forza della mancanza di mezzi adeguati o dell’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, prescindendo dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La richiedente era infatti titolare di una pensione di Euro 1.200,00 mensili, di proprietà immobiliari, la casa di abitazione ed annessi, e poteva “anche contare per le necessità quotidiane sul contributo economico della propria madre convivente, titolare di pensione -pari ad Euro 840,00 mensili – e di assegno di accompagnamento -per Euro 400,00 al mese.
Il signor D. era titolare invece di una pensione di Euro 2.400,00 mensili con cui doveva pagare il canone di locazione e le spese di amministrazione della casa presso cui abitava, non potendo egli fruire dell’immobile, attribuitogli in proprietà esclusiva all’atto di divisione intervenuto con l’ex coniuge, perché necessitava di rilevanti spese di ristrutturazione; l’attività libero professionale del D. aveva poi subito flessione ed egli aveva rinunciato in sede conciliativa alla indennità di occupazione dovutagli dall’ex coniuge per la casa familiare.
2. Resiste con controricorso D.S.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente fa valere la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ed il travisamento del precedente di questa Corte n. 11504 del 2017, richiamato nell’impugnata sentenza.
L’anziana madre della richiedente, vantava un diritto di abitazione sull’immobile occupato dalla figlia, a fronte della rinuncia dalla stessa operata dell’usufrutto sulla viletta di ***** attribuita al signor D. nel giudizio di separazione tra gli ex coniugi.
L’accordo era effettivo ed ininfluente sulla domanda di assegno divorzile e la madre non era in grado di aiutare economicamente la figlia.
La Corte aveva motivato dal fatto che la richiedente non avesse dedotto proprie precarie condizioni di salute o non fosse economicamente non autosufficiente, senza apprezzare la disparità dei redditi con l’ex coniuge e la durata ultra trentennale del matrimonio.
La Corte di merito, operando una automatica applicazione del criterio dell’autosufficienza economica, aveva mancato di valutare se il reddito di pensione, di Euro 1.200,00 mensili, fosse adeguato alla richiedente e tanto a fronte della durata del matrimonio, da cui erano nati figli, e della divisione dei compiti consensualmente decisa tra i due coniugi e che aveva permesso all’ex marito, che aveva conseguito in corso di matrimonio il diploma di geometra e lavorato, oltre che come dipendente, anche quale libero professionista, di crescere professionalmente ed alla moglie, che aveva invece svolto l’attività di operaia, comprimendo le proprie aspettative di crescita, di prendersi cura della famiglia.
2. Con il secondo motivo la ricorrente fa valere la violazione della ratio sottesa alla L. n. 898 del 1970, art. 5, quanto all’estremo dell'”adeguatezza” dei redditi di colui che richieda l’assegno divorzile che avrebbe dovuto essere valutato tenendo conto del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione dei patrimoni di ciascuno e di quello comune nonché della durata del matrimonio.
Inoltre la nozione di adeguatezza è sufficientemente duttile sì da ricomprendere situazioni intermedie poste dalla vita ed il matrimonio era “fallito” per il venir meno dell’ex marito all’obbligo di fedeltà.
3. Con il terzo motivo la ricorrente fa valere l’errata applicazione dell’art. 5 L. cit., quanto alla interpretazione del principio dell’autosufficienza economica.
Quest’ultimo è parametro flessibile che deve tener conto della persona del richiedente, del contesto sociale e delle sue condizioni di vita che dipendono dal pregresso tenore.
La pensione di 1.200,00 Euro mensili copriva a stento le esigenze “normali” di una signora di sessantacinque anni che mai nel passato se ne era privata. La Corte d’appello non aveva valutato che l’immobile di cui era proprietaria la richiedente era quello in cui ella abitava e che la pensione era del tutto esigua non disponendo la donna di risparmi e non essendo ricollocabile sul mercato del lavoro.
4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce l’erronea applicazione dell’art. 5, comma 6, L. cit., per omessa valutazione delle condizioni di salute ed età della donna, evidenza non rispondente alla realtà documentata in atti (sindrome ansioso-depressiva; protrusioni agli arti inferiori; artropatie).
5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli art. 443 c.c. e art. 570 c.p..
La ricorrente non ricavava alcun vantaggio dalla convivenza con l’anziana madre, ultraottantenne, rispetto alla quale aveva obblighi di rilievo civile e penale.
6. Con il sesto motivo la ricorrente deduce la violazione del L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 9 e dell’art. 2697 c.c., sui redditi del D..
Dell’ex coniuge la Corte d’Appello non aveva considerato la fortissima sperequazione tra le spese per la produzione del reddito e i compensi; le contestazioni frapposte dalla ricorrente avrebbero dovuto determinare la prima ad approfondimenti istruttori a fronte della mancata disposizione di indagini e di produzioni documentali da parte del giudice di primo grado.
7. Con il settimo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 61,62,132,191 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c..
La Corte d’appello non aveva valutato il motivo relativo all’immotivato diniego all’accoglimento delle istanze istruttorie da parte del tribunale.
8. Con l’ottavo motivo la richiedente fa valere la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, sulla liquidazione delle spese di lite. Nonostante la decisione impugnata fosse stata determinata dall’applicazione della sentenza della Corte di Cassazione successiva all’introduzione del giudizio di divorzio, i giudici di appello non avevano compensato le spese limitandosi a richiamare il principio della soccombenza.
9. Per i proposti motivi viene in considerazione la giurisprudenza di legittimità che affermatasi successivamente alla sentenza n. 11504 del 2017 ha dato ingresso al principio dell’autodeterminazione degli ex coniugi attraverso una più ampia lettura dei principi costituzionali e di quelli convenzionali su famiglia, formazioni sociali in cui singolo sviluppa la propria personalità ed eguaglianza sostanziale.
Segnatamente, secondo la più recente affermazione di principio adottata da questa Corte con la sentenza a SU n. 18287 del 2018, va apprezzata la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi da attribuirsi all’assegno divorzile non più finalizzato, nel suo riconoscimento, alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al ruolo e contributo fornito dall’ex coniuge, economicamente più debole, alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Nello squilibrio delle posizioni che allo scioglimento del vincolo coniugale si accompagni, per i criteri equiordinati di cui alla prima parte della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, che costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione che sulla quantificazione dell’assegno, l’indicata posta, contrassegnata dalla funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede, con l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto nella sua concreta possibilità di adeguato ricollocamento nel mercato del lavoro.
Fermi gli indicati principi, vanno scrutinati i motivi di ricorso che appaiono meritevoli di trattazione congiunta nei termini di seguito indicati.
9.1. Il primo, secondo e terzo motivo sono da accogliere nei limiti indicati. Essi sono concludenti e fondati là dove deducono, con carattere di autosufficienza, attraverso i richiamati contenuti dei motivi di appello, la natura perequativo-compensariva dell’assegno divorzile, facendo valere il contributo dato dalla richiedente nei primi anni di matrimonio alla conduzione della vita familiare, per il lavoro prestato presso una cooperativa – attività che avrebbe consentito al marito di studiare, la durata ultratrentennale del rapporto di coniugio, l’età della ricorrente, persona di sessantacinque anni, e, nel resto, le scelte condivise tra i coniugi nel corso del matrimonio nel rispetto di tradizionali modelli di vita che vedevano la richiedente accudire anche alla casa ed alla famiglia oltre all’impegno prestato in fabbrica, come operaia, e l’altro coniuge attendere alla propria e più qualificata attività lavorativa.
Rispetto a tanto la ricorrente fa valere l’errata risposta fornita della Corte territoriale là dove essa ha ritenuto la pensione goduta dalla richiedente, di Euro 1.200,00 mensili, reddito adeguato, obliterando, con ciò, il dedotto contributo.
9.2. Il quarto motivo sull’omessa valutazione delle condizioni di età e di salute della ricorrente è fondato là dove denuncia la mancata considerazione della certificazione medica prodotta in primo grado – con richiamo ai documenti versati in atti (nn. 26, 28 e 29 fascicolo di parte primo grado), relativi a certificazioni mediche su protrusioni, reflussi, varici bilaterali, artropatie e sindrome ansioso-depressiva – che, riepilogativa di un quadro patologico dedotto come impeditivo allo svolgimento di attività lavorativa ed obliterato dalla Corte di merito, va apprezzata ad integrazione del giudizio sull’autosufficienza economica del coniuge richiedente l’assegno.
9.3. Il quinto motivo fondatamente denuncia violazione di legge sostanziale in materia di alimenti e contribuzione di sussistenza, da valere a carico del figlio rispetto al genitore (art. 443 c.c. e art. 570 c.p., comma 2, n. 2), in cui è incorsa la corte genovese nell’avere apprezzato la pensione di Euro 800,00 mensili della madre invalida, convivente, ultraottantenne e l’assegno di accompagnamento per Euro 400,00 mensili dalla prima goduto, quali fattori di integrazione dell’autosufficienza economica della ricorrente.
Gli obblighi di assistenza fatti valere dalla ricorrente ed obliterati dalla Corte d’appello di Genova denunciano la piena erroneità dell’impugnata sentenza in quanto esito di una malaccorta composizione degli interessi primari in gioco, sovrapponendo distinti ed autonomi piani.
Tanto vale nel rapporto tra il reddito di assistenza al genitore anziano ed invalido e l’autosufficienza del reddito dell’ex coniuge richiedente l’assegno divorzile non potendo quanto integra il primo implementare il secondo nella diversa assolta funzione degli istituti, ferma l’illegittimità dell’intera operazione in ragione della rilevanza dei diritti in valutazione.
9.4. I restanti motivi restano assorbiti.
10. Nell’applicazione della nuova regola di giudizio è d’obbligo poi ribadire l’orientamento di questa Corte per il quale: “nell’intervenuta cassazione della pronuncia impugnata per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge – che reimposti i termini giuridici della controversia così da richiedere l’accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito – il giudizio di rinvio trova sua giustificazione nella necessità di porre le parti nelle condizioni di dispiegare al pieno il diritto di difesa, rimettendo le medesime nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle esigenze istruttorie esito del nuovo principio di diritto da applicare in sede di giudizio di rinvio” (Cass. 23/04/2019 n. 11178; vd., in termini: Cass. Cass. 31/10/2018 n. 27823).
11. Il ricorso va quindi accolto e l’impugnata sentenza cassata nei limiti dei motivi accolti.
Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
PQM
La Corte accoglie i motivi dal primo al quinto nei sensi di cui in motivazione ed assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021