Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35782 del 22/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14748-2019 proposto da:

N.G., N.M., nella qualità di eredi di R.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SCIPIO SLATAPER N 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO DE CARO, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO INDIOGINE;

– ricorrenti –

contro

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE, in persona dell’Assessore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2368/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

Che:

1.- R.A., durante il suo lavoro di infermiera di un ospedale di Catania, si è punta con una siringa ed ha contratto il virus HCV. L’infezione, contratta il 5.10.1990, così come la sua causa, sono state riconosciute dalla Commissione medica ospedaliera, che ha ritenuto la malattia quale causa di servizio.

Nel 2006 la R. ha agito in giudizio contro l’Assessorato regionale alla sanità per vedersi riconoscere il diritto al risarcimento del danno biologico conseguente alla contratta infezione.

2.-11 Tribunale di Catania ha ritenuto che ad essere legittimata passiva fosse la Gestione Stralcio, chiamata di conseguenza in causa e non costituitasi, ed ha dunque rigettato la domanda dichiarando il difetto di legittimazione dell’Assessorato verso cui era stata proposta.

La Corte di Appello ha invece affermato la legittimazione passiva dell’Assessorato, ed accogliendo espressa eccezione di quest’ultimo, ha dichiarato la prescrizione, sul presupposto che le cause della malattia dovevano ritenersi note sin dal 1991.

3.-Ora ricorrono N.G. e M., eredi della R., nel frattempo deceduta, con tre motivi di ricorso.

CONSIDERATO

che 5.- Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c..

Ritengono i ricorrenti che la Corte di secondo grado ha dichiarato prescritto il diritto senza che fosse stata proposta la relativa eccezione.

A dire il vero i ricorrenti aggiungono che la Corte di Appello avrebbe ritenuto non impugnata la statuizione di primo grado sulla prescrizione, statuizione invece inesistente, in quanto meramente ipotetica.

Il motivo è infondato.

In realtà la ratio decidendi è duplice. Innanzitutto, la Corte di merito ritiene che alcuna censura è stata proposta avverso la decisione di primo grado quanto, appunto, alla dichiarata prescrizione. E questa affermazione presuppone che in primo grado il Tribunale abbia effettivamente deciso sulla prescrizione, mentre i ricorrenti lo contestano.

Dal testo della sentenza risulta che un accertamento v’e’ stato, sia pure subordinato al rilievo del difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato, rilievo che il giudice di primo grado ha considerato assorbente rispetto alla questione della prescrizione.

Ma v’e’ altresì una seconda ratio: la Corte di Appello infatti prende atto che l’Assessorato, soggetto effettivamente legittimato a stare in giudizio, ha tempestivamente proposto in primo grado l’eccezione di prescrizione e l’ha ribadita in appello: precisamente con la comparsa di costituzione e risposta, in primo grado – eccezione su cui non v’e’ stata decisione, ma mero obiter, avendo il giudice di quel grado rilevato il difetto di legittimazione passiva-, e poi in appello con il relativo atto di costituzione; e dunque il giudice dell’impugnazione, l’ha rilevata correttamente.

Fatto sta che non v’e’ alcuna violazione del principio della domanda, avendo, per l’appunto, la Corte deciso su una eccezione tempestivamente proposta.

6.-Il secondo motivo oltre che delle leggi regionali in tema di organi sanitari, denuncia violazione essenzialmente dell’art. 167 c.p.c..

La tesi dei ricorrenti è che a proporre l’eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere la Gestione Stralcio, la quale, chiamata in giudizio, non si è costituita e dunque doveva ritenersi decaduta; ergo, come rilevato al motivo precedente, un’eccezione non c’era.

Nello stesso motivo si obietta che il dies a quo è stato erroneamente fissato dalla Corte di Appello al giorno della puntura anziché a quello della scoperta della malattia.

Il motivo è infondato.

Quanto alla prima censura, essa cade con il rilievo che la Corte di Appello, statuizione qui peraltro non messa in discussione, ha ritenuto passivamente legittimato l’Assessorato, così che non rileva la tardiva o omessa costituzione della Gestione Stralcio, essendo sufficiente che l’eccezione di prescrizione sia stata fatta tempestivamente dal soggetto che doveva in realtà stare in giudizio e non da quello non legittimato.

Quanto alla seconda censura, invece, chiaramente la Corte di Appello mostra di sapere che il termine di prescrizione decorre dalla scoperta della malattia, tanto che fissa tale scoperta già nel 1991, epoca delle prime visite mediche, con giudizio di fatto motivato.

7.-11 terzo motivo denuncia omessa o insufficiente motivazione quanto alla statuizione circa il raddoppio del contributo unificato.

E’ motivo infondato in quanto quel raddoppio consegue per legge al rigetto della domanda e dunque non v’e’ bisogno di motivare la ragione della sua previsione.

8.-Il ricorso va pertanto rigettato e le spese poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, al pagamento delle spese di lite, nella misura di 3000,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472