LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22793-2019 proposto da:
L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO COSSA 41, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO PORCELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DONATA GRASSI;
– ricorrente –
Contro
B.C., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO MANETTI;
– controricorrente –
contro
L.L.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 945/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 4004 del 2014, riunite le cause proposte da L.R. e da L.L.M. avverso lo stesso decreto ingiuntivo emesso su istanza di B.C. nei confronti degli stessi per Euro 80.000,00 a titolo di restituzione della caparra confirmatoria versata dall’opposto al momento della conclusione del preliminare di vendita di un apprezzamento di terreno in comproprietà degli intimati, rigettava le opposizioni con conferma del provvedimento monitorio e per l’effetto condannava gli opponenti alla rifusione delle spese di lite.
A seguito dell’impugnazione interposta dal solo L.R., la Corte di appello di Firenze, nella resistenza del B. e nella contumacia della L., con sentenza n. 945 del 2019, respingeva l’appello e confermava integralmente la sentenza impugnata condividendo le ragioni del primo giudice.
Avverso la sentenza della Corte distrettuale, L.R. propone ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, cui resiste con B.C. con controricorso, rimasta intimata la L..
Ritenuto che il ricorso potesse essere parzialmente accolto, quanto al secondo e al terzo motivo, rigettato per il resto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata alle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Atteso che:
il Collegio non condivide integralmente la proposta di definizione della controversia notificata alle parti e ritiene che il ricorso debba essere respinto per le ragioni di seguito esposte;
– con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., commi 1 e 2, in relazione all’art. 360, n. 3, per non aver la Corte fiorentina tenuto conto della comune intenzione delle parti e del comportamento complessivo delle stesse anche posteriore alla conclusione del preliminare. In particolare, il ricorrente sostiene che se il giudice di appello avesse fatto buon governo dei criteri interpretativi di cui alla norma invocata non avrebbe ricostruito la fattispecie in termini di solidarietà dei promittenti la vendita ma, al contrario, avrebbe constato la presenza di due distinte autonome obbligazioni aventi ad oggetto il trasferimento delle rispettive quote di comproprietà dell’apprezzamento di terreno.
Il primo motivo deve essere respinto.
La giurisprudenza di questa Corte è ferma nell’orientamento secondo cui, in tema di promessa di vendita di un bene immobile indiviso, i promittenti venditori si pongono congiuntamente come un’unica parte contrattuale complessa e, dunque, le singole manifestazioni di volontà provenienti da ciascuno di essi sono prive di una specifica autonomia e sono destinate a fondersi in un’unica manifestazione negoziale, giacché si deve presumere che il bene sia stato considerato dalle parti come un “unicum” giuridico inscindibile, in difetto di elementi desunti dal tenore del contratto preliminare idonei a far ritenere che con esso siano state assunte dai comproprietari promittenti distinte autonome obbligazioni aventi ad oggetto il trasferimento delle rispettive quote di comproprietà (Cass. n. 4227 del 2007; Cass. n. 6162 del 2006).
Ebbene, la Corte di appello, nel qualificare la fattispecie in esame come preliminare di vendita di un bene nella sua interezza ed unitarietà, ha tenuto conto sia del testo del contratto, laddove prevede testualmente che i promissari venditori si obbligano, conseguentemente e solidamente per l’intero, sia del fatto che il bene immobile risultava catastalmente di proprietà indivisa dei L.. Per giunta, la Corte ha precisato che l’acquisto del terreno, nella specie edificabile, doveva necessariamente ritenersi fatto per l’intero, poiché diversamente il promissario acquirente avrebbe perso metri guadi di edificabilità e i promittenti venditori avrebbero perso, di conseguenza, il valore globale del terreno che dimezzato e ridotto non avrebbe consentito costruzioni di immobili.
In definitiva, il giudice del gravame ha motivato in modo giuridicamente corretto le ragioni della propria decisione sul tema trattato, pertanto la doglianza di parte ricorrente si risolve in una mera contestazione della valutazione di merito effettuata dalla Corte fiorentina, auspicando a una diversa ricostruzione della volontà negoziale dei contraenti che integra un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità;
– con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 269 c.p.c. e art. 106 c.p.c. o, in ipotesi, dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per aver il giudice di appello ritenuta preclusa la possibilità di trattazione unitaria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di quello ordinario introdotto dall’opponente appellante nei confronti di L.L.M. (definita terza) nei cui riguardi aveva proposto già con l’atto di citazione in opposizione domanda in manleva.
Il ricorrente precisa, altresì, che il giudice del gravame e prima ancora il Tribunale avrebbero dovuto decidere sulla domanda proposta nei confronti di L.L.M. essendosi disposta, con la riunione delle cause, la trattazione unitaria delle domande Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in via subordinata alla seconda censura, la falsa applicazione dell’art. 269 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver il giudice del gravame ritenuto applicabile il comma 3 della norma in esame che disciplina le modalità di chiamata in causa del terzo su istanza dell’attore mentre nella specie avrebbe dovuto applicarsi il comma 2 della stessa disposizione.
Il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente data la loro stretta connessione, non possono parimenti trovare ingresso.
Come rilevato dalla Corte distrettuale, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, il disposto dell’art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con il procedimento instaurato tramite l’opposizione al decreto, dovendo in ogni caso l’opponente citare unicamente il soggetto che ha ottenuto detto provvedimento, non potendo le parti originariamente essere altri che il soggetto istante per l’ingiunzione di pagamento ed il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta.
Per il che l’opponente (cui è altresì preclusa, nella qualità di convenuto sostanziale, la facoltà di chiedere lo spostamento dell’udienza, nonché quella di notificare l’opposizione a soggetto diverso dal creditore procedente in ingiunzione) deve necessariamente chiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione a pena di decadenza, l’autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritiene comune la causa sulla base dell’esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo, non potendo formulare l’istanza direttamente in prima udienza (cfr. Cass. n. 8718 del 2000; Cass. n. 1185 del 2003; Cass. n. 132727 del 2004; Cass. n. 4800 del 2007; Cass. n. 10610 del 2014).
Ne’ può dubitarsi del fatto che la tardività della chiamata in causa del terzo, per violazione dei termini fissati dall’art. 269 c.p.c., sia rilevabile anche d’ufficio, stante l’inderogabilità di tale norma (Cass. n. 4680 del 1978). La tempestività della richiesta di chiamata di un terzo in causa attiene, infatti, alle esigenze di concentrazione e speditezza del processo, configurandosi quindi come un principio di ordine pubblico, la cui violazione è rilevabile dal giudice anche d’ufficio. L’esigenza di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili è – per vero – posta a tutela dell’interesse non solo del singolo ma anche della collettività (Cass. n. 10610 del 2014), e vi è indubbia correlazione tra la detta esigenza pubblicistica ed il regime delle preclusioni che, a tale stregua, è – di conseguenza – indisponibile (v. Cass. n. 7270 del 2008).
Orbene, facendo applicazione di tali consolidati principi al caso concreto, la decadenza in questione, una volta verificatasi – per non avere il L. richiesto l’autorizzazione ad evocare in giudizio la sorella, L.L.M., terza rispetto alla domanda formulata nei suoi confronti dal B., ma con la quale ha condiviso il procedimento a seguito della riunione dei separati giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo disposta dal giudice di prime cure, notificandogli poi l’atto di citazione in appello – non può in alcun modo sanare, come, al contrario, ritiene il ricorrente.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, infatti, il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di “forme” in senso stretto e non di termini perentori, stabiliti a pena di decadenza, per i quali vigono apposite e separate norme (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4894 del 1997; Cass. n. 14068 del 2000; Cass. n. 20183 del 2004).
Con siffatta argomentazione il giudice del gravame ha correttamente statuito che l’appellante non potesse concludere in sede di impugnazione anche nei confronti della L., in ordine alla quale avrebbe eventualmente potuto agire con giudizio separato (cfr pag. 5 della sentenza impugnata).
Peraltro le due censure non pongono alcuna critica a quest’ultimo ordito motivazionale;
– con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 1 e dell’art. 1363 c.c. nonché la falsa applicazione dell’art. 1353 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver il giudice del gravame ritenuto risolutiva e non sospensiva la condizione apposta al contratto preliminare di vendita senza fornire alcuna spiegazione e senza indicare il canone ermeneutico seguito. Il ricorrente sostiene che il giudice di merito avrebbe dovuto effettuare un’interpretazione complessiva delle clausole contrattuali così da poter correttamente individuare l’effettiva volontà dei contraenti e da poter accertare la vera natura della clausola condizionale. Va precisato al riguardo che, secondo giurisprudenza di questa Corte, ove il testo del contratto abbia un significato chiaro ed univoco non sono ammissibili ulteriori indagini integrative che potrebbero condurre a risultati arbitrari. Peraltro, solo nell’interpretazione volta a stabilire se con una clausola le parti abbiano inteso sottoporre il contratto a condizione sospensiva ovvero risolutiva, qualora sorga il dubbio – giustificato dalla formulazione non univoca della clausola stessa – e le espressioni adoperate siano state usate impropriamente, legittimamente il giudice di merito estende l’indagine al comportamento delle parti anteriore e successivo alla stipulazione del contratto per accertare se la loro intenzione sia stata o meno quella di eseguire le rispettive prestazioni (Cass. n. 381 del 1968).
Nella specie, di converso, tenuto conto del tenore testuale del contratto preliminare – “qualora il piano attuativo d’intervento unitario previsto dal regolamento urbanistico non venga approvato entro il 31 dicembre 2011, il presente preliminare di vendita si intenderà risolto di diritto e la parte promittente venditrice dovrà restituire entro e non oltre il 31 gennaio 2012 alla parte promittente l’acquisto di quanto da questa versato” – il giudice di merito ha correttamente ritenuto risolutiva la condizione in esame, sostenendo le argomentazioni del giudice di prime cure e considerando che il B., nel cui interesse era stata posta la condizione, non era intenzionato a pagare una somma per l’acquisto del terreno che, perdendo l’indice di edificabilità, non avrebbe potuto usare per i fini per i quali lo voleva acquistare.
Ciò posto, il ricorrente si duole sostanzialmente dell’interpretazione data dal giudice di appello alla condizione in esame, ma si tratta di un accertamento di merito, come tale insindacabile in questa sede.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che vengono liquidate in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori previsti come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021
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