LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 117-2020 proposto da:
F.F., F.E. e F.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE FRACASSINI n. 18, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO VENETTONI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. EMILIO n. 71, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA MARCHESI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO BECATTINI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 3316/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 3.3.2010 T.P., in proprio e come genitore esercente la potestà sulla figlia T.G., all’epoca minorenne, evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, F.E., T. e F., invocando l’annullamento, o in subordine la risoluzione per inadempimento per fatto e colpa dei convenuti, del contratto di compravendita immobiliare concluso tra le parti in data 30.12.2005, avente oggetto un immobile sito in Campagnano di Roma, nonché la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, a fronte di alcuni vizi interessanti il bene compravenduto, in relazione al quale l’Ente locale competente aveva negato il rilascio della concessione in sanatoria per alcune difformità che lo stesso presentava, all’atto della compravendita, rispetto al progetto originario approvato.
I convenuti si costituivano resistendo alla domanda. Il solo F.E. spiegava altresì domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme da lui anticipate per la riparazione della pompa idraulica ed il saldo di alcune utenze a servizio dell’immobile compravenduto.
Con sentenza n. 235/2012 il Tribunale accoglieva la domanda di annullamento, condannando i convenuti al risarcimento del danno patito dall’attrice, quantificato in Euro 37.024,21 e quella riconvenzionale, condannando l’attrice al pagamento, in favore del solo F.E., della somma di Euro 1.255,29. Condannava inoltre i convenuti alle spese del grado.
Interponevano appello avverso detta decisione F.E., T. e Francesca, mentre l’appellata T.P., sempre per sé e per la figlia minorenne, ha concluso per il rigetto del gravame, spiegando altresì appello incidentale per la restituzione del corrispettivo pagato per l’acquisto del bene immobile di cui è causa ed il risarcimento del danno non patrimoniale patito.
Con la sentenza impugnata, n. 3316/2019, la Corte di Appello di Roma accoglieva tanto l’appello principale che, per quanto di ragione, quello incidentale e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava risolto il contratto intercorso tra le parti per fatto e colpa della parte venditrice, che condannava, oltreché al pagamento del risarcimento del danno patrimoniale, già quantificato dal Tribunale in Euro 37.024,21, anche alla restituzione del prezzo della compravendita, pari ad Euro 137.000, compensando per un terzo le spese del doppio grado, che poneva, per i restanti 2/3, a carico degli originari convenuti.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione F.E., T. e F., affidandosi ad un solo motivo.
Resiste con controricorso T.P., per sé e la figlia T.G., spiegando ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.
La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ..
Inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale. T.P. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, F.E., T. e F., invocando l’annullamento ex art. 1439 c.c. del contratto di compravendita stipulato in data 30.12.2015, in virtù del quale essa attrice aveva acquistato dai convenuti un immobile che i venditori avevano dichiarato, in atto di vendita, esser stato edificato in forza di licenza edilizia, e per il quale era stata presentata istanza di condono in relazione ad alcuni interventi successivi. L’attrice esponeva che il Comune di Campagnano aveva rigettato la domanda di condono edilizio e chiedeva dunque l’annullamento del contratto per dolo del venditore ed il risarcimento del danno. I convenuti, costituendosi, resistevano alla domanda spiegando a loro volta riconvenzionale per la restituzione di alcune spese eseguite sull’immobile compravenduto. Con sentenza n. 235/2012 il Tribunale accoglieva la domanda di annullamento per dolo, condannando i F. a rifondere alla T. le somme da costei corrisposte alla banca per l’accensione del mutuo stipulato in relazione alla compravendita di cui è causa, oltre alle spese eseguite sull’immobile, quantificate in Euro 37.024,21. Interponevano appello principale i F., invocando la riforma della decisione di prime cure, ed appello incidentale la T., chiedendo la condanna dei F. alla restituzione del prezzo della compravendita ed al risarcimento del danno. In subordine, la T. chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento dei F., ed anche in questo caso la loro condanna alla restituzione del prezzo della vendita. Con la sentenza oggi impugnata la Corte di Appello di Roma, riformando la decisione del Tribunale, accoglieva la domanda subordinata di risoluzione del contratto per inadempimento dei venditori, che condannava anche alla restituzione del prezzo percepito per la vendita.
Il ricorso principale si articola in un solo motivo, con il quale i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. perché la Corte di Appello non avrebbe rilevato che la T. non aveva proposto la domanda di restituzione nelle conclusioni rassegnate nella citazione in prime cure. Resiste con controricorso la T., spiegando a sua volta ricorso incidentale con unico motivo, con cui contesta la decisione della Corte territoriale nella parte in cui essa ha rigettato la domanda principale di annullamento per dolo del contratto intercorso tra le parti.
Il ricorso principale è inammissibile: gli stessi ricorrenti danno atto che la T. aveva invocato in subordine, sin dalla citazione introduttiva del giudizio di primo grado, la risoluzione del contratto per inadempimento dei venditori. La controricorrente, dal canto suo, riporta nel controricorso le conclusioni rassegnate in prime cure, con le quali ella aveva chiesto anche il “risarcimento di tutti i danni… così come dettagliatamente descritti in narrativa sub par. 5.1”; e riporta altresì il paragrafo 5.1 della narrativa della citazione, con il quale era stata chiesta, sia per il caso di annullamento che per quello di risoluzione del contratto, la condanna dei F. a restituire quanto percepito a titolo di corrispettivo. La Corte di Appello, interpretando detta domanda, ha ritenuto che essa dovesse essere qualificata sub specie di domanda restitutoria; trattasi di apprezzamento non censurabile in questa sede, posto che “L’interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall’istante con il ricorso all’autorità giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3041 de113/02/2007, Rv. 594291) e considerato che detto procedimento interpretativo “… è operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto è censurabile in sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell’atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2148 del 05/02/2004, Rv. 569894; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/10/7005, Rv. 584535 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020; Rv. 658078).
Del pari inammissibile è il ricorso incidentale, con il quale la T. lamenta l’assenza di motivazione in relazione alla ritenuta assenza di dolo in capo ai venditori, poiché la corte di Appello è pervenuta a tale approdo all’esito dell’apprezzamento del contenuto del contratto di compravendita, nel quale i venditori avevano espressamente dichiarato che l’immobile era stato interessato da interventi per i quali era stata presentata istanza di condono. Il Giudice di appello, con valutazione di fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto che l’Inserimento di detta clausola nel contratto de quo escludesse l’intento doloso dei venditori. La doglianza, che attinge la predetta valutazione, si risolve in un’istanza di revisione del giudizio di merito, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 74148 del 25/10/2013, Rv. 627790)”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore, quanto alla decisione sul ricorso principale; con riferimento al ricorso incidentale, invece, osserva che lo stesso, essendo stato notificato dopo la scadenza del termine di cui all’art. 327 c.p.c., Va dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 334 c.p.c..
La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente, ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte Suprema d; Cassazione dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale. Condanna la parte ricorrente principale al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200, di cui 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti Principali; di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma, 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella carriera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021