Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.35789 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12165/2016 proposto da:

F.R., F.P., F.A., elettivamente domiciliate in Roma, Lungotevere Mellini 24, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Giacobbe, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Giovanni Randaccio 1, presso lo studio dell’avvocato Leonardo Musa, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 945/2015 della Corte d’appello di Lecce, depositata il 23/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/04/2021 dalla Consigliera Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– F.R., A. e P., ricorrono per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che respingendo il gravame dalle stesse proposto, ha confermato la sentenza del primo giudice che aveva rigettato la domanda, originariamente proposta con citazione notificata il 15 ottobre 2003 dalla loro dante causa C.M., di accertamento dell’abusività delle opere realizzate da S.G. e/o dai suoi danti causa e consistenti in una strada carrabile, in un muro a secco, nella ostruzione di una parte del canale di scolo e nella creazione di un ampio varco nel muro a secco posto al confine tra il fondo di loro proprietà e la strada pubblica, per inesistenza delle corrispondenti servitù con conseguente condanna dello S. al ripristino dei luoghi;

– il convenuto costituendosi avanti l’adito Tribunale di Brindisi aveva contestato il presupposto della domanda attorea e formulato, a sua volta, domanda riconvenzionale per sentir accertare che al suo fondo si accedeva ininterrottamente da oltre 20 anni attraverso la strada in questione, chiedendo l’accertamento della proprietà della strada o in subordine dell’usucapione del diritto di servitù e, in via di ulteriore subordine, la costituzione di servitù coattiva ex art. 1051 c.c.;

– all’esito dell’istruttoria testimoniale e della ctu il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Fasano, aveva rigettato la domanda attorea ed accolto quella del signor S., dichiarando l’intervenuta usucapione della servitù di passaggio carrabile a carico del fondo di proprietà delle F. condannandole alla rimozione dei paletti posti all’imbocco della stradina;

– in particolare, il primo giudice aveva considerato provato attraverso i testi dedotti dal convenuto – e reputati particolarmente attendibili – che il convenuto ed i suoi danti causa avevano esercitato la servitù di passaggio carrabile con modalità identiche e per un periodo di tempo superiore a venti anni;

– la corte d’appello, con la sentenza qui impugnata, ha respinto le critiche delle appellanti F. in merito alla eccepita incapacità a testimoniare dei testi addotti dal convenuto e venditori del terreno oggetto del giudizio, escludendo che essa possa farsi derivare dalla mera eventualità che in caso di rigetto della domanda di accertamento dell’invocata servitù, essi possano essere chiamati in causa a fini di rivalsa dalla stessa parte che ne ha chiesto l’escussione;

– la corte territoriale ha inoltre disatteso le doglianze delle appellanti incentrate sull’errata valutazione da parte del tribunale dei testi ammessi su loro istanza così come delle risultanze della ctu e di quelle delle aerofotogrammetrie prodotte dallo S. al fine di provare la risalente sussistenza dei requisiti per l’accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalle signore F. sulla scorta di tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso lo S..

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo le ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 246 e art. 112 c.p.c.;

– assumono le ricorrenti che la corte d’appello a fronte delle specifiche contestazioni sollevate in ordine all9inattendibilità dei testi A.T., A.C., A.P., A.M., A.R., danti causa dello S., si era limitata a ritenere infondata la doglianza ritenendo insussistenti le condizioni per ritenerne l’incapacità a testimoniare, venendo meno al potere-dovere di verificarne comunque l’attendibilità;

– il motivo è infondato;

– la corte territoriale ha, in realtà, valutato anche l’attendibilità dei testi escussi addotti da parte convenuta, ritenendoli particolarmente attendibili in ragione della conoscenza dei luoghi; al contempo ha ritenuto meno attendibili quelli addotti in senso contrario dalle attrici per essere gli stessi “avvinti da rapporti di parentela e, soprattutto, privi di una continua e risalente frequentazione dei luoghi di causa” (cfr. pag. 4 in fondo e 5, primo cpv., della sentenza);

– con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 246 e 247 c.p.c., quest’ultimo nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1974 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

– secondo le ricorrenti la corte d’appello avrebbe con motivazione illegittima ancorato il giudizio di inattendibilità dei testi addotti dalle attrici al vincolo di parentela trascurando che la Corte costituzionale con la sentenza n. 248/1974 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 247 c.p.c., contenente il divieto di testimoniare per i soggetti legati alle parti da vincolo di parentela;

– inoltre, in relazione al fatto decisivo, costituito dall’attendibilità/inattendibilità dei testi, la corte avrebbe svolto una motivazione apodittica ed apparente;

– la censura è infondata;

– il giudizio di inattendibilità dei testi addotti dalle attrici è dalla corte territoriale ancorato non tanto al vincolo di parentela, ma soprattutto alla mancanza di continua e risalente frequentazione dei luoghi che emerge dalle loro testimonianze sicché il riferimento alla parentela appare finalizzato alla valutazione della complessiva minore attendibilità non alla violazione dell’art. 247 c.p.c.;

– quanto al profilo della denuncia dell’omesso esame di fatto decisivo, deve rilevarsi che il fatto considerato nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è quello storico e non può essere ad esso assimilata la valutazione di attendibilità dei testi;

– con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 1163 c.c. e segg., nonché l’omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti;

– le ricorrenti contestano l’omessa considerazione da parte della corte d’appello della circostanza che con l’atto di citazione notificato nel 2003 dalla sig.ra C., loro dante causa, delle F., era stata esercitata l’azione di negatoria servitutis, così interrompendo la continuità del preteso possesso, con la conseguenza che, ove pure fosse stato ritenuto il possesso, esso non sarebbe stato della durata ventennale necessaria a farne conseguire l’usucapione in virtù dell’art. 1158 c.c.;

– inoltre, le ricorrenti assumono l’illegittimità della sentenza ove aveva ritenuto, sulla scorta delle valutazioni del ctu in merito alle aerofotogrammetrie prodotte dal convenuto S. (e risalenti agli anni 1973, 1983, 1987 e 2003) che la stradella era già presente nel 1983, sostituendo l’apprezzamento dell’ausiliario del giudice all’onere probatorio incombente sullo S. di provare i fatti costitutivi della sua domanda; e ciò, proseguono le ricorrenti, nonostante l’affermazione del ctu fosse stata oggetto di osservazioni da parte del ctp che aveva evidenziato come nel rilevo tecnico fotografico del 1987 non risultasse la stradella rilevata come già esistente nel 1983;

– la critica delle ricorrenti attinge, infine, la prova testimoniale offerta dallo S. giacché, anche a prescindere dal profilo dell’attendibilità, i testi avrebbero fornito elementi di fatto generici;

– il motivo di censura è infondato con riguardo a tutti gli evidenziati profili;

– la corte territoriale ha, invero, ritenuto che le prove documentali fornite dallo S., ed oggetto di sola interpretazione/validazione da parte del ctu, e cioè le aerofotogrammetrie, rispettivamente del 1973, del 1983, 1987 e del 2003, evidenziavano l’esistenza da almeno 25 anni del tracciato del percorso ove avviene il passaggio, sicché al momento della notifica della citazione nel 2003 era ampiamente maturato il possesso ventennale necessario per l’usucapione (cfr. pag. 5 della sentenza, ultimo cpv.);

– è pure infondato il profilo di illegittimità connesso alla ctu poiché la corte d’appello ha sottolineato, proprio in risposta alle contestazioni mosse dalle F. alla ctu, oltre all’esaustività dei chiarimenti del ctu, anche il carattere evidente del tracciato, reso solo più visibile per effetto della copertura con materiale stabilizzante (cfr. pag. 6, prime due righe);

– e’, infine, infondata la censura di genericità delle deposizioni testimoniali addotte dallo S., vertendosi in ambito di apprezzamento discrezionale rimesso al giudice del merito e non censurabile dal giudice di legittimità (cfr. Cass. 4035/2007; id. 11410/2010; id. 356/2017);

– in conclusione il ricorso va respinto e le ricorrenti condannate alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 3000,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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