Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.35792 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28832/2016 proposto da:

B.G., L.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato ENRICO DANTE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO ROMANELLI, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

P.L., P.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI LILIO 95, presso lo studio dell’avvocato TEODORO CARSILLO, rappresentati e difesi dall’avvocato FABRIZIO TESI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1690/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

FATTI DI CAUSA

B.G. e L.F. ebbero ad adire il tribunale di Modena sez. dist. di Pavullo per sentir accertare il loro acquisto mediante usucapione dell’area cortilizia antistante la loro casa delle vacanze, sita ad *****, catastalmente intestata a P.L. e R..

I convenuti contestarono la domanda in quanto avevano consentito agli attori di usare la corte in questione, durante il periodo di loro presenza in loco, a titolo di cortesia.

Ad esito della trattazione istruttoria il Tribunale modenese accolse la domanda svolta dagli attori ed i consorti P. interposero gravame avanti la Corte d’Appello di Bologna.

Il Collegio felsineo, resistendo i consorti B. – L., accolse l’impugnazione rigettando la domanda di acquisto mediante usucapione proposta dagli appellati, posto che, in forza delle prove acquisite in causa, non rimaneva adeguatamente confermato la concorrenza di un possesso ad usucapionem in capo agli originari attori.

Avverso detta sentenza i consorti B. – L. hanno proposto ricorso per cassazione fondato su unico motivo, illustrato anche con nota difensiva.

I consorti P. hanno resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da L.F. e B.G. s’appalesa privo di fondamento e va rigettato.

Con l’unico mezzo d’impugnazione parte ricorrente deduce malgoverno degli artt. 1140,1142,1144 e 1158 c.c., ossia le regole afferenti l’istituto della tolleranza, in quanto la Corte felsinea ha erroneamente ritenuto che le condotte, lumeggianti il loro possesso del bene rivendicato, fossero da ricondurre alla tolleranza posta in essere dai titolari formali del diritto di proprietà sul cortile, mentre un tanto non corrispondeva alle emergenze probatorie acquisite nel corso della causa di merito.

La svolta censura pur veicolata sub specie violazione o falsa applicazione di regole di diritto in effetti si compendia nella contestazione della valutazione dei dati probatori versati in atti, siccome effettuata dalla Corte territoriale.

Difatti i Giudici felsinei hanno puntualmente valutato le dichiarazioni rese dai testi e sottolineato come il bene risultava utilizzato dai ricorrenti solamente nel periodo di vacanza quando frequentavano la loro casa di *****, mentre per la restante parte dell’anno il bene viene utilizzato dai consorti P. e prima dal loro zio P.D..

Sulla scorta di dette osservazioni, fondate sulla prudente valutazione dei dati di fatto acquisiti in atti, il Collegio felsineo ha concluso che non appariva lumeggiato un possesso esclusivo degli attori posto che anche i P. continuavano a godere, secondo loro discrezione del terreno de quo, sicché una situazione al più di possesso promiscuo, confortava la prospettazione della tolleranza tra vicini di casa lumeggiata dai P., piuttosto che il possesso ad escludendum lumeggiato dagli originari attori, poiché puntualmente contraddetto dalla condotta tenuta dai P. nei lunghi periodi di loro assenza.

A fronte di detta puntuale motivazione, l’argomento critico svolto nel ricorso si compendia nella formulazione di una tesi alternativa fondata su proprio apprezzamento dei medesimi dati probatori, lumeggiando una ricostruzione giuridico-fattuale della questione – in tesi – più appagante che però non supera l’altrettanto plausibile ricostruzione operata dai Giudici d’appello.

Atteso il rigetto dell’impugnazione, i consorti L. – B. vanno condannati a rifondere ai consorti P., in solido fra loro, le spese di lite per questo giudizio di legittimità, tassate in Euro 4.300,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo regola di tariffa forense. Concorrono in capo ai ricorrenti le condizioni processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i consorti B. – L., in solido fra loro, a rifondere le spese di questo giudizio di legittimità in favore solidale dei consorti P., che tassa in Euro 4.300,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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