Codice Civile > Articolo 1144 - Atti di tolleranza

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Vigente al

Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29538 del 14/11/2019

In tema di usucapione, la coltivazione del fondo non è di per sé sufficiente a dimostrare il possesso “uti dominus”, occorrendo che l’attività materiale sia accompagnata da indizi univoci idonei a rivelare l’esercizio del potere di fatto in nome proprio e non per mera tolleranza del proprietario. La deduzione della tolleranza integra un’eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio ove emergente dagli atti, e può ritenersi sussistente, con apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, anche per un lungo periodo, specie in presenza di vincoli di parentela, i quali rendono compatibile il protratto godimento del bene con un rapporto di condiscendenza e non con l’interversione del possesso.

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