Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35805 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17440/2018 proposto da:

Agenzia delle Entrate e del Territorio, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis.

– ricorrente –

Contro

M.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Annamaria Bisogno, con domicilio eletto in Roma, via Famagosta n. 8, presso lo studio, giusta procura speciale a margine del ricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9095/10/2017 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata il 25/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021 dal Consigliere Oronzo De Masi.

RITENUTO

CHE:

Con sentenza n. 9095/10/2017, depositata il 25/10/2017, la CTR della Campania ha riformato la sentenza della CTP di Caserta ed annullato l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro emesso sulla base della operata rideterminazione del valore dichiarato nell’atto di cessione del ramo aziendale, da parte della Top Line s.r.l., in favore di M.A., titolare dell’omonima ditta Telephonic Live Communications.

I giudici d’appello hanno ritenuto, in relazione al valore dell’avviamento, che l’Ufficio non ha correttamente applicato i criteri di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, e L. n. 98 del 1994, art. 1, perché in luogo degli elementi ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi presentate dalla società cedente nell’ultimo triennio, ha fatto riferimento alla redditività media del tre anni precedenti la cessione del ramo d’azienda, dato ricavato dalle risultanze degli ultimi tre bilanci, ancorché difformi dai dati dei modelli di dichiarazione Unico 2011, 2012 e 2013, come invece previsto dalla L. n. 98 del 1994, art. 1, comma 1, terzo periodo, ritenendo la circostanza ininfluente.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in base a tre motivi, cui l’intimato resiste con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e deduce che l’assunto della CTR, sopra riportato, contrasta con i criteri di legge e segnatamente con quelli di cui al D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, punto 4, (Regolamento per l’attuazione delle disposizioni previste in materia di accertamento con adesione, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull’incremento di valore degli immobili), il quale dispone che “per le aziende e per i diritti reali su di esse, il valore di avviamento è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d’imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3. La percentuale di redditività non può essere inferiore al rapporto tra il reddito d’impresa e i ricavi accertati (o, in mancanza, dichiarati) ai fini delle stesse imposte e nel medesimo periodo (…)”.

Con il secondo motivo di ricorso, lamenta violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e deduce che l’assunto della CTR, secondo cui è sufficiente che il contribuente sporga denuncia per falso circa il bilancio depositato presso il Registro delle imprese, per escludere la rilevanza, ai fini probatori, dei relativi dati contabili.

Con il terzo motivo di ricorso, lamenta violazione dell’art. 326 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo che la CTR, non ha considerato che sulla affermazione del giudice di primo grado secondo cui “il ricorrente nella qualità di l. r. della cedente non ha provveduto a depositare presso la CCIAA di Roma i bilanci che sostiene essere stati approvati dall’assemblea a saldo zero” si è formato il giudicato, non essendo stato oggetto di specifica impugnazione.

I primi due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, appaiono manifestamente fondati.

La CTR, accogliendo sostanzialmente la tesi della contribuente, ha rilevato la totale assenza di idonei elementi probatori, se si esclude il richiamo al metodo di cui al D.P.R. n. 460 del 1996, artt. 2 e 4 basato sulla considerazione dei ricavi e della percentuale di redditività, per gli anni 2010, 2011 e 2012, riferiti al complesso dell’azienda gestita dalla società Top Line in due distinti locali, uno ubicato a *****, l’altro ubicato in Benevento, Via dei Mulini n. 75, desunti dai bilanci di esercizio depositati presso il Registro Imprese. Precisano i giudici di appello, nell’impugnata sentenza, che la valenza probatoria di siffatta documentazione risulta inficiata dalla denuncia-querela sporta dal M., come dimostrato nel giudizio di secondo grado, “in relazione all’avvenuto deposito da parte di soggetto estraneo alla società stessa e comunque diverso dal legale rappresentante”, che il criterio utilizzato è in ogni caso inidoneo a giustificare la ripresa dell’Ufficio, in quanto riferibile a “fattispecie (…) del tutto estranea alla odierna vicenda processuale, e che dovevano essere invece considerati “gli elementi ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi presentate dalla società nell’ultimo triennio (…) come espressamente sancito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51”.

Le affermazioni che precedono non sono condivisibili, atteso che, secondo l’indirizzo espresso da questa Corte, a cui si intende dare continuità, i criteri di stima di cui al D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, determinano valori minimà dell’avviamento, in funzione dell’accertamento con adesione, così che la loro applicazione, per un verso, integra un indizio a favore dell’Amministrazione, che potrà impiegare un criterio diverso dando conto della sua maggiore affidabilità specifica e, per il restante, pone a carico del contribuente l’onere di dimostrare, ove lo ritenga, un valore di avviamento inferiore a quello indicato dietro applicazione di parametri diversi da quelli previsti dallo stesso D.P.R. n. 460 cit. (tra le altre, Cass. n. 12305/2020, n. 7750/2019, n. 9089/2017, n. 4931/2012, n. 16705/2007, n. 3505/2006).

In altri termini, il contribuente non può limitarsi alla semplice opposizione all’utilizzo di una metodologia di calcolo, indicandone un’altra, senza tuttavia dimostrare l’incoerenza del metodo utilizzato, contestando la valutazione degli elementi di fatto che sono alla base dei criteri utilizzati, essendo onere del contribuente contestare l’accertamento, in base ad allegazioni puntuali e specifiche, che tengano conto dei fattori economici dell’azienda, e dimostrare le ragioni della divergenza dei propri dati da quelli medi indicati dall’Amministrazione finanziaria (Cass. n. 7942/2021, n. 613/2005, n. 17787/2017, in motivazione).

Quanto, poi, agli effetti, sul piano probatorio, derivanti dalla presentazione della denuncia-querela di cui sopra, è appena il caso di osservare che in difetto di qualsivoglia accertamento giudiziale in ordine alla veridicità dei fatti esposti nell’atto dal M., stante financo la mancanza di prova dell’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, non si vede come i giudici di appello possano aver tratto elementi di giudizio di segno contrario.

Il terzo motivo di ricorso resta assorbito.

In conclusione, la sentenza di secondo grado va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

Vanno compensate le spese dei gradi di merito, in relazione all’andamento processuale della vicenda, mentre le spese del giudizio di legittimità, sono liquidate secondo il principio di soccombenza, come in dispositivo.

PQM

La Corte, accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito; liquida le spese del presente giudizio in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, tenuta da remoto, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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