Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35808 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27284/2013 proposto da:

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Beton Campania Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lima 7, presso lo studio dell’avvocato Iannuccilli Pasquale, rappresentata e difesa dall’avvocato Sagliocco Giorgio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 215/2012 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 10/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2021 dal consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

RITENUTO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della CTR della Campania n. 215/2012, depositata il 10.10.2012, con la quale la CTR aveva ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento fondato su documentazione extracontabile che non era stata allegata al PVC, il quale richiamava la contabilità rinvenuta e comprovante l’ammontare dei ricavi evasi nonché l’esistenza di fatture per operazioni inesistenti.

La società contribuente replica con controricorso.

Nelle more del giudizio, la contribuente ha depositato istanza di sospensione del giudizio del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, manifestando l’intenzione di aderire alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, senza tuttavia produrre la prova della presentazione della domanda di definizione.

CONSIDERATO

che:

2. La prima censura ascrive alla sentenza impugnata la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. d), e art. 54, nonché degli artt. 2697,2700,2722 e 2729 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c. nn. 39 e 5); per avere i giudici regionali escluso la rilevanza degli accertamenti disposti sulla base della natura extracontabile della documentazione posta a base del PVC, asserendo che pur citati nel processo verbale, non erano stati al medesimo allegati.

Si afferma che i militari avevano rinvenuto una documentazione parallela dalla quale avevano inferito la sussistenza di operazioni inesistenti da documentazione (quadernoni annualità 2005, 2006 e 2007) da cui si ricavavano le operazioni attive fatturate e i “buoni di consegna” in nero relative a cessioni di calcestruzzo non fatturato; mentre, in particolare, per l’anno 2007 i quadernoni dimostravano le operazioni non fatturate ma non le operazioni inesistenti in relazione alle quali non era stata rinvenuta documentazione extracontabile, per cui l’Ufficio procedeva sulla base di criteri presuntivi. Dalla documentazione extracontabile risultavano le operazioni che avrebbero dovuto essere fatturate e registrate e quelle da non fatturare (in nero).

Oltre alla documentazione extracontabile, i militari accertavano le operazioni inesistenti relativi a cessioni di calcestruzzo e di altro materiali, sulla base di presunzioni, giacché i d.d.t. risultavano fittizi, atteso che pur essendo diversi gli autisti trasportatori, le sottoscrizioni sui documenti erano identiche.

3.Con la seconda censura, si lamenta la violazione delle norme rubricate col primo motivo ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere i giudici regionali ritenuto l’infondatezza del rilievo concernente l’inesistenza delle operazioni, sulla base della registrazione delle fatture nei libri contabili, senza considerare che l’effettività delle operazioni non è dimostrata neppure dalla prova dell’avvenuto pagamento o dalla traccia dei bonifici, tanto meno dalla registrazione di operazioni fittizie.

4. Il terzo motivo addebita alla sentenza la violazione delle medesime disposizioni sopra citate con riferimento alla detraibilità dei costi, i quali risultavano invece non realmente sostenuti, ed in relazione ai quali il contribuente non aveva fornito la prova contraria.

5. Le censure – che involgendo questioni strettamente connesse, possono essere congiuntamente scrutinate, sono fondate.

In linea generale, deve precisarsi che la giurisprudenza costante di questa Corte è orientata nel senso che la documentazione extracontabile legittimamente reperita presso la sede dell’impresa, ancorché consistente in annotazioni personali dell’imprenditore, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità e nell’adempimento degli obblighi di legge. Qualora pertanto, a seguito di ispezione, venga rinvenuta presso la sede dell’impresa documentazione non obbligatoria astrattamente idonea ad evidenziare l’esistenza di operazioni non contabilizzate, tale documentazione, pur in assenza di irregolarità contabili, non può essere ritenuta di per sé probatoriamente irrilevante dal giudice, senza che a tale conclusione conducano l’analisi dell’intrinseco valore delle indicazioni dalla stessa promananti e la comparazione delle stesse con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente (Cass. civ, Sez. V, 8 settembre 2006, n. 19329); di conseguenza il rinvenimento di una contabilità informale, tenuta su un brogliaccio (ma anche di agende-calendario, block notes, matrici di assegni, estratti di conti correnti bancari), costituisce indizio grave, preciso e concordante dell’esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale, che legittima l’Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54. (da ultimo, Cass. civ. Sez. V, 12 gennaio 2018, n. 617; n. 25451/2018).

Ora, secondo l’orientamento di questa Corte (Cass. S.U. n. 215/1999, Cass. n. 4899/14, Cass. n. 18/13, S.U. 12545/92, Cass. n. 17355/2009, n. 8325/2015), gli atti formati dai pubblici ufficiali sono dotati di fede privilegiata ai sensi dell’art. 2699 c.c., solo quando si “… formano nell’esercizio di pubbliche funzioni certificatile delle quali siano investiti dalla legge; esulano, viceversa, da tale previsione tutti gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione di dette funzioni certificative”.

Ne consegue che la “valenza probatoria” del verbale riguarda l’attestazione della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (ex art. 221 c.p.c. e seguenti, e art. 476 c.p.), principi formalizzati, in materia lavoristica, dal D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 5.

Peraltro, secondo le Sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 17355/2009), “(…) la correlazione tra il dovere di menzionare nel verbale in modo preciso e dettagliato, anche se sommario, l’elemento fattuale della violazione e l’efficacia che l’art. 2700 c.c., attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell’atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, comportano infatti che tale efficacia concerne inevitabilmente tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell’atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, fermo l’obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell’accertamento, giacché egli deve dare conto nell’atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle regioni per le quale detta presenza ne ha consentito l’attestazione”.

Orbene, nel caso di specie la CTR della Campania ha escluso di potere di valutare gli elementi indicati nel PVC, al cui interno, per come risulta dagli stralci riportati in ricorso, era stata puntigliosamente e dettagliatamente indicata la tipologia della documentazione extracontabile rinvenuta – quadernoni, brogliacci, schede clienti extracontabili – dalla quale risultava una contabilità totalmente diversa da quella ufficiale, avendo altresì i verbalizzanti descritto – in modo certosino – il contenuto delle fatture utilizzati per la comparazione con la documentazione contabile ufficiale ed i meccanismi che caratterizzavano la contabilità parallela tenuta dalla parte contribuente nonché in particolare, le sottoscrizioni tutte eguali apposte in calce ai ddt. dai presunti autisti (tutti nominativamente diversi) che effettuavano i presunti trasporti di merce, da ciò traendo elementi di convincimento in ordine alle riprese a tassazione contestate, ivi comprese le operazioni inesistenti. La contribuente aveva avuto piena conoscenza delle ragioni della pretesa fiscale e, inoltre, il verbale di accertamento, regolarmente notificato, era esaustivo circa l’individuazione dei presupposti per fare valere la pretesa, rendevano l’atto di accertamento pienamente legittimo e motivato.

Sul punto, si precisa che, secondo l’orientamento di questa Suprema Corte, (Cass. civ. Sez. V, 6 marzo 2018, n. 5183), secondo la quale la mancata allegazione all’atto di accertamento di un altro atto al quale si fa riferimento nella motivazione non comporta nullità se l’atto richiamato è stato consegnato al contribuente e se nella motivazione ne venga riportato il contenuto essenziale (Cass. n. 24001/2019).

Detto procedere della CTR appare contrastare con il consolidato indirizzo giurisprudenziale sopra ricordato, avendo nella sostanza il giudice di appello ritenuto di espungere dall’esame valutativo allo stesso demandato il compendio di elementi materialmente acquisiti dai verbalizzanti nel corso del l’accertamento e di ponderare, altresì, le attività verificate dagli stessi verbalizzanti; così tralasciando di considerare non soltanto l’efficacia privilegiata dalla quale è assistito detto processo verbale quanto agli accertamenti compiuti dal pubblico ufficiale, ma altresì offrendo una motivazione della decisione solo apparente in quanto fondata sull’unico elemento della mancata produzione della documentazione extracontabile.

Sulla base di tali considerazioni, che resistono ai rilievi difensivi esposti dalla parte contribuente nel controricorso, in quanto il vizio ha riguardato l’omissione dell’esame della documentazione richiamata e degli accertamenti compiuti dall’Ufficio, la sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi di ricorso, va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania che pure provvederà alla liquidazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche la liquidazione delle spese del giudizio, ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione della Corte di cassazione, tenuta da remoto, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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