LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giovanni – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 1209-2021 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 177, presso lo studio dell’avvocato MICHELE RANCHINO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.S., L.V.;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 25004/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.
FATTO E DIRITTO
Nel procedimento definito con ordinanza della Sezione Sesta – 2, 9 novembre 2020 n. 25004, questa medesima Corte ha provveduto a formulare richiesta di iscrizione di ufficio di procedimento di correzione di errore materiale – a cura della medesima cancelleria – del 15.01.2021, nell’esercizio dei poteri d’ufficio attribuiti alla Corte dall’art. 391-bis c.p.c., comma 1, come sostituito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. 1), n. 1), convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 2016, n. 197, rilevando che nell’indicazione dei componenti del Collegio era stato indicato il consigliere Giuseppe Tedesco, assente per sopravvenuto impedimento, in luogo del consigliere Giuseppe Fortunato, subentrato in luogo del primo proprio in ragione dell’impedimento.
A seguito di attivazione del procedimento, in data 16.04.2021 il consigliere relatore ha depositato in cancelleria la proposta ex art. 380-bis c.p.c. di correzione dell’errore materiale rilevato, proposta che è stata comunicata telematicamente al difensore della parte costituita nel procedimento 19422/2019, senza che l’intimata Banca MPS svolgesse attività difensiva.
Il collegio ritiene di condividere la proposta del relatore.
Premesso che in caso di erronea indicazione dei componenti il Collegio è necessario disporre la correzione di errore materiale in parola, non inficiando siffatto errore la validità della pronuncia.
Pertanto, l’ordinanza n. 25004 del 2020 va corretta, nella intestazione, in particolare nella parte relativa alla composizione del Collegio nel senso che in luogo del consigliere Giuseppe Tedesco venga indicato il consigliere Giuseppe Fortunato.
Nel procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, essendo di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. 4 gennaio 2016 n. 14; Cass. 17 settembre 2013 n. 21213; Cass. 4 maggio 2009 n. 10203; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002 n. 9438), attesa la mancata resistenza della parte cui il ricorso è stato notificato (tra le tante, Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 25004 del 2020 nel senso che nella intestazione, dopo il nome “Luigi Abete”, venga inserito il nome del consigliere “Giuseppe Fortunato” in luogo del nome di “Giuseppe Tedesco”.
Ordina la conseguente annotazione sull’originale della detta ordinanza della sostituzione così disposta.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021