LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22277-2019 proposto da:
PA.GR., PA.GU., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI N. 11, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA PETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato SONIA PALOMBI;
– ricorrenti –
contro
PA.GI., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONICELLI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3750/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/06/2018.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Roma, nella causa di divisione ereditaria riguardante la successione di Pa.Gi., promossa dalla figlia del de cuius Pa.Gi. nei confronti dei coeredi (la madre L.P. e i fratelli Pa.Gu. e Pa.Gr.), ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Latina. Questo, per quanto interessa in questa sede, ha dichiarato la nullità del testamento olografo del defunto per indeterminatezza dell’oggetto delle disposizioni testamentarie.
Per la cassazione della sentenza Pa.Gr. e Pa.Gu. hanno proposto ricorso, affidato a due motivi entrambi proposti in relazione all’art. 360 c.c., comma 1, n. 3. Con il primo motivo si censura l’interpretazione del testamento fatta propria dalla Corte d’appello. Si deduce che la Corte d’appello si è fermata al significato letterale delle parole usate, utilizzando, quale metodo interpretativo, le altre clausole della scheda, che avevano nell’intenzione del testatore portata e significati diversi. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono perché la Corte d’appello non ha tenuto contro di un testamento olografo precedente, che avrebbe potuto chiarire l’incertezza riscontrabile nel testamento successivo.
La causa, fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte, è stata rinviata a nuovo ruolo per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di L.P..
E’ stato poi documentato che L.P. è deceduta lasciando eredi i figli, già parti del presente giudizio.
Quindi la causa è stata nuovamente fissata dinanzi alla medesima sezione su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Il ricorso è fondato. Nell’interpretazione del testamento, l’indagine deve essere diretta alla ricerca dell’effettiva volontà del testatore, la quale assume giuridica rilevanza, anche se espressa in termini impropri o, comunque, non rispondente al significato oggettivo apparentemente riconoscibile della dichiarazione, purché chiaramente individuabile attraverso la valutazione complessiva delle varie clausole e, se necessario, con il sussidio di ogni altro utile elemento indicativo, tratto aliunde (Cass. n. 1458/1967).
L’interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più intensa ricerca ed efficacia della volontà concreta e da un più frequente ricorso alla integrazione con elementi estrinseci, per modo che l’identificazione della persona onorata dalla disposizione testamentaria, fatta dal testatore in modo impreciso ed incompleto, non rende nulla la disposizione quando dal contesto del testamento o altrimenti sia possibile determinare, in modo serio e senza possibilità di equivoci, la persona che il testatore ha voluto beneficiare (Cass. n. 995/1985n. 8899/2013).
La Corte d’appello, in primo luogo, ha rilevato che il conflitto fra i coeredi riguardava la disposizione testamentaria relativa alla divisione delle unità immobiliari comprese nel palazzo in *****, via Cimabue; essa ha quindi chiarito che la disposizione si prestava a due diverse interpretazioni. In base a una prima interpretazione, sostenuta dai convenuti, la scheda prevedeva l’attribuzione a Gr. di quattro appartamenti: i due appartamenti in suo possesso e i due appartamenti nel possesso di Gi.. Secondo l’interpretazione sostenuta da Gi., il testatore aveva lasciato a Gr. e Gi. due appartamenti ciascuno, corrispondenti a quelli già detenuti dei due eredi. Così l’esistenza di due diverse opzioni interpretative, in assenza di elementi idonei a dirimere l’incertezza ricavabili dalla scheda, è parsa alla Corte d’appello sufficiente a giustificare la nullità della disposizioni. Non si si può condividere quanto sostenuto dalla controricorrente nella memoria, nella quale si sostiene che la Corte avrebbe fatto corretta applicazione dei principi in materia di ermeneutica testamentaria, puntualmente richiamati. La Corte d’appello, seppure richiami gli insegnamenti della Suprema corte sulla interpretazione del testamento, ha risolto infine la questione sottoposta al suo esame esclusivamente sulla base della scheda, senza verificare se l’incertezza sull’oggetto della disposizione non potesse essere superata altrimenti, ex art. 625 c.c. In particolare, essa, pur menzionando un precedente testamento, ha poi di fatto ignorato tale elemento, in base alla considerazione, di per sé non rilevante, che il testamento successivo era in parte diverso.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi a quanto sopra.
La corte di rinvio liquiderà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 22 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021