Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35824 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30287-2020 proposto da:

R.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 441, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CICCONETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO CARINCI;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE L.R. ONLUS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 334/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 26/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado, resa nella causa promossa da R.A.M. nei confronti della Fondazione L.R. Onlus. L’attore aveva chiesto accertarsi la simulazione di una vendita, con la quale era stato acquistato in nome della fondazione un immobile pagato con denaro di esso attore, deducendo che l’operazione fu attuata al fine di sottrarre il bene dalle pretese dei propri creditori, con l’intesa che, cessato il pericolo, l’immobile avrebbe dovuto essere trasferito all’attore.

Per quanto interessa in questa sede la Corte d’appello ha escluso la configurabilità della dedotta simulazione, in assenza dell’accordo fra tutte le parti, riconoscendo che l’ipotesi in concreto fatta valere era quella del negozio fiduciario, la quale, però, richiedeva l’atto scritto ad substantiam, che nella specie mancava. Secondo la Corte d’appello la mancanza del requisito formale rendeva a priori inidonei, ai fini della prova dell’accordo, gli elementi istruttori invocati dall’attore (testimonianze, mancata risposta all’interrogatorio formale, le presunzioni).

Per la cassazione della sentenza il R. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, il primo dei quali censura la decisione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si sostiene che la Corte di merito è stata guidata nella decisione dal principio che la fiducia in materia immobiliare richiede la forma scritta ad substantiam, mentre la giurisprudenza della Suprema corte ha recentemente recepito e fatto proprio un principio diverso, che svincola il patto fiduciario, anche in materia immobiliare, dal requisito formale.

La Fondazione è rimasta intimata.

La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del primo motivo, assorbiti gli altri.

Il primo morivo è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento degli altri motivi (del secondo motivo, con il quale si censura la sentenza per avere negato la restituzione del presso, in assenza di tempestiva domanda ex art. 2041 c.c.; e del terzo motivo, inteso a censurare la sentenza nella parte in cui la Corte d’appello ha riconosciuto che l’attore fosse decaduto dalla domanda di revocazione della donazione, realizzata tramite l’intestazione del bene in nome altri, per ingratitudine).

Le sezioni unite della Suprema Corte hanno stabilito in materia il seguente principio: “Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario” (Cass., S.U., n. 6459/2020).

La sentenza impugnata, pertanto, nella parte in cui la Corte d’appello, suppone la necessità del requisito di forma scritta del patto fiduciario, è in contrasto con tale principio.

Essa, pertanto, deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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