LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 18119/2017 r.g. proposto da:
R.A., (cod. fisc. *****) e C.A., (cod. fisc.
*****) rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Pietro Sirena, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, Via Po n. 43.
– ricorrente –
contro
CONSORZIO DI MARSIA, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. F.S., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Giulio Cesare Primerano, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Ugo De Carolis n. 101, presso lo studio dell’Avvocato Marco Morganti.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata in data 6.4.2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7/10/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
Che:
1. Con atto di citazione ritualmente notificato C.G. e R.A. convennero in giudizio il CONSORZIO DI MARSIA innanzi al Tribunale di Roma per opporsi al decreto ingiuntivo n. 26950/2009 emesso dal medesimo Tribunale, decreto con il quale era stato ingiunto agli opponenti il pagamento della somma di Euro 5.617,30, oltre accessori, in favore del predetto consorzio, a titolo di contributi consortili ordinari e di spese per il servizio di vigilanza sulla base delle Delibere che avevano approvato i consuntivi relativi agli anni 2004-2005-2006 e 2007.
2. Il Tribunale di Roma, espletata la necessaria istruttoria per via documentale, respinse l’opposizione così presentata.
3. Avverso la predetta sentenza del Tribunale proposero appello R.A. e C.A., quest’ultimo nella qualità di erede di C.G., originario attore in opposizione, nei confronti del CONSORZIO DI MARSIA.
4. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha rigettato l’appello così proposto, confermando pertanto la sentenza resa in primo grado.
La corte del merito ha ritenuto, per quanto ancora qui di interesse, che era erronea la tesi difensiva secondo cui la pretesa creditoria azionata in via monitoria sarebbe inesigibile in quanto fondata su delibere consortili annullate o comunque nulle, come deliberato dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 17523/2012, e comunque tempestivamente domandato nella specie con l’atto di opposizione: da un lato, la sentenza sopra ricordata era stata resa inter alios (e dunque non poteva essere opposta dagli appellanti che non avevano partecipato al relativo giudizio), dall’altro aveva annullato solo alcune delibere di preventivo, mentre restavano pienamente operative ed efficaci in ogni caso le Delib. a consuntivo n. 130 del 2006, Delib. a consuntivo n. 132 del 2007 e Delib. a consuntivo n. 133 del 2008, con la conseguenza che solo una parte del credito avrebbe potuto essere rimesso in discussione e non già l’intero. In ogni caso, le delibere nei confronti degli appellanti erano ormai definitive per decorso del termine per l’impugnazione, essendo irrilevante la circostanza che agli appellanti non fossero state mai comunicate le delibere consortili sopra indicate, in quanto lo statuto consortile non aveva previsto alcun onere di comunicazione in favore dei consorziati assenti, sì che l’eventuale impugnazione resa con l’atto di opposizione non poteva che ritenersi tardiva. Ha inoltre evidenziato la corte di merito, in relazione alla riproposta eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (sollevata in relazione all’asserita mancata effettuazione delle prestazioni per le quali il Consorzio aveva rivendicato la remunerazione), la stessa sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma e prodotta dagli appellanti aveva puntualizzato che solo nel 2009 (e dunque in periodo successivo a quello oggetto delle prestazioni di cui si chiedeva la remunerazione) il Consorzio non aveva più esercitato quelle attività per le quali rivendicava i contributi consortili, e ciò in coincidenza con la costituzione del nuovo consorzio, con la conseguenza che fino a tale periodo le prestazioni erano state erogate.
2. La sentenza, pubblicata il 6.4.2017, è stata impugnata da R.A. e C.A. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il CONSORZIO DI MARSIA ha resistito con controricorso.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1137 e 2377 c.c.. Osservano i ricorrenti che la decisione impugnata avrebbe errato nel ritenere non opponibile al consorzio la sentenza resa dal Tribunale di Roma di annullamento delle delibere consortili di approvazione dei contributi dovuti dai consorziati perché rese inter alios e perché riguardanti solo alcune delibere e non tutte, posto che tali assunti si pongono in contrasto con il disposto normativo di cui agli artt. 1137 e 2377 c.c., sulla base della premessa che le disposizioni in materia di condominio sono legittimamente applicabili anche ai consorzi di urbanizzazione. Si evidenzia dunque che, anche sulla scorta degli insegnamenti resi dalla giurisprudenza di legittimità, proposta l’opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi condominiali, il giudice deve accogliere l’opposizione qualora la relativa Delibera abbia perduto la sua efficacia per essere stata l’esecuzione del provvedimento dell’assemblea sospesa dal giudice dell’impugnazione o per avere quest’ultimo con sentenza, ancorché non ancora passata in giudicato, dichiarato l’invalidità della Delibera. Evidenziano ancora i ricorrenti che, contrariamente a quanto affermato dalla corte di appello, la Delibera consortile può essere impugnata anche unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo nell’ipotesi in cui la stessa non sia stata previamente comunicata e l’ingiunto ne sia venuto a conoscenza soltanto con la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, artt. 1460 e 2697 c.c.. Osservano ancora i ricorrenti che oggetto del provvedimento monitorio opposto non era il pagamento delle quote associative a titolo di partecipazione al consorzio bensì la remunerazione dei servizi resi dal consorzio stesso sulla base di un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive intercorso con i singoli consorziati, con la conseguenza che la circostanza affermata dalla corte territoriale – secondo cui lo scioglimento del consorzio solo dal 2009 non escludeva l’esecuzione delle predette prestazioni in favore dei consorziati – non dimostrava l’adempimento delle prestazioni (il cui onere probatorio spettava invero al consorzio opposto quale creditore della remunerazione ingiunta), attenendo quest’ultimo non già al rapporto associativo quanto piuttosto a quello contrattuale sinallagmatico che sul primo si innesta.
3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1137 e 2377 c.c..
4. Il ricorso è fondato quanto al primo e terzo motivo che, presentando profili di doglianza sovrapponibili, possono essere esaminati congiuntamente.
4.1 Occorre in primis chiarire quale sia la normativa applicabile ai consorzi di urbanizzazione, dovendosi ritenere pacifica – per stessa ammissione delle parti e per espressa affermazione della corte territoriale non contestata in questa sede – tale qualificazione giuridica del consorzio controricorrente.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che i consorzi di urbanizzazione – consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche, preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi – sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, sicché il giudice, nell’individuare la disciplina applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa delle associazioni o della comunione (Cass. n. 7427 del 2012; n. 13417 del 2010; Sez. 6-1, Ordinanza n. 25394 del 09/10/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 18792 del 02/07/2021).
Ciò posto, risulta circostanza altrettanto pacifica tra le parti quella secondo cui – nella regolamentazione delle modalità di impugnativa delle delibere consortili – nessuna disposizione sia stata dettata dalla volontà negoziale delle parti per come manifestata nello statuto, di talché risulta non discutibile che tale disciplina sia estraibile analogicamente dalle norme sulla comunione e dunque da quelle più in particolare del condominio, come peraltro rettamente rilevato anche dalla corte territoriale nella sentenza qui impugnata.
4.2 Sul punto risulta pertanto condivisibile l’assunto difensivo di parte ricorrente secondo cui, seguendo la giurisprudenza espressa da questa Corte (e di cui qui si vuol fornire continuità applicativa), nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l’opposizione qualora la Delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex art. 1137 c.c., comma 2, o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (cfr. ex pluris, Sez. 1, Sentenza n. 7427 del 14/05/2012; Sez. 2, Sentenza n. 19938 del 14/11/2012; N. 4421 del 2007, n. 10027 del 2012 Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7741 del 24/03/2017). Principio quest’ultimo manifestato in materia di comunione e condominio ma comunque espressivo di un’esigenza più generale ed immanente al sistema delle impugnazioni anche in materia societaria, posto che non è richiedibile con il procedimento monitorio il pagamento di un credito il cui titolo negoziale giustificativo – derivante da un deliberato sociale – sia stato posto nel nulla giudizialmente tramite altra impugnazione giudiziale.
Ciò posto, risulta evidente che la sentenza impugnata – sul pacifico presupposto dell’applicabilità al caso di specie della normativa dettata in materia di condominio – non si è conformata ai principi di diritto da ultimo ricordati, affermando la non rilevanza dell’intervenuto annullamento dei deliberati consortili – sulla cui base era stato richiesto ed ottenuto il provvedimento monitorio oggetto di opposizione – al fine di valutare la fondatezza di quest’ultima, così incorrendo nella denunciata violazione di legge.
L’accoglimento dei predetti motivi determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il primo e terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021
Codice Civile > Articolo 1137 - Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1460 - Eccezione d'inadempimento | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2021 - Legittimazione del possessore | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2377 - Annullabilita' delle deliberazioni | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile