LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8365-2018 proposto da:
AUTOTRASPORTI M. SNC DI M.G. & C., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENRICO ALBANESE 61 C, presso i signori Gelodi-Amoroso, rappresentata e difesa dall’avvocato FERNANDO AMOROSO;
– ricorrente –
contro
IMMOBILIARE 36 SPA (già AUDI ZENTRUM BOLOGNA SPA), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO STOPPANI, 34, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO AURELI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANO MANCINI;
– controricorrente –
contro
FERRARI AUTO LUX SRL, T.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1553/2017 del TRIBUNALE di MODENA, depositata il 13/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 2/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO che:
1. Con atto di citazione dell’11/4/2011 la società Autotrasporti M. s.n.c. conveniva in giudizio la società Ferrari Auto Lux s.r.l., chiedendo la condanna di quest’ultima alla riduzione del prezzo e/o al risarcimento del danno, deducendo di avere acquistato dalla società convenuta un’autovettura il cui chilometraggio era stato falsato. Costituitasi in giudizio, la Ferrari Auto Lux s.r.l. chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Audi Zentrum Bologna s.p.a., deducendo di aver acquistato a sua volta l’autovettura oggetto di causa da tale società, alla quale soltanto si doveva imputare la contraffazione del contachilometri. La Audi Zentrum Bologna chiedeva la chiamata in causa del proprio venditore T.M., il quale eccepiva la propria estraneità ai fatti, da imputarsi esclusivamente alla Ferrari Auto Lux.
Il Giudice di Pace di Sassuolo, con sentenza n. 220/2013 – dopo aver deferito al legale rappresentante della Autotrasporti M. il giuramento estimatorio sulla quantificazione dei danni sofferti in seguito all’alterazione del contachilometri – condannava la Ferrari Auto Lux al pagamento di Euro 2.700 in favore della società attrice.
2. Avverso la sentenza proponeva appello la Ferrari Auto Lux s.r.l., deducendo la decadenza della garanzia ex art. 1495 c.c., l’inammissibilità del giuramento estimatorio ex art. 241 c.p.c., e l’omesso accertamento della responsabilità concorrente di Audi Zentrum Bologna.
Con sentenza 13 settembre 2017, n. 1553, il Tribunale di Modena, preliminarmente dichiarata la contumacia di T.M., accoglieva l’appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’infondatezza delle domande avanzate da Autotrasporti M..
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione la società Autotrasporti M. s.n.c. di M.G. & c.
Resiste con controricorso la Immobiliare 36 s.p.a. (già Audi Zentrum Bologna s.p.a.).
L’intimata Ferrari Auto Lux s.r.l. non ha proposto difese.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..
Con provvedimento n. 20796/2019 questa Corte, constatato che dal fascicolo non risultava l’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso a T.M. e ravvisata la necessità di acquisire il fascicolo d’ufficio dei pregressi gradi di merito, ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso a T.M. e l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei due gradi di merito.
CONSIDERATO
che:
Il Collegio rileva che la società ricorrente ha tempestivamente provveduto alla rinnovazione, ma che è stato acquisito unicamente il fascicolo del secondo grado di giudizio e che non è stato trasmesso il fascicolo di primo grado, necessario ai fini della decisione.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di acquisire il fascicolo del primo grado del giudizio svoltosi davanti al Giudice di pace di Sassuolo, erroneamente non trasmesso a seguito della prima ordinanza interlocutoria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021