LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 27575-2019 proposto da:
ACCOPPIATURA RICCARDO S.R.L. con socio unico, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO CHIOINI;
– ricorrente –
contro
BARTOLI S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via ALESSANDRIA n. 119, presso lo studio dell’avvocato FRANCO CICCHIELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA DIANDA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1705/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Valle Cristiano, osserva quanto segue.
FATTO E DIRITTO
La Bartoli S.p.a. ottenne decreto ingiuntivo nei confronti della Accoppiatura Riccardo S.r.l. per fornitura non pagata, o, meglio, nuovamente addebitata, di fogli di duralite per la realizzazione di solette per calzature.
La società ingiunta oppose il monitorio.
Il Tribunale di Lucca, espletata consulenza tecnica di ufficio, revocò il monitorio.
Su impugnazione della Bartoli S.p.a., nel contraddittorio con la Accoppiatura Riccardo S.r.l., la Corte di appello di Firenze ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, con condanna alle spese del doppio grado e della consulenza tecnica di ufficio a carico della Accoppiatura Riccardo S.r.l.
Ricorre la Accoppiatura Riccardo S.r.l. con atto affidato a tre motivi di censura.
Resiste con controricorso la Bartoli S.p.a.
La proposta del Consigliere relatore, di definizione in sede camerale, non partecipata, è stata ritualmente comunicata alle parti. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
I tre motivi di ricorso censurano la sentenza d’appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma, nn. 3, 4 e 5, in relazione agli artt. 1460 e 2697 c.c., all’art. 115 c.p.c. e all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4.
Il ricorso è manifestamente fondato in quanto la Corte territoriale non ha adeguatamente esaminato le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, specie nella parte in cui il perito affermava esservi stata una carenza di informazioni, e comunque di istruzioni, da parte della Bartoli S.p.a. nella fornitura, del gennaio-febbraio 2008, dei fogli di duralite, nel senso che non era stato specificato, preventivamente e comunque in una con la effettuazione della fornitura alla Accoppiatura Riccardo S.r.l., in quale senso essi dovessero essere incisi e tagliati e colloca male temporalmente la lettera (del maggio 2008 e quindi successiva ai fatti, e segnatamente alla fornitura di fogli di duralite, per i quali è causa) diffusa dalla Bartoli S.p.a. ai suoi clienti, con la conseguenza che non viene adeguatamente esaminato un fatto decisivo rilevante ai fini del decidere.
Deve, in materia, essere ribadito il risalente orientamento di questa Corte (Cass. n. 03373 del 12/02/2010 Rv. 611587 – 01): “In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento.”.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto.
La sentenza impugnata è cassata. Essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa è rinviata alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che nel deciderla si atterrà a quanto qui rilevato e regolerà le spese di lite anche di questa fase del giudizio.
Conformemente all’orientamento nomofilattico (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04: “Il giudice dell’impugnazione non e tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non e inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrate rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione), dovendo invece rendere l’attestazione di cui al T.U.S.G., art. 13, comma 1 quater, solo quando tali presupposti sussistono”), non deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 26 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021