LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresentata e difende.
– ricorrente –
contro
D.S.U., elettivamente domiciliato in Roma, via B.
Castiglione n. 55 presso lo studio degli Avv.ti Monica Peronace e Alessandro Voglino che rappresentano e difendono, per procura speciale in atti.
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 7398/6/14 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 5 dicembre 2015. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27 ottobre 2021 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.
RILEVATO
che:
D.S.U. impugnò l’avviso di accertamento, relativo a IRPEF dell’anno di imposta 2006, con cui era stata constatata l’omessa dichiarazione di una plusvalenza relativa alla cessione di un terreno edificabile.
La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso in base alla considerazione che la valutazione dell’Agenzia del territorio (posta a base di altro avviso emesso ai finii dell’imposta di registro) era inesatta, essendo stata calcolata un’edificabilità doppia di quella realizzabile, perché non era stato considerato che parte del terreno era vincolato dal piano regolatore a verde pubblico.
L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso questa decisione è stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe.
In particolare, la C.T.R., dato atto che la plusvalenza, rilevante ai fini Irpef, era scaturita dalla cessione a titolo oneroso di un terreno sulla esclusiva base del maggior valore accertato ai fini dell’imposta di registro (e che tale avviso era stato annullato da altra C.T.R.), rilevava che l’Ufficio non avesse fornito altri elementi a sostegno della pretesa tributaria mentre, al contrario, sussistevano in atti elementi oggettivi plurimi concordanti per ritenere insufficiente la presunzione semplice posta alla base dell’atto impositivo impugnato.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su unico motivo, cui resiste con controricorso il contribuente.
Il ricorso è stato avviato, ex art. 380 bis-1 c.p.c., alla trattazione in Camera di consiglio in prossimità della quale il controricorrente, a mezzo di nuovi difensori, ha depositato memoria con cui, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, chiede l’applicazione dell’ius superveniens, più favorevole, con riguardo alle sanzioni.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso – rubricato: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67 e 68, nonché del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nonché degli artt. 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia delle entrate denuncia l’errore giuridico del quale sarebbe affetta la sentenza impugnata per avere trascurato il fatto che la correttezza del valore accertato ai fini dell’imposta di registro era ancora sub iudice, in quanto la sentenza che aveva annullato quell’atto impositivo non era passata in cosa giudicata, mentre altre sentenze (rese nei confronti dell’altra cedente e dell’acquirente), sempre in tema di imposta di registro sullo stesso atto di cessione erano giunte a decisione opposte, accogliendo quasi integralmente il valore accertato dall’Ufficio.
1.1. Il ricorso, ammissibile contrariamente a quanto dedotto in controricorso, è infondato e va rigettato.
Va, innanzi tutto, rilevato che il mezzo di impugnazione non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata la quale non ha dato rilevanza al “giudicato”, ma agli elementi fattuali emersi in quei processi, valorizzandoli in favore del contribuente.
In ogni caso, la censura è infondata. Il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, ha espressamente disposto che: “Il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 58, 68, 85 e 86, e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5,5-bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.”.
Sulla scia della novella legislativa, la cui norma appena richiamata vale come interpretazione autentica della previgente disciplina, con efficacia retroattiva, questa Corte ha mutato orientamento e ha statuito che, ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, il citato art. 5, esclude che l’Amministrazione possa ancora procedere a determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (da ultimo, tra le altre, Cass. n. 2816 del 6 febbraio 2020; Cass. 12131 del 08/05/2019; id. n.ri n. 9513 del 2018, n. 19227 del 2017, n. 12265 del 2017, n. 6135 del 2016).
Pertanto, (come precisato da Cass. 30/01/2019, n. 2610), l’automatica trasposizione del valore dato al cespite ai fini dell’imposta di registro in sede di accertamento della plusvalenza per la tassazione IRPEF, non trova più ingresso in sede di valutazione della prova, nel senso che non è possibile ricondurre a quel solo dato il fondamento dell’accertamento.
1.3. Nella specie, con il ricorso, l’Agenzia delle entrate si è limitata a ribadire l’applicabilità del valore accertato, ai fini della imposta di registro, anche ai fini della pretesa tributaria azionata con l’avviso impugnato, onde la sentenza impugnata rimane esente da censura.
2. In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato con condanna dell’Agenzia delle entrate, soccombente, alle spese come liquidate come in dispositivo. Nulla a carico dell’Agenzia D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle entrate alla refusione in favore del controricorrente delle spese che liquida in complessivi Euro 15.000 (quindicimila) oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021