Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35905 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10764/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Immobiliare Cerati s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 2, presso lo studio dell’avv. Guglielmo Fransoni, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Corasaniti giusta procura speciale per atto notaio F.M., rep. n. *****;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 12/19/13, depositata il 5 marzo 2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 12/19/13 del 05/03/2013 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito CTR) ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Piacenza (di seguito CTP) n. 32/05/08, che aveva accolto il ricorso proposto da Immobiliare Cerati s.r.l. (di seguito Cerati) nei confronti di alcuni avvisi di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2001-2004;

1.1. la CTR respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che: a) con riferimento all’anno d’imposta 2001, doveva dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ragione della richiesta di definizione accolta dall’Ufficio; b) con riferimento agli altri anni d’imposta, la sentenza di primo grado era sufficientemente motivata; c) nel merito della contestazione dei costi di ristrutturazione della Chiesa delle Tersiane, concessa in comodato alla società contribuente, detti costi dovevano ritenersi inerenti, essendo “del tutto compatibile con lo scopo di u la società immobiliare” la produzione di ricavi “dalla utilizzazione degli spazi da parte di terzi contro un prezzo” (l’immobile doveva essere utilizzato per convegni, mostre, raduni ed iniziative di carattere religioso);

2. avverso la sentenza della CTP. l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. Cerati si costituiva al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione orale, senza depositare controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), art. 109, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 37-bis e 39, dell’art. 1325 c.c., comma 1, n. 2, degli artt. 2697 e 2722c.c., dell’art. 53 Cost., della Dir. n. 77/388/CEE, e dei principi in materia di abuso del diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

1.1. in buona sostanza, l’Agenzia delle entrate sostiene che dagli elementi di fatto richiamati dall’Ufficio in appello si evincerebbe l’assenza dello scopo economico-sociale dell’operazione posta in essere da Cerati, la quale sarebbe stata compiuta al solo fine di ottenere un vantaggio fiscale;

1.2. il motivo è inammissibile;

1.3. va, in primo luogo, evidenziato che dall’avviso di accertamento, riprodotto nel contesto del ricorso, la contestazione dei costi riguarda esclusivamente i requisiti dell’inerenza e della competenza, né la prospettazione di un eventuale abuso del diritto posto in essere dalla società contribuente è stata oggetto dei giudizi di primo grado o di secondo grado, stando a quanto emerge ancora una volta dal ricorso;

1.4. ne consegue la novità della questione con conseguente inammissibilità del motivo in parte qua;

1.5. quanto al difetto di inerenza, l’Agenzia delle entrate mira surrettiziamente, deducendo una violazione di legge, a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dalla CTR;

1.6. il giudice di appello, infatti, ha ritenuto, sulla base dell’esame della documentazione prodotta, che i lavori di ristrutturazione della Chiesa delle Teresiane, concessa in comodato a Cerati, riguardavano un bene funzionale all’attività di impresa: trattasi di legittima valutazione di merito alla quale l’Agenzia contrappone, inammissibilmente, una diversa valutazione del materiale probatorio;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR del tutto omesso di pronunciare in ordine agli ulteriori rilievi dell’Agenzia delle entrate, sbrigativamente ritenuti infondati dalla CTP;

2.1. il motivo è fondato;

2.2. la sentenza impugnata ha del tutto omesso di affrontare le questioni riproposte dall’Agenzia delle entrate con l’atto di appello e concernenti le riprese ulteriori rispetto a quella relativa ai costi di ristrutturazione della Chiesa delle Teresiane, sicché la sentenza impugnata va cassata in parte qua;

3. in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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