Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35908 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24310-2014 proposto da:

ANDROMEDA S.R.L. (già INNOVAZIONE S.R.L.), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif.,in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. GENNARO STELLATO e dal DOTT. GENUARIO ARENELLA, unitamente ai quali è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rapp. e dif.

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui è dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12;

– resistente –

Avverso la sentenza n. 119/1/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata il 14/02/2014 nonché avverso il provvedimento di diniego di definizione della lite pendente ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, nonché ancora, in via subordinata, avverso la sentenza n. 379 della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di POTENZA, depositata il 21/11/2011;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 30.9.2021, Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

FATTO E DIRITTO

Osservato che l’AGENZIA DELLE ENTRATE provvide a riprese, relativamente all’anno 2006, per indebita detrazione I.V.A., siccome relativa ad operazioni inesistenti, nonché IRES, IRAP e maggiori ricavi nei confronti della BORGHI E MASSERIE – SOCIETA’ AGRICOLA S.P.A., società poi incorporata dall’ANDROMEDA S.R.L. (già INNOVAZIONE S.R.L.);

che la ANDROMEDA S.R.L. (già INNOVAZIONE S.R.L.) impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Potenza che, con sentenza 379/2/11, rigettò il ricorso;

che avverso tale decisione l’ANDROMEDA propose appello innanzi alla C.T.R. di Potenza che, con sentenza n. 119/1/14, depositata il 14.2.2014, denegata la sospensione rigettò il gravame, ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva da un lato, la lite non definibile ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, per superare il relativo valore il limite di Euro 20.000,00 previsto dalla citata normativa e, in ogni caso, inammissibile l’impugnativa, innanzi ad essa C.T.R., del provvedimento di diniego dell’istanza di condono (impugnativa da proporre autonomamente innanzi alla C.T.P.); dall’altro, l’appello inammissibile per tardività e, comunque, infondato nel merito; che avverso la sentenza l’ANDROMEDA ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi; si è costituita, con controricorso, l’AGENZIA DELLE ENTRATE;

Considerata, in via del tutto preliminare l’irrilevanza, ai fini della validità del ricorso, della procura speciale conferita in favore di soggetto (il Dott. Genuario Arenella) non abilitato al patrocinio presso le magistrature superiori, atteso che, in assenza – come nella specie – di una espressa volontà della parte circa il carattere congiuntivo del mandato alle liti, l’avvocato abilitato (nella specie, il co-difensore), apponendo la firma sul ricorso, fa proprio il contenuto dell’atto e ne assume in pieno la paternità e la responsabilità nei riguardi della parte assistita, di controparte e del giudice (arg. da Cass., Sez. 2, 19.3.2018, n. 6736, Rv. 647855-01);

Rilevata, altresì: a) l’inammissibilità dei motivi terzo (con cui parte ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c.), quarto (con cui la difesa dell’ANDROMEDA si duole, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, della violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1), quinto (concernente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1) e sesto (con cui parte ricorrente si duole, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2), oltre che per il cumulo indistinguibile di motivi di censura (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5) veicolati con ciascun mezzo (arg. da Cass., Sez. 1, 23.10.2018, n. 26874, Rv. 651324-01), anche (e soprattutto) perché attinenti al merito della decisione di secondo grado, pur in presenza di una preliminare statuizione di inammissibilità dell’appello per tardività. Ed infatti, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si sia spogliato della potestas iudicandi sul merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare tale statuizione, sicché è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass., Sez. 3, 20.8.2015, n. 17004, Rv. 636624-01; Cass., Sez. U, 1.2.2021, n. 2155, Rv. 660428-02); b) l’inammissibilità del settimo motivo ricorso, proteso a censurare la sentenza di primo grado, laddove oggetto del ricorso per cassazione è la decisione di secondo grado (arg., da ultimo, da Cass., Sez. 2, 12.10.2020, n. 21943, Rv. 659364-01);

Considerato che con il primo motivo di ricorso l’ANDROMEDA lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5), la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto: (a) l’appello inammissibile per tardività, nonostante l’avvenuta presentazione, nelle more della pendenza del termine per impugnare la sentenza della C.T.P. di Potenza e con effetto interruttivo del decorso di detto termine, dell’istanza di condono ex D.L. n. 98 cit.; (b) il diniego del condono non impugnabile innanzi alla C.T.R. medesima; (c) il diniego comunque legittimo, per non rientrare la lite tra quelle definibili per valore;

che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5) la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la C.T.R. dichiarato l’appello inammissibile, per tardività, nonostante l’automatismo dell’effetto sospensivo connesso alla presentazione dell’istanza di condono, L. n. 289 del 2002, ex art. 16;

che i motivi – i quali, per identità di questioni agli stessi connesse, possono essere trattati unitariamente – sono inammissibili e, comunque, infondati;

che va anzitutto evidenziato come anche i primi due mezzi di censura inestricabilmente (e, dunque, inammissibilmente) cumulano, rispetto alle medesime questioni, lamentati errores in procedendo, in iudicando e vizi di motivazione, senza che sia possibile una loro disamina separata (Cass., Sez. 1, 23.10.2018, n. 26874, Rv. 651324-01);

che, anche a voler prescindere dall’assorbente rilievo che precede, osserva in ogni caso il Collegio che il D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, ha previsto la possibilità di definizione agevolata delle liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro pendenti alla data del 31 dicembre 2011, con il pagamento delle somme determinate ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16; il citato comma 12, lett. b), c), d), prevedono, inoltre, che: “b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012; c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio”; d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l’eventuale diniego della definizione”;

che, in virtù del richiamo generalizzato al citato art. 16 (con le sole specificazioni previste dallo stesso art. 39 cit.), deve ritenersi altresì operante il comma 8, ultimo periodo, di tale previsione, il quale dispone che “Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica”;

che appare dunque evidente che, quantomeno in linea teorica: a) il provvedimento di diniego della definizione agevolata, contrariamente a quanto sostenuto dalla C.T.R., poteva essere (recte, andava) impugnato innanzi a quest’ultima unitamente alla sentenza di primo grado; b) l’ANDROMEDA poteva altresì valersi, nella ricorrenza dei presupposti, del differimento del termine di impugnazione previsto dal citato comma 8;

che, tuttavia, tanto premesso, dalla lettura del ricorso e della sentenza gravata emerge che: 1) la decisione di prime cure fu depositata il 21.11.2011; 2) nelle more del decorso del termine lungo di impugnazione, l’ANDROMEDA presentò, in data 2 aprile 2012, istanza di definizione agevolata della lite, rigettata dall’Agenzia delle Entrate il successivo 13 settembre 2012 (cfr. p. 2 del ricorso, penultimo ed ult. cpv.); 3) il ricorso introduttivo del secondo grado di lite fu notificato all’Agenzia delle Entrate il 14.11.2012;

che emerge allora da quanto precede che l’istanza di definizione agevolata fu presentata dalla contribuente, con il contestuale pagamento di quanto asseritamente dovuto, allorché il termine ultimo del 31 marzo 2012, previsto per entrambe le attività predette, era già inutilmente elasso, non trovando applicazione, rispetto ad esso, benché cadente di sabato, la proroga ex art. 155 c.p.c., comma 5, destinato a regolare la sorte dei termini di carattere processuale e non anche di quelli – come nella specie – di natura sostanziale;

che trattandosi, peraltro, di termine di decadenza in materia connotata da evidenti risvolti pubblicistici e sottratta, dunque, alla disponibilità delle parti (arg. da Cass., Sez. U, 27.1.2016, n. 1518, Rv. 638457-01), la stessa può essere rilevata d’ufficio (cfr. l’art. 2969 c.c.);

che quanto precede implica, sul piano più propriamente processuale, l’inapplicabilità della disciplina di cui al citato art. 39, comma 12, per essere l’istanza di definizione agevolata inammissibile ab ovo, con conseguente tardività correttamente rilevata dalla C.T.R. – dell’appello proposto dall’ANDROMEDA ed assorbimento di ogni ulteriore questione circa l’astratta riconducibilità della lite in questione a quelle definibili sulla scorta della citata normativa;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada rigettato, con condanna dell’ANDROMEDA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità;

che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso; per l’effetto, condanna l’ANDROMEDA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.300,00 (duemilatrecento/00), oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’ANDROMEDA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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