Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35923 del 22/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PERRINO A.M. – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi iscritti al numero 1511 del ruolo generale dell’anno 2014, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;

– ricorrente –

contro

C.V., D.C.G., Cu.Ma.Do., i primi due nella qualità di ex soci, la terza nella qualità di ex liquidatore della s.r.l. Prisma, cancellata dal registro delle imprese in data *****, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. Stefano Loconte, col quale elettivamente si domiciliano in Roma, alla via Giovan Battista Martini, n. 14, presso lo studio dell’avv. Marzia Paolella;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza n. 24/7/13 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata in data 16 maggio 2013;

udita la relazione resa nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2021 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.

FATTI DI CAUSA

Emerge dalla sentenza impugnata che la s.r.l. Prisma, titolare di licenza per l’esercizio dell’attività di commercio di oggetti preziosi all’ingrosso con rivendita a fonderia autorizzata, ha acquistato oggetti d’oro da privati e li ha venduti a fonderie autorizzate. Alle operazioni compiute la società ha applicato il regime dell’inversione contabile a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 622, art. 17, comma 5, e ha per conseguenza emesso fatture senza addebito dell’iva. Secondo l’Agenzia delle entrate, invece, doveva essere applicato il regime del margine per i beni usati.

Ne sono seguiti per gli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007 altrettanti avvisi di accertamento e, in pendenza dei ricorsi ad essi relativi, una cartella di pagamento contenente l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio della maggiore imposta accertata, nei limiti previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15.

La società ha impugnato gli avvisi e poi la cartella, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Bari. Quella regionale della Puglia ha rigettato l’appello dell’Agenzia, facendo leva sulla destinazione della vendita alla fonderia, dalla quale ha ricavato la qualificazione dei beni come rottami auriferi, ai fini dell’applicazione del regime dell’inversione contabile, che ha in conseguenza giudicato corretta.

Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui replicano con controricorso gli ex soci e l’ex liquidatore della s.r.l. Prisma, cancellata dal registro delle imprese successivamente alla notificazione del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – E’ respinta l’eccezione d’inammissibilità o improcedibilità del ricorso per inesistenza della procura asseritamente conferita all’Avvocatura generale dello Stato, in base al consolidato orientamento di questa Corte (in espressione del quale si veda, fra varie, Cass. n. 23865 del 2020), secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l’Avvocatura dello stato, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell’Agenzia delle entrate, deve avere ricevuto da quest’ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specifica menzione nel ricorso. Ciò perché l’art. 366 c.p.c., n. 5, inserendo tra i contenuti necessari del ricorso “l’indicazione della procura, se conferita con atto separato”, fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello ius postulandi, non necessario quando il patrocinio sia assunto dall’Avvocatura dello Stato e non invece al negozio sostanziale attributivo dell’incarico professionale al difensore.

2. – E’ respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per violazione e falsa applicazione dell’art. 360-bis c.p.c., perché quando il ricorso è stato proposto questa Corte non si era ancora pronunciata sulla questione che ne è oggetto.

3. – E’ respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza, in quanto gli elementi di fatto e la questione di diritto sono esaurientemente delineati.

5. – Va dichiarata l’inammissibilità del controricorso là dove è proposto dall’ex liquidatore della s.r.l. Prisma, giacché l’effetto estintivo derivante dalla cancellazione esclude la legittimazione di qualunque soggetto rappresenti quello estinto (da ultimo, in termini, quanto all’ipotesi speculare della proposizione del ricorso da parte dell’ex liquidatore di società estinta, Cass. n. 19763 del 2021).

6. – E’ respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso perché proposto nei confronti degli ex soci della Prisma s.r.l., poiché il ricorso è stato proposto nei confronti della Prisma s.r.l., che è stata cancellata dal registro delle imprese solo successivamente, là dove la costituzione degli ex soci (e l’evocazione in giudizio di uno di essi) risponde al fenomeno successorio evocato e ricostruito da Cass., sez. un., n. 6070 del 2013, Cass. n. 6071 del 2013 e Cass. n. 6072 del 2013.

7. – Nel merito, il ricorso, col quale si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, comma 5, nonché dell’art. 2697 c.c., è fondato, alla luce dell’orientamento di questa Corte (espresso da Cass. n. 11927 del 2021 e Cass. n. 11928 del 2021), secondo cui, in tema di iva, il regime dell’inversione contabile previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, comma 5, che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, pone in capo al cessionario, anziché al cedente, l’obbligo di assolvere l’imposta, trova fondamento, secondo la disciplina unionale cui quella interna è conformata, nell’esigenza di prevenire il rischio di frodi fiscali, che è tanto maggiore quanto più elevato è il tenore dell’oro che forma oggetto della fornitura; pertanto, ai fini dell’applicabilità del predetto regime, in luogo di quello diverso del margine concernente il commercio degli oggetti di occasione, è necessario che si tratti di prodotti non immediatamente destinati al consumo e che rispondano ai requisiti di purezza stabiliti dalla norma. Laddove nel caso in esame il giudice d’appello si è contentato della destinazione in vendita dei prodotti a fonderie specializzate, elemento di per sé non dirimente, anche al cospetto della circostanza, pacifica in atti, della quale si dà conto pure nella sentenza impugnata, che “…la società ha acquistato -i-beni- da privati e per questo definibili usati… “.

7.1. – Resta, invece, irrilevante il profilo della censura col quale si deduce che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio di oggetti preziosi all’ingrosso con rivendita a fonderia autorizzata è successiva agli anni d’imposta dei quali di discute, perché il corrispondente accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata non è stato ritualmente aggredito.

8. – Il ricorso va quindi accolto nei limiti in motivazione e la sentenza cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

P.Q.M.

dichiara l’inammissibilità del controricorso, là dove è proposto da Cu.Ma.Do., accoglie il ricorso nei limiti in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo corrispondente e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472