Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.35965 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17915-2016 proposto da:

B.V., rappresentata e difesa dagli avv.ti ANTONIO AVITABILE, EMIDDIO PELUSO;

– ricorrente –

contro

C.G., rappresentato e difeso dagli avv.ti MASSIMILIANO TRAMONTANO, PASQUALE BALDASSARRE;

– controricorrente –

nonché contro P.G., PA.GI., P.E., P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 158/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 11/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella udienza del 04/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. I coniugi P.S. e B.V. citavano dinanzi il Tribunale di Salerno C.G. per sentir dichiarare che un casotto e un vano di un metro e 20 per un metro occupati dal convenuto erano di loro esclusiva proprietà per acquisto fatto con atto notaio calabrese del 1 marzo 1983, repertorio 191.225, trascritto in Salerno il 4 marzo 1983, al numero 5915/5152 con condanna a sgombrare il suddetto casotto delle cose ivi depositate ed a non più invadere o occupare i suddetti beni e lo spiazzo circostante di proprietà esclusiva degli attori.

I coniugi P.- B. esponevano di aver acquistato da C.F., in regime di comunione legale, un vecchio capannone con annesso spiazzo antistante verso ovest, con casotto come da atto pubblico sopra indicato.

2. La causa veniva istruita con prova testimoniale, avendo il convenuto eccepito l’infondatezza della domanda attorea e l’acquisto della proprietà dei beni per usucapione oltre che con prova documentale.

3. Il Tribunale rigettava la domanda, dopo averla qualificata come azione di rivendica ex art. 948 c.c.. In particolare, il giudice di primo grado riteneva non provato il diritto di proprietà sui beni rivendicati.

4. P.S. e B.V. proponevano appello avverso la suddetta sentenza. Si costituiva C.G. chiedendone il rigetto.

5. La Corte d’Appello rigettava l’impugnazione. La Corte confermava la qualifica della domanda come azione di rivendica; pertanto, riteneva gravante sull’attore l’onere della prova del suo diritto con necessità di risalire nel tempo rispetto ai titoli di acquisto della proprietà, sino a pervenire ad un titolo originario idoneo a dar luogo all’usucapione del bene. Tale onere della prova poteva essere mitigato dall’eccezione di usucapione della controparte solo ove la stessa fosse stata formalmente proposta come domanda riconvenzionale e non anche nel caso di semplice affermazione dell’attualità del possesso, finalizzato a paralizzare la pretesa altrui. Pertanto, l’intestazione catastale del bene non era un elemento sul quale basare la prova della proprietà e non costituiva un titolo sul quale fondare l’azione di rivendica. Il possesso del bene da parte del C. doveva ritenersi legittimo salva la prova del diritto altrui sul medesimo bene in contestazione.

Gli appellanti non avevano fornito una prova idonea del possesso utile ai fini dell’usucapione del piccolo casotto. La lettura dell’atto di compravendita dell’anno 1983 non consentiva l’individuazione del locale casotto e del locale bagno rivendicati dagli appellanti, laddove oggetto di cessione era il capannone di C.F. con relativo casotto, bene a questi pervenuto in forza del testamento pubblico datato 1950 di C.G., comune dante causa. In particolare, si trattava del terzo capannone in prosieguo verso nord rispetto a quello assegnato al convenuto con l’annesso casotto e con corrispondente spazio scoperto antistante verso ovest. Viceversa, a C.G. nello stesso testamento, era stato assegnato il secondo capannone in prosieguo verso nord rispetto a quello innanzi assegnato ad A., con bagno (“cesso”) e casotto in fabbrica e spazio coperto da tettoria e tutto il restante corrispondente spazio scoperto verso ovest. Dunque, da nessun titolo di acquisto, né per successione né per vendita, poteva desumersi l’appartenenza del locale bagno agli appellanti come pure del casotto, spettando ad essi altro locale. Detto riscontro documentale non era stato superato dalla prova piena della proprietà gravante sugli attori e tutte le altre risultanze probatorie erano a sostegno della posizione di C.G., come la prova testimoniale circa il perdurare nel tempo del possesso del locale bagno e del casotto, peraltro oggetto di riparazione da parte del C.G.. Assumeva rilevanza anche la prova testimoniale circa l’uso nel tempo da parte del C.G. dei beni contesi sostenuta dalle affermazioni di C.F. di non aver venduto il casotto e il bagno agli appellanti.

La transazione invocata dagli appellanti quale momento di superamento delle disposizioni testamentarie non era utile a provare l’acquisto della proprietà del casotto e del bagno che, anche qualora fossero ritornati nel patrimonio indiviso dei coeredi, non avrebbero dato luogo ad alcun effetto sulla prova della proprietà. I dati catasta li erano elementi meramente indiziari e non facenti prova della proprietà. Pertanto, anche il motivo di appello relativo alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio non aveva fondamento, non potendo questa sostituire l’onere della prova ricadente sulla parte. In conclusione, la domanda dell’appellante non era provata poiché dal titolo non era desumibile l’identità dei piccoli ambienti come descritti con quelli nella materiale disponibilità di C.G..

6. B.V., in proprio e quale erede di P.S., ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi.

7. C.G. ha resistito con controricorso.

8. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020, senza partecipazione delle parti che regolarmente avvisate non hanno fatto richiesta di discussione orale.

9. La ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

10. L’ufficio della Procura Generale ha presentato conclusioni scritte D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020, chiedendo il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 948,1362,1363,2697 c.c. e artt. 115,116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di Appello di Salerno rigettato l’appello, ritenendo erroneamente che, nella specie, gli appellanti non avessero fornito la c.d. probatio diabolica sottesa all’azione di rivendica.

La censura si incentra sul fatto che i convenuti avevano eccepito l’usucapione dei beni rivendicati dai ricorrenti, riconoscendo l’originaria appartenenza del bene ad uno dei comuni dante causa. Secondo la ricorrente, in tal caso il rigoroso onere probatorio per l’attore in rivendica è attenuato, sicché avrebbe errato la Corte d’Appello a ritenere necessaria la cosiddetta probatio diabolica. In particolare, C.G., costituendosi in giudizio in relazione ai beni rivendicati, aveva contrapposto al titolo di proprietà degli attori un proprio titolo di proprietà rappresentato da due testamenti pubblici, paterno e materno, riconoscendo, pertanto, che i beni rivendicati erano appartenenti ai comuni danti causa, C.G. e R.M.. In via subordinata, C.G. aveva dedotto di aver iniziato a possedere i predetti beni dal 1957, all’apertura della successione paterna, sicché l’onere probatorio risultava ulteriormente attenuato essendo l’appartenenza dei beni al C.F. anteriore agli atti di esercizio del possesso prospettata dal convenuto.

1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato.

La ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’Appello di Salerno, dopo un’affermazione iniziale secondo la quale l’attore in rivendica è onerato della cosiddetta probatio diabolica e che tale onere della prova è mitigato dall’eccezione di usucapione della controparte, ha preso in esame la prova offerta dal ricorrente circa la titolarità del diritto di proprietà sul bene e l’ha esclusa in radice, affermando non esservi identità tra il bene indicato nell’atto di acquisto allegato dagli attori e i beni dagli stessi rivendicati.

La Corte d’Appello ha esaminato anche il titolo del presunto acquisto del dante causa della ricorrente, rappresentato dal testamento con il quale C.F. aveva acquistato i beni poi rivenduti alla B. e al coniuge P.S. e ha accertato che tale testamento non ricomprendeva il bagno e il casotto oggetto della domanda di rivendica. Risulta evidente, pertanto, che la Corte d’Appello ha ritenuto che la ricorrente non avesse in alcun modo provato la titolarità dei beni rivendicati e ciò non sulla base della cosiddetta probatio diabolica che richiede la prova dell’acquisto a titolo originario (anche risalendo ai propri danti causa) del bene oggetto della controversia, ma sulla base della mancanza di prova, anche attenuata, dell’acquisto dei beni a titolo derivativo con provenienza da C.F..

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 948,1362,1363,2697 c.c. e artt. 115,116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la Corte di Appello di Salerno rigettato l’appello ritenendo erroneamente che, dall’interpretazione dei titoli di proprietà delle parti in causa, i beni rivendicati appartenessero al convenuto e non agli attori in rivendicazione.

Secondo la ricorrente la Corte d’Appello non avrebbe preso in esame le doglianze proposte con il primo motivo di appello e, in particolare, quella secondo cui dal tipo di mappale allegato alla denuncia di cambiamento n. 1454, il casotto, costituito da un unico corpo di fabbrica, successivamente suddiviso in due piccoli vani, come riportato nella scheda planimetrica espressamente richiamata nell’atto di compravendita, risultava di sua proprietà, in quanto ricevuto per testamento paterno e materno dal proprio dante causa C.F..

La Corte d’Appello avrebbe omesso di esaminare la suddetta documentazione, così come i testamenti pubblici dai quali risulterebbe la coincidenza dei beni rivendicati con quelli assegnati a C.F.. Dai rilievi e dalle planimetrie allegate alla relazione della consulenza tecnica di ufficio, il casotto in contestazione sarebbe quello ricompreso nella quota assegnata a C.F., così come anche il bagno ubicato nello spazio sotto la tettoia di sua pertinenza.

2.1 Il secondo motivo di ricorso è in parte inammissibile in parte infondato.

Il ricorrente richiede sostanzialmente una diversa ricostruzione dello stato dei luoghi e una conseguente diversa interpretazione degli atti negoziali di disposizione dei beni rivendicati, al fine di affermare la sua proprietà del bagno e del casotto in possesso di C.G., avendoli egli acquistati con atto del 1983 da C.F., che li aveva a sua volta ereditati in virtù del testamento paterno che li comprendeva nella sua quota.

La Corte d’Appello, con ampia e congrua motivazione, ha ritenuto che il casotto e il locale bagno non rientrassero tra i beni oggetto dell’atto pubblico del 1983, in quanto il trasferimento di proprietà ivi previsto era limitato solo ad un casotto pervenuto a C.F. in forza del testamento pubblico di C.G. del 1950.

Il Giudice del gravame ha esaminato il suddetto testamento e ha ritenuto che i beni in rivendica fossero di proprietà di C.G. in quanto rientranti nella sua quota testamentaria e non in quella di C.F..

Nella sentenza impugnata vi è anche una analitica ricostruzione dei luoghi, laddove si legge che C.F. aveva ereditato il terzo capannone in prosieguo verso nord rispetto a quello assegnato a G., con l’annesso casotto e con il corrispondente spazio scoperto antistante verso ovest. Viceversa, a C.G., nello stesso testamento, era stato assegnato il secondo capannone in prosieguo verso nord con il bagno e il casotto rivendicato dalla odierna ricorrente. Pertanto, da nessun titolo di acquisto, né per successione né per vendita, poteva desumersi l’appartenenza del locali agli (allora) appellanti. Secondo la Corte d’Appello la scheda planimetrica allegata all’atto di compravendita non assumeva alcuna rilevanza posto che il casotto e il bagno non erano in proprietà di C.F., che dunque non poteva disporne.

Del tutto infondata, pertanto, risulta la censura di omesso esame della documentazione prodotta in giudizio che, al contrario, risulta approfonditamente esaminata dalla Corte d’Appello.

In conclusione, deve ribadirsi che le censure della ricorrente si risolvono in un’inammissibile richiesta di rivalutazione in fatto degli elementi istruttori o in una non consentita diversa interpretazione degli atti negoziali. Il sindacato di legittimità può avere ad oggetto solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (Cass. n. 23701 del 2016). Pertanto, al fine di riscontrare l’esistenza di errori di diritto o omesso esame di fatti, non basta che il ricorrente faccia, com’e’ accaduto nel caso di specie, un astratto richiamo alle regole di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., occorrendo, invece, che specifichi, per un verso, i canoni in concreto inosservati e, per altro verso, il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato (Cass. n. 7472 del 2011; più di recente, Cass. n. 27136 del 2017). Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso che, come quelli in esame, pur denunciando la violazione delle norme ermeneutiche o un omesso esame, si risolva, in realtà, nella mera proposta di una interpretazione diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito (Cass. n. 24539 del 2009).

Quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice esercitato male il suo apprezzamento e la valutazione delle prove disponibili i la censura è manifestamente inammissibile risolvendosi espressamente nella richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016, Cass. S.U. n. 16598/2016). La deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c., invece, è ammissibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Ne consegue l’inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (Sez. L, Sentenza n. 13960 del 19/06/2014; n. 26965 del 2007).

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 115,116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere la Corte di Appello di Salerno erroneamente valutato l’efficacia probatoria del documento prodotto in giudizio dagli attori.

La censura ha ad oggetto la presunta erronea attribuzione di valenza probatoria al verbale di transazione del dicembre del 1963 con il quale si era costituita una comunione indivisa sul bene oggetto di rivendica. C.G., dunque, non era stato l’unico ed esclusivo possessore dei beni rivendicati e, dunque, egli non aveva i presupposti per usucapire. Il giudice d’appello avrebbe erroneamente omesso di considerare che le risultanze del verbale di transazione sconfessavano l’affermazione di C.G. posta a sostegno dell’eccezione di usucapione di aver iniziato a possedere dal 1957 e comportavano che dopo il 1963 il C. avrebbe dovuto dimostrare nei confronti del germano coerede un atto di interversione del possesso.

3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Nella sentenza impugnata non si afferma la sussistenza dei presupposti per usucapire in capo a C.G., sicché il motivo è inammissibile prima ancora che infondato. Il ricorrente anche in questo caso non coglie la ratio decidendi della decisione della Corte d’Appello che, come si è già detto, si è fondata sul fatto che gli acquirenti non avevano dimostrato la titolarità del diritto di proprietà sul bene rivendicato che, invece, dai titoli esibiti risultava di proprietà di C.G..

Peraltro, la Corte d’Appello ha esaminato anche la transazione, quale momento di superamento delle disposizioni testamentarie, e l’ha ritenuta non rilevante ai fini della prova della proprietà in capo al C.F., dante causa della ricorrente. Infine, deve osservarsi che la mancata esecuzione della transazione non implicherebbe in ogni caso la perdita del possesso dei beni in capo a C.G..

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere omesso la Corte di Appello di Salerno di pronunciarsi su uno dei motivi di appello.

La censura ha ad oggetto la presunta omessa pronuncia sulla doglianza relativa all’errore nel quale era incorso il Tribunale per aver dato valenza probatoria all’atto di pignoramento immobiliare notificato a C.G. nel 1996 ad istanza dell’avvocato D.P.C. quale procuratore di B.V.. Gli appellanti avevano lamentato l’errore nel quale era incorso il tribunale per aver dato rilevanza ad un documento provenienza da un terzo estraneo giudizio.

4.1 il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

Il collegio intende dare continuità al seguente consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Sez. 2, n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016 – 01; Sez. 5, n. 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290 – 01; Sez. 1, n. 24155 del 13/10/2017, Rv. 645538 – 01); analogamente non si configura il vizio di omessa pronuncia, pur in difetto di un’espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, quando la decisione adottata comporta necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto” (Sez. 6 – 1, n. 15255 del 04/06/2019, Rv. 654304 – 01).

Nella specie, è evidente che vi sia stata una pronuncia implicita di rigetto del motivo, in quanto la Corte d’Appello ha fondato la decisione su tutti gli altri elementi probatori senza attribuire alcuna valenza al pignoramento oggetto del motivo di appello, pignoramento che, peraltro, confermerebbe con valenza confessoria la consapevolezza della ricorrente della proprietà in capo al convenuto C.G. dei beni oggetto di rivendica.

5. Il ricorso è rigettato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3200 di cui 200 per esborsi;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 4 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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