LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15861-2018 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA n. 2, presso lo studio degli avvocati SILVIA ASSENNATO, MASSIMILIANO PUCCI, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
UNICREDIT S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, FRANCESCO GIAMMARIA, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
nonché contro CO.BR.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1080/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2018 R.G.N. 3460/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 48 C.A., premesso di aver lavorato alle dipendenze di Unicredit SpA dal 16.2.84 al 7.5.15, da ultimo con mansioni di cassiere con inquadramento nell’area 3, livello 4, deduceva che con lettera raccomandata del 23.4.15 gli venne contestato che dalle verifiche effettuate presso l’impianto bancomat della filiale Unicredit di *****, dove aveva effettuato l’ultimo caricamento di banconote in data *****, risultava un ammanco di Euro 29.000,00 imputabile al mancato inserimento nella macchina, in occasione dello scarico/carico bancomat, di un numero di banconote da Euro 50,00, inferiore di 580 pezzi rispetto al numero di banconote registrato nella procedura contabile; che la Banca lo aveva licenziato con lettera raccomandata del 27.5.2015 con decorrenza dal 23.4.15 ai sensi dell’art. 2119 c.c. e art. 77, lett. u) e art. 41, lett. e) del c.c.n.l. del 19.1.20, come integrato e modificato con l’ipotesi di accordo di rinnovo del 31.3.2015; che impugnava il licenziamento deducendo che ogni attività effettuata sull’apparecchio bancomat veniva realizzata contemporaneamente da due operatori e memorizzata su di un apposito registro ATN, controfirmato dai predetti operatori; che il giorno *****, alla presenza di Co.Br., vicedirettore ed incaricato delle funzioni di direttore p.t. della filiale Unicredit di *****, dopo avere prelevato il denaro contante versato dai clienti dai cassetti posti nella parte destra inferiore dell’ATM, e dopo aver controllato dal terminale l’importo in denaro contante contenuto nei cassetti, aveva calcolato la relativa differenza fino a raggiungere la somma di Euro 80.000.00, ossia l’importo massimo caricabile, e prelevato le mazzette da banconote in tagli da Euro 50,00 ed Euro 20.00 da inserire nei cassetti; che l’intera procedura era stata registrata e contestualmente firmata sia dal ricorrente che dal sig. Co. su apposito registro “carico/scarico ATM”.
Il ricorrente deduceva la illegittimità del licenziamento per violazione del diritto di difesa, poiché la Banca non aveva gli aveva consentito di prendere visione della documentazione posta a fondamento degli addebiti; l’illegittimità del licenziamento per violazione della L. n. 604 del 1966, art. 1; L. n. 300 del 1970, artt. 7 e 18 nonché dell’art. 44 c.c.n.l. credito perché discriminatorio (per essere stato licenziato solo esso C. e non il Co.).
Con ordinanza del 19.5.2016. il Tribunale di Roma, disattese le eccezioni di tardività e genericità della contestazione; della mancata pubblicità del codice disciplinare e del difetto di sottoscrizione delle lettera di contestazione e licenziamento, riteneva la legittimità di quest’ultimo – escluso il suo dedotto carattere discriminatorio – sul rilievo che il ricorrente aveva agito in contrasto con le direttive aziendali, non avendo egli contato materialmente il denaro presente nell’ATM ma essendosi solo basato su quanto risultava dalla chiusura, ed aggiungendo il contante fino a raggiungere l’importo consentito dal massimale del bancomat: che la condotta era stata confermata in sede di ricorso, laddove il ricorrente, nel descrivere le operazioni compiute il giorno *****, aveva affermato di non avere controllato l’importo in denaro contenuto nei cassetti del terminale.
Tale comportamento era in palese contrasto con le direttive aziendali, ed in particolare con le circolari in materia di norme di sicurezza e modalità operative degli sportelli automatici, che impongono all’incaricato la contazione del denaro ed il relativo confronto con le risultanze della chiusura contabile.
Il Tribunale valutava quindi la gravità della condotta negligente addebitata al ricorrente, tale da rendere irrilevanti i mezzi istruttori articolati, non esclusa dalla diversa sanzione conservativa applicata al collega Co..
Il C. proponeva opposizione avverso l’ordinanza che il Tribunale di Roma (con sentenza del 7.7.17) rigettava stante la prova dei fatti e la loro gravità, dichiarando inoltre inammissibile la domanda proposta nei confronti di Co.Br., superiore gerarchico dell’opponente, e citato in giudizio in quanto “eventualmente” responsabile di quanto addebitato all’opponente, perché si trattava di domanda estranea all’ambito di applicabilità del rito Fornero.
Avverso la sentenza ha proposto reclamo il C. deducendo la erroneità della sentenza e chiedendo l’accoglimento delle originarie domande.
Si sono costituite le parti reclamate deducendo la infondatezza del reclamo.
Con sentenza depositata il 22.3.18, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il C., affidato a sette motivi; resiste con controricorso la UNICREDIT s.p.a., mentre il Co. è rimasto intimato.
Le parti costituite hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 300 del 1970, art. 7; art. 2697 c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c.), lamentando la violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, avendo avuto questa ad oggetto solo il mancato inserimento di banconote nell’apparecchio ATM;
2.- Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di legge e contrattuali (L. n. 300 del 1970, art. 7 e 18, artt. 2106 e 2119 c.c., art. 44 c.c.n.l. credito, artt. 115 e 116 c.p.c.), per la mancata/omessa osservanza delle norme a garanzia del lavoratore all’interno del procedimento disciplinare; violazione del principio di proporzionalità della sanzione in relazione ai fatti addebitati; oltre ad omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);
3.- Con terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di legge (L. n. 300 del 1970, art. 7,artt. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.) per mancata/omessa osservanza delle norme a garanzia del lavoratore all’interno del procedimento disciplinare con lesione del diritto di difesa. Denuncia ancora l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5);
4.- Con quarto motivo il C. denuncia parimenti la violazione e falsa applicazione di norme di legge e contrattuali (art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5; art. 2119 c.c.; L. n. 300 del 1970, art. 18), oltre alla “violazione e falsa applicazione delle norme delle Circolari Interne” in relazione alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa; omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5);
5.- Col quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 115 e 116 c.p.c.; L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5), oltre ad omesso esame circa un fatto decisivo che e stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5);
6.- Con sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 115 e 116 c.p.c.; L. n. 604 del 1966, art. 5, art. 2697 c.c.), oltre all’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti circa l’insussistenza di responsabilità disciplinare del ricorrente;
7.-Con settimo motivo, infine, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 47 e ss. e dell’art. 102 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3) in ordine alla legittimazione passiva del sig. Co..
8.- I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili e per il resto infondati.
Giova innanzitutto rimarcare che gran parte delle censure riguardano la pretesa violazione di norme processuali (error in procedendo), denunciate come violazione di legge (error in iudicando); che inoltre non è consentito alla parte formulare in sede di legittimità la censura di un error in procedendo in termini di omessa motivazione (cfr. Cass. n. 21944/19); va evidenziato inoltre che la ricorrente lamenta nella maggior parte delle censure l’omesso esame di un fatto decisivo (in base al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), senza tuttavia seguire le indicazioni delle S.U. sul punto: “La parte ricorrente dovrà indicare nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso” (Cass. sez. un. 22 settembre 2014 n. 19881 e successive conformi).
9.- Ciò premesso occorre osservare che: a) il fatto addebitato (volontario omesso caricamento di banconote presso la macchina ATM) è stato ampiamente accertato attraverso il conforme e doppio accertamento dei giudici di merito; b) il fatto è ben specificato nella lettera di contestazione (v. storico di lite) e non è chiarito quale sia la divergenza (soprattutto sostanziale) tra essa e le ragioni poste a base del licenziamento; c) la denunciata violazione della difesa endoprocedimentale è smentita dalla dedotta circostanza che il richiesto (dal C.) incontro allo scopo vi fu; d) sulla proporzionalità della sanzione, la gravità del fatto accertato è esauriente; e) sulle circolari interne (ed in particolare la CI0240), che si deduce imporre l’operazione in questione alla presenza di un consulente e del direttore di filiale, è decisivo rilevare, a prescindere dal suo controverso contenuto, che ciò non elide minimamente la gravità del fatto addebitato al C. personalmente, ed ampiamente accertato dalle due sentenze di merito, con conseguente applicabilità dei principi della cd. doppia conforme; f) il quinto motivo è inammissibile censurando la concreta valutazione delle prove da parte dei giudici di merito; g) il sesto motivo risulta infondato alla luce delle considerazioni, anche istruttorie, svolte dalla sentenza impugnata; h) il settimo motivo, inerente questione già dichiarata inammissibile L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 48 (relativamente alla domanda proposta nei confronti del Co.), è infondato, avendo in sede di rito Fornero il C. chiesto dichiararsi la sussistenza di una eventuale responsabilità concorrente del consulente Co., introducendo così un diverso tema di indagine rispetto a quanto previsto dalla citata norma della L. n. 92 del 2012.
10.- Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di Unicredit s.p.a., delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021
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