LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3252/2016 proposto da:
V.F., L.M., LU.FI., M.V., I.E., ( S.L. nella qualità di erede di S.V.), tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ROSARIO SANTESE;
– ricorrenti –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 912/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 14/07/2015 R.G.N. 743/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 14.7.15, la Corte d’Appello di Salerno ha confermato la sentenza del 5.12.12 del tribunale della stessa sede, che aveva escluso il diritto dei ricorrenti volto all’accertamento dei rapporti di lavoro agricolo e all’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
In particolare, valutate le prove raccolte e quindi ridotte le liste testimoniali, la Corte territoriale ha escluso l’effettività dei rapporti di lavoro.
Avverso tale sentenza ricorrono i lavoratori per un motivo, cui resiste l’INPS con controricorso.
Con unico motivo si deduce violazione dell’art. 244 c.p.c. e art. 24 Cost., per avere limitato le prove a tre testi su dodici richiesti, in relazione al più giudizi riuniti, così pregiudicando il diritto alla difesa di ciascun ricorrente, impossibilitato a provare il proprio specifico rapporto.
Il ricorso è inammissibile in quanto la valutazione delle prove ed il potere di riduzione dei testi sono poteri del giudice di merito incensurabili in Cassazione. Quanto al primo profilo, inerente la valutazione del materiale probatorio, si richiamano, tra le tante, Sez. 3 -, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021, Rv. 661628 – 01 e Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021, Rv. 661734 – 01). Quanto al secondo profilo, inerente la riduzione delle liste, si richiama Cass. Sez. L, Sentenza n. 6361 del 16/05/2000 (Rv. 536581 – 01), che ha precisato che la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito (non censurabile in sede di legittimità) che può essere esercitato anche nel corso dell’espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l’esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l’ulteriore assunzione della prova. Tale ultima valutazione non deve essere necessariamente espressa, potendo desumersi per implicito dal complesso della motivazione della sentenza.
L’applicazione dei principi su esposti al caso di specie importa la valutazione di inammissibilità del motivo.
Al medesimo risultato porta poi la considerazione delle modalità di formulazione del motivo, in quanto la parte, per censurare (come pure potrebbe astrattamente) l’abuso nell’esercizio del potere di riduzione delle liste testimoniali non indica nel dettaglio – con l’analiticità imposta dal principio di autosufficienza del ricorso ed idonea a permettere alla Corte di valutare l’esercizio asseritamente improprio del potere del giudice di merito – quali richieste probatorie specifiche (e quali capitoli di prova richiesti) siano state disattese e perché sarebbero state rilevanti e decisive nel caso concreto.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021