LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4373/2016 proposto da:
FONDAZIONE ENASARCO – ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio degli avvocati GIAMPIERO PROIA, e MAURO PETRASSI, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
T.S., già socio e legale rappresentante dell’AGENZIA FRASCATI DI ASSICURAZIONI S.N.C. DI T.S. &
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI MALANDRINO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10359/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/02/2015 R.G.N. 1116/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Fondazione Enasarco avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta dalla s.n.c. Agenzia di Frascati di T.S. e A.R., agente di assicurazione, tesa a far dichiarare l’insussistenza dell’obbligo contributivo a favore della Fondazione Enasarco preteso a seguito di verbale ispettivo del 23 marzo 2007 per contributi dovuti sulle provvigioni liquidate ad alcuni subagenti;
la Corte ha affermato che l’agente di assicurazione è figura professionale distinta dall’agente di commercio la cui posizione risente di una regolamentazione speciale dettata sia dal codice civile (art. 1753 c.c.), sia dalle norme che disciplinano anche gli aspetti previdenziali (D.P.R. n. 387 del 1961, ed ora AEC 23/12/2003); che la Fondazione Enasarco era stata costituita per gestire la previdenza obbligatoria degli agenti di commercio, ma da tale ambito erano stati sempre esclusi gli agenti di assicurazione che usufruivano di una forma di previdenza autonoma dalla quale erano esclusi i subagenti; che la ratio della diversità di disciplina era da individuarsi nella diversa natura dell’attività esercitata dagli agenti di commercio; che i subagenti di assicurazione si distinguevano dagli agenti di assicurazione solo con riferimento all’impresa preponente svolgendo per il resto la medesima attività e a tale sub contratto si applicava la medesima disciplina del contratto principale di assicurazione;
avverso la sentenza ricorre la Fondazione Enasarco con un motivo;
resiste T.S. già socio e legale rappresentante della s.n.c. Agenzia di Frascati di T.S. e A.R.;
entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1742,1752 e 1753 c.c., della L. n. 12 del 1973, artt. 2 e 5, art. 1 dell’Accordo Nazionale Agenti di Assicurazione del 23 dicembre 2003. Si afferma che la Corte territoriale avrebbe errato nell’aver limitato l’obbligo di iscrizione all’ENASARCO ai soli agenti di commercio, nell’avere ritenuto che l’agente di assicurazione e l’agente di commercio siano figure in tutto e per tutto non equiparabili, mentre dalla disciplina codicistica si evince che l’agente assicurativo è riconducibile al paradigma generale di cui all’art. 1742 c.c., con la sola possibilità di deroga di cui all’art. 1753 c.c.; inoltre, non si sarebbe considerato che la figura dell’agente e quella del subagente assicurativo sono considerate del tutto diverse sia dalla direttiva 86/653/CEE, sia dallo stesso D.Lgs. n. 209 del 2005, svolgendo il subagente un’attività distinta, ausiliaria e subordinata rispetto a quella svolta dall’agente;
si sottolinea, infatti, che le diversità esistenti tra agente di commercio e agente assicurativo non avrebbero effetti sostanziali sulla disciplina previdenziale, visto che tutti sono iscritti alla stessa gestione separata dell’INPS e che la mancata iscrizione degli agenti assicurativi all’ENASARCO deriva dalla derogabilità prevista dal citato art. 1753 c.c., e, peraltro, è accompagnata da una forma previdenziale complementare specifica, come si è detto. Tale deroga, peraltro, non riguarda i subagenti assicurativi che quindi sono riconducibili alla previdenza ENASARCO, rientrando nell’ambito di applicazione degli artt. 1742 c.c. e segg..
inoltre, le diversità esistenti tra agente di commercio e agente assicurativo non avrebbero effetti sostanziali sulla disciplina previdenziale, visto che tutti sono iscritti alla stessa gestione separata dell’INPS e che la mancata iscrizione degli agenti assicurativi all’ENASARCO deriva dalla derogabilità prevista dal citato art. 1753 c.c., e, peraltro, è accompagnata da una forma previdenziale complementare specifica, come si è detto. Tale deroga, peraltro, non riguarda i subagenti assicurativi che quindi sono riconducibili alla previdenza ENASARCO, rientrando nell’ambito di applicazione degli artt. 1742 c.c. e segg..
Il motivo è infondato;
va qui ribadito l’orientamento affermato da questa Corte a partire dalla sentenza n. 4296/2016 (seguito, fra le altre, da Cass. 19/06/2020, n. 12033; Cassazione civile sez. lav., 19/06/2020, n. 12034; Cass. 18/05/2016, n. 10238; Cass. 09/05/2016, n. 9299; Cass. 22/06/2020, n. 12196) secondo cui, in tema di contributi a favore degli enti previdenziali privatizzati (tra cui l’Enasarco), cui va attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatorie, opera la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., sicché, in assenza di una disposizione legislativa che lo preveda, va escluso che i sub-agenti assicurativi siano soggetti all’obbligo di iscrizione all’Enasarco; né tale obbligo può conseguire ad una equiparazione ai sub-agenti di commercio, da cui si distinguono per il settore produttivo di appartenenza che li rende, piuttosto, assimilabili agli agenti assicurativi, la cui disciplina, ai sensi dell’art. 1753 c.c., è contenuta negli usi e negli accordi collettivi di settore e solo in mancanza nelle norme del codice civile in materia di agenti di commercio;
in tali occasioni si è affermato che da sempre per le due indicate categorie di agenti – di commercio e assicurativi – sono dettate discipline profondamente diverse (e questo trova conferma anche negli artt. 1753 e 1905 c.c.); sempre dalla giurisprudenza di questa Corte si desume che la natura di contratto derivato o subcontratto di subagenzia comporta che, in linea generale, i subagenti siano assoggettati alla stessa disciplina degli agenti, in quanto compatibile;
ciò è confermato anche dall’art. 109 Codice delle Assicurazioni, secondo cui anche i subagenti assicurativi non possono svolgere la loro attività se non sono iscritti nel RUI, sia pure nella sezione E del registro e non in quella propria degli agenti. Ne deriva che, se per gli agenti è il rispettivo settore produttivo di appartenenza – nella specie: commercio o assicurazione l’elemento determinante per l’individuazione della disciplina da applicare, lo stesso vale anche per i subagenti, visto che pure l’attività da questi concretamente esercitata è caratterizzata da tale appartenenza; invero, è del tutto evidente che l’attività di un subagente assicurativo, nella sostanza, è a parte la figura del preponente – uguale a quella dell’agente assicurativo e molto diversa, invece, da quella del subagente o dell’agente di commercio;
i subagenti assicurativi da molto tempo sono inclusi obbligatoriamente nel sistema INPS per la pensione IVS (gestione commercianti) – al pari tutti gli altri agenti e subagenti, sulla sola base dello svolgimento di una attività di agenzia (in senso ampio) svolta in modo abituale e prevalente e senza alcun rilievo alla distinzione dei ruoli (rispettivamente di agente o subagente) – e sono, quindi, dotati di una tutela previdenziale ai sensi dell’art. 38 Cost.; pertanto, il fatto che la categoria professionale di appartenenza non consenta loro di iscriversi al Fondo di categoria certamente non contrasta con il suddetto parametro costituzionale e, comunque, non ha alcun rilievo nella presente controversia, perché certamente non autorizza l’ENASARCO a chiederne la contribuzione, in mancanza di un fondamento legislativo adeguato ai sensi dell’art. 23 Cost.;
nella descritta situazione appare evidente che all’art. 343, comma 6, Codice delle Assicurazioni non possa che essere attribuito carattere meramente “ricognitivo”, tenendo conto – come prescrive l’art. 12 preleggi, dell’intenzione del legislatore alla stregua dei criteri di interpretazione logico-sistematica e teleologica, che trae conferma anche dall’interpretazione genetica della norma stessa, quale si desume dal luogo in cui è inserita sia nell’ambito complessivo del suddetto Codice sia nell’ambito dello stesso art. 343;
infine, è stato specificato che la affermata infondatezza della tesi della Fondazione – considerata nel suo insieme e in ogni suo passaggio argomentativo – rende del tutto irrilevanti i prospettati dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 343, comma 6, in oggetto, per asserito contrasto con gli artt. 76,3 e 38 Cost.. Comunque, da quanto fin qui si è detto, emerge con chiarezza che ognuno dei suddetti profili di incostituzionalità è palesemente destituito di fondamento. Infatti: a) il prospettato contrasto con l’art. 3 Cost., è del tutto da escludere ove si consideri che le categorie di persone la cui disciplina della previdenza integrativa viene posta a confronto – cioè i subagenti assicurativi rispetto sia agli agenti assicurativi sia agli agenti degli altri settori – sono categorie non paragonabili, ai fini che qui interessano; b) la presunta violazione dell’art. 38 Cost., comma 2 – derivante dal fatto che la norma priverebbe i subagenti assicurativi di una tutela previdenziale integrativa prima esistente – a parte ogni altra considerazione sull’esistenza della copertura assicurativa INPS e sulla natura meramente integrativa della previdenza ENASARCO, è basata su un presupposto erroneo che è quello di attribuire all’art. 343, comma 6, valore innovativo; c) sullo stesso presupposto sbagliato è fondata anche la prospettata violazione dell’art. 76 Cost., che, quindi, non è del pari neppure ipotizzabile;
per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5000 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% e spese accessorie di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021
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