Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.35996 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28066/2015 proposto da:

A.R., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GUGLIELMO BARONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 864/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 20/05/2015 R.G.N. 429/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

RILEVATO

Che:

1. la Corte di Appello di Catania, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata respinta l’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22, proposta da Fashion Look srl e da A.R., quale rappresentante legale della società, avverso la sanzione di Euro 21.146,00 comminata dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Modica, “per avere impiegato la dipendente G.M. senza effettuare la prescritta comunicazione al Centro per l’Impiego”;

2. la Corte – in sintesi – ha ritenuto corretta la determinazione della sanzione controversa sulla base del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, conv. nella L. n. 73 del 2002, vigente all’epoca dell’accertamento, piuttosto che la modifica apportata a detta norma dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7, conv. nella L. n. 248 del 2006, negando la valenza retroattiva di quest’ultima;

3. inoltre la Corte territoriale ha ritenuto che non vi fossero elementi di prova che consentissero di superare la presunzione, stabilita dalla disciplina applicabile, in ordine all’inizio della prestazione lavorativa dal 1 gennaio dell’anno dell’accertamento, in luogo di una diversa e meno risalente data di inizio del rapporto di lavoro con la G.; in particolare, poi, la Corte ha ribadito l’inammissibilità della prova per testi, già richiesta senza esito in primo grado e reiterata nell’atto di appello in quanto articolata senza l’osservanza del precetto di cui all’art. 244 c.p.c.;

4. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso A.R. con 3 motivi, illustrati anche da memoria; l’Agenzia delle Entrate ha depositato “atto di costituzione” al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; si eccepisce che né da parte della ricorrente in opposizione, né da parte della resistente, era stata mai posta alcuna questione circa l’applicabilità o meno alla fattispecie controversa della disciplina vigente all’epoca della commissione della violazione ovvero di quella modificata dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, introdotto dalla Legge di Conversione n. 248 del 2006; si sostiene, quindi, che la Corte non aveva spazio per affrontare il tema mai posto della irretroattività o meno della norma successivamente entrata in vigore;

la censura è infondata perché il giudice ha il dovere di individuare, anche d’ufficio, la disciplina applicabile al rapporto controverso;

va, infatti, ribadito il principio enunciato da questa Corte (tra le recenti: Cass. n. 11103 del 2020; Cass. n. 30607 del 2018) secondo cui spetta al Giudice interpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima (Cass. n. 15724 del 2011, risultando del tutto irrilevante la eventuale errata indicazione della norma invocata nell’atto introduttivo), tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, con il solo limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr. Cass. n. 27285 del 2006; Cass. n. 2746 del 2007; Cass. n. 10617 del 2012); tale potere spetta anche al Giudice di appello – e finanche al Giudice di legittimità – il quale, salva la ipotesi in cui la qualificazione della domanda od eccezione accolta dal primo Giudice non debba intendersi coperta dal giudicato interno per non essere stato investito dal gravame il relativo capo di sentenza che accerta o disconosce il diritto (Cass. n. 24339 del 2010; Cass. n. 15223 del 2014; Cass. n. 25609 del 2015; Cass. n. 12843 del 2017), non incorre nel vizio di extrapetizione, dando alla domanda od all’eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado e mai prospettata dalle parti, essendo compito del Giudice individuare correttamente la legge applicabile, con l’unico limite rappresentato dall’impossibilità di immutare l’effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire (Cass. n. 15383 del 2010; Cass. n. 21561 del 2010);

inoltre, la sentenza impugnata è conforme al principio secondo cui, in materia dìsanzioni amministrative pecuniarie, il principio di retroattività della legge più favorevole, di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, non trova applicazione limitatamente alle infrazioni valutarie e tributarie, sicché, in caso di omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori dipendenti assunti, ai sensi del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, conv. nella L. n. 73 del 2002, la modifica apportata a detta norma dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7, conv. nella L. n. 248 del 2006, non si applica alle violazioni accertate prima dell’11 agosto 2006 (Cass. n. 3088 del 2016);

2. il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando che i giudici del merito non hanno ammesso la prova testimoniale volta a superare la presunzione posta dal D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, nella sua originaria formulazione; si eccepisce che la ricorrente aveva chiesto l’ammissione di prova testimoniale “con i testi G.M.A. e C.R., entrambe residenti in *****, sulle circostanze dedotte in ricorso e segnatamente sull’inizio dell’attività lavorativa della signora G.”; si deduce, quindi, che le testimoni erano esattamente individuate, in quanto già identificate nel verbale dell’Inps perché presenti all’accesso ispettivo, e che il capitolo di prova risultava specifico, avendo ad oggetto l’inizio dell’attività lavorativa della signora G.;

la censura non può trovare accoglimento;

va ribadito che l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 244 c.p.c., con riferimento sia alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova sia alla indicazione delle persone indicate come testimoni, determina l’inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice (cfr. Cass. n. 3708 del 2019; conforme a Cass. n. 2201 del 2007; Cass. n. 7508 del 2007; Cass. n. 9547 del 2009; Cass. n. 12292 del 2011; Cass. n. 1808 del 2015);

la valutazione dei requisiti di ammissibilità della prova testimoniale compete ai giudici del merito e non va trascurato l’autorevole insegnamento secondo cui anche l’art. 360 bis c.p.c., n. 2, richiama l’attenzione dell’interprete sulla circostanza che gli errores in procedendo possono condurre alla cassazione della sentenza solo se la norma procedimentale violata abbia alla radice inciso sulla base fattuale della decisione; come noto, infatti, il preteso errore di attività compiuto dal giudice di merito nella conduzione del processo costituisce un error in. procedendo che va denunciato nelle forme previste dell’art. 360 c.p.c., n. 4, evidenziando il vizio che ne determina la nullità della sentenza o del procedimento; tuttavia la nullità (e men che meno l’illegittimità) di un atto riguardante acquisizioni probatorie – sia che esso le ammetta, sia che le escluda – non incide sulla sentenza che non si fondi su di esso e non comporta, in ogni caso, la nullità (derivata) della stessa, atteso che i rapporti tra atto istruttorio nullo e sentenza non possono definirsi in termini di eventuale nullità derivata di quest’ultima, quanto, piuttosto, in termini di giustificatezza o meno delle statuizioni in fatto della sentenza stessa, la quale, cioè, in quanto fondata sulla prova nulla (Che quindi non può essere utilizzata) o sulla esclusione di una prova con provvedimento nullo, è priva di (valida) motivazione, non già nulla a sua volta: infatti l’atto istruttorio, puramente eventuale, non fa parte della indefettibile serie procedimentzle che conduce alla sentenza e il cui vizio determina la nullità, ma incide soltanto sul merito delle valutazioni in fatto compiute dal giudice, sindacabili in sede di legittimità esclusivamente nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. n. 19072 del 2004, Cass. n. 17247 del 2006, Cass. n. 18857 del 2014, da ultimo, Cass. n. 7217 del 2021);

orbene, se la pretesa violazione in ordine alle valutazioni effettuate dal giudice del merito circa l’ammissibilità della prova testimoniale richiesta non può condurre inevitabilmente alla nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, va aggiunto che il vizio processuale deve necessariamente influire, in modo determinante, sulla sentenza impugnata, nel senso della necessità che la pronuncia stessa – in assenza del vizio denunciato – non sarebbe stata resa nel senso in cui lo è stata (v. per tutte: Cass. n. 22978 del 2015); infatti la lesione delle norme processuali non è invocabile in sé e per sé, essendo viceversa.

sempre necessario che la parte che deduce siffatta violazione adduca anche, a dimostrazione della fondatezza, la sussistenza di un effettivo pregiudizio conseguente alla violazione medesima (Cass. SS.UU. n. 3758 del 2009), poiché alla radice di ogni impugnazione deve essere individuato in interesse giuridicamente tutelato, identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata, e non già un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica non avente riflessi effettivi sulla soluzione adottata (Cass. n. 18074 del 2014; Cass. n. 7394 del 2008; Cass. n. 13091 del 2003);

ciò posto, va rilevato che la prova testimoniale non ammessa avrebbe dovuto essere resa da due lavoratrici presenti all’accesso ispettivo, tra le quali la stessa G. rispetto alla quale era stata rilevata l’omissione, e ancora di recente questa Corte (Cass. n. 23699 del 2020) ha ribadito che, in tema di lavoro irregolare, le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell’ispezione hanno valore indiziario, sicché, in assenza di riscontri offerti dal contribuente, possono essere inidonee a superare la presunzione relativa alla durata dei rapporti di lavoro oggetto di verifica, la quale è “funzionale all’esigenza di garantire l’effettività della sanzione di cui al D.L. n. 12 del 2002, senza porre a carico dell’amministrazione l’onere di fornire tutte le volte la prova della reale durata del rapporto irregolare” (Corte Cost. n. 144 del 2005); inoltre per Cass. n. 3088 del 2016, ai fini della prova della data di inizio del rapporto di lavoro che si assuma diversa da quella presunta del 1 gennaio dell’anno in cui è stata constatata la violazione, non è sufficiente la dichiarazione del dipendente irregolarmente avviato al lavoro di essere stato assunto lo stesso giorno dell’accertamento della violazione;

3. è inammissibile il terzo motivo che lamenta “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”; esso, infatti, non ha ad oggetto un fatto storico principale o secondario, asseritamente trascurato, che ha dato origine alla controversia, così come imposto dall’insegnamento delle SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, ma piuttosto aspetti processuali concernenti l’ammissibilità o meno del mezzo istruttorio richiesto, quali l’identificazione dei testimoni e la specificità delle circostanze oggetto di prova, circostanze che non hanno nulla a che vedere con il sindacato di legittimità possibile a mente del vizio esplicitamente denunciato;

4. conclusivamente il ricorso deve essere respinto; nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’amministrazione intimata;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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