Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.36023 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17582/2020 R.G. proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Ugo Caristo, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli depositato il 15/4/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/10/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Napoli, con decreto depositato il 15 aprile 2020, rigettava il ricorso proposto da M.C., cittadino della Nigeria proveniente dall’Edo State, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonché del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Rilevava – fra l’altro e per quanto qui di interesse – che il racconto del migrante (il quale aveva dichiarato di essersi allontanato dal paese di origine dopo aver perso la madre in un attentato di ***** a *****, perché a causa di questa vicenda erano venute meno tutte le certezze familiari e professionali che negli anni si era costruito) rappresentava ragioni di espatrio esclusivamente economiche e che comunque non erano emerse situazioni che potessero far ritenere che il migrante avrebbe subito un danno grave in caso di rimpatrio.

Escludeva, infine, che l’Edo State, da cui il M. proveniva, versasse in una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso M.C. prospettando due motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

che:

3. Il primo motivo di ricorso chiede che venga sollevata, in via preliminare, una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così come modificato dal D.L. 13 del 2017, art. 6, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2 e art. 111 Cost., commi 1 e 2, così come integrato dagli artt. 6 e 13 CEDU e art. 46, par. 3, della Direttiva n. 32/2013, nella parte in cui stabilisce che il procedimento è definito con decreto non reclamabile, rimanendo così impedito un successivo controllo di merito nell’ambito di un procedimento volto a riconoscere diritti fondamentali della persona.

4. Il motivo è inammissibile.

La questione di legittimità costituzionale posta dall’odierno ricorrente è stata reputata dalla giurisprudenza di questa Corte, da tempo e ripetutamente, manifestamente infondata, perché la norma in discorso, nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile, è espressione di una scelta del legislatore volta a soddisfare esigenze di celerità nella definizione del giudizio avente a oggetto la domanda di protezione internazionale presentata al migrante.

Una simile scelta, peraltro, da un lato tiene conto del fatto che non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado di giudizio, dall’altro considera che il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (si veda, per tutte, Cass. 27700/2018).

5. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,6 e 14, nonché il carattere apparente della motivazione del decreto impugnato, perché – in tesi di parte ricorrente – l’apprezzamento della credibilità delle dichiarazioni rese è stato compiuto sulla base di parametri diversi da quelli normativi, senza tener conto e approfondire la concreta situazione di pericolo esistente nel paese di origine.

Il Tribunale, in particolare, non ha considerato la presenza del M. nell’anno ***** nella città di *****, che all’epoca ha subito più di un attentato terroristico ad opera di ***** e dove il gruppo terroristico islamico mantiene una significativa presenza.

6. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile.

In realtà il Tribunale, lungi dal compiere alcuna valutazione sulla credibilità del racconto del migrante, si è limitato a rilevare che ***** non poteva essere considerata la città di origine del ricorrente (dato che il M. vi aveva vissuto solo un anno, per motivi di lavoro, e la sua famiglia era poi tornata a vivere a *****), osservando poi che le dichiarazioni rese attenevano a ragioni di espatrio esclusivamente economiche e non erano emerse situazioni che potessero far ritenere che il migrante corresse il rischio di subire, in caso di rimpatrio nella sua ragione di provenienza (individuata, invece, nell’Edo State), un danno grave.

A fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa (onde parametrare a Kano piuttosto che all’Edo State la verifica del ricorrere dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c,) e si traduce, in questo modo, in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017).

7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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