Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.36025 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25586/2020 R.G. proposto da:

U.W., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Giammarino, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli depositato il 29/9/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/10/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Napoli, con decreto del 29 settembre 2020, rigettava il ricorso proposto da U.W., cittadino della Nigeria proveniente dall’Edo State, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonché del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14, o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il Tribunale, in particolare, escludeva che nel paese di provenienza del ricorrente vi fosse allo stato attuale il rischio di un danno grave come qualificato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non emergendo dalle fonti internazionali consultate in ordine alla situazione dell’Edo State che tale area versasse in una situazione di violenza indiscriminata derivante da situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Rigettava, inoltre, la richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria, in assenza di significativi profili di vulnerabilità del richiedente e di un apprezzabile suo inserimento nel tessuto sociale del paese ospitante.

2. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso U.W. prospettando quattro motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

che:

3. Il primo motivo di ricorso chiede che venga sollevata, in via preliminare, una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, 1 comma, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., art. 111 Cost., commi 1 e 2 e 117 Cost., comma 1, così come integrato dagli art. 6 e 13 CEDU e art. 46, par. 3, della Direttiva n. 32/2013, nella parte in cui la norma, tramite l’abrogazione dell’appello e la previsione della mera eventualità della comparizione delle parti in udienza, ha introdotto un procedimento cartolare in tutti i gradi del giudizio di protezione internazionale, malgrado le garanzie del giusto processo previste dall’art. 6 della Carta EDU impongano la previsione di un’udienza pubblica.

4. Il motivo è inammissibile.

La questione di legittimità costituzionale posta dall’odierno ricorrente è stata reputata dalla giurisprudenza di questa Corte(si veda, per tutte, Cass. 17717/2018), da tempo e ripetutamente, manifestamente infondata.

Non v’e’ alcun dubbio, infatti, che il procedimento camerale, da sempre impiegato anche per la trattazione di controversie su diritti e status, sia idoneo a garantire l’adeguato dispiegarsi del contraddittorio con riguardo al riconoscimento della protezione internazionale.

Non è possibile neppure riconoscere rilievo all’eventualità della soppressione dell’udienza di comparizione (peraltro celebrata nel caso di specie), sia perché essa è circoscritta a particolari frangenti nei quali la celebrazione dell’udienza si risolverebbe in un superfluo adempimento, tenuto conto dell’attività in precedenza svolta, sia perché il contraddittorio è comunque pienamente garantito dal deposito di difese scritte.

5. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11, perché il Tribunale ha rigettato la richiesta di fissazione di udienza in Camera di consiglio, pur non essendo disponibile la videoregistrazione dell’audizione del migrante in sede amministrativa, e in questo modo ha evitato di ascoltare direttamente il migrante al fine di verificarne l’attendibilità.

6. E’ ben vero che nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso per violazione del principio del contraddittorio (Cass. 17717/2018).

Il ricorrente, tuttavia, trascura di considerare che il giudice di merito si è pienamente conformato a questo principio, avendo provveduto (v. pag. 2 del decreto impugnato) alla celebrazione dell’udienza di comparizione delle parti secondo le modalità previste dal D.L. n. 34 del 2020, art. 221, comma 4 (a mente del quale il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni).

Allo stesso modo il mezzo in esame non tiene in alcun conto che il collegio di merito ha espressamente preso in considerazione la richiesta di audizione presentata dal migrante e l’ha rigettata in ragione della genericità del suo contenuto ed in assenza della necessità di chiedere chiarimenti.

Ne discende l’inammissibilità della critica, dato che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c. comma 1, n. 4), (Cass. 20910/2017, Cass. 13735/2020).

7.1 Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, T.U.I. nonché la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in quanto il Tribunale non ha svolto alcun accertamento sulla attuale situazione della Nigeria, con specifico riferimento alla regione di provenienza dell’istante, verificando l’esistenza di possibili conflitti anche di bassa intensità.

Risulta altresì erroneo – in tesi di parte ricorrente – il diniego della protezione umanitaria, dato che il Tribunale non ha tenuto in adeguata considerazione l’effettiva integrazione raggiunta dal migrante nel paese ospitante e la sua condizione di vulnerabilità, determinata dalle gravi ed oggettive difficoltà economiche esistenti nel paese di origine, dalla diffusa povertà e dal limitato accesso per la maggior parte della popolazione ai più elementari diritti inviolabili della persona.

7.2 Il quarto motivo di ricorso assume la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 7 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 e art. 3, comma 8, art. 10 Cost., art. 8 Direttiva 2004/83, art. 8 Direttiva 2001/95 e art. 3 CEDU, in quanto il collegio di merito ha formato il proprio convincimento sulla base della sola credibilità soggettiva del richiedente asilo, senza considerare che tutta la Nigeria è interessata da un conflitto armato e una condizione di violenza indiscriminata e comunque è caratterizzata da un diffuso detrimento dell’esercizio delle libertà democratiche riconosciute dall’ordinamento italiano.

8. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro parziale sovrapponibilità, sono inammissibili.

8.1 La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 5675/2021, Cass. 18306/2019).

Non assumono, invece, alcuna rilevanza situazioni (quali il detrimento dell’esercizio delle libertà democratiche addotto nel quarto motivo) che, per la loro intrinseca diversità dalla condizione tipizzata dalla norma, non sono ad essa riconducibili, dato che il rischio di danno grave cui si riferisce l’art. 14, lett. c), cit. è esclusivamente quello che deriva dalla violenza indiscriminata nella situazione di conflitto armato in corso nello Stato di provenienza (Cass. 14350/2020).

E’ dunque dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se una simile situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile alla situazione di rischio tipizzata dalla norma, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).

Il Tribunale si è ispirato ai criteri sopra indicati, prendendo in esame una serie informazioni aggiornate al 2020 sulla situazione esistente in Nigeria e nello Stato da cui proviene il migrante e traendone argomento per escludere l’esistenza di una violenza endemica al punto che la sola presenza sul territorio possa costituire un rischio per l’incolumità.

Le critiche in esame, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cercano di sovvertire nel merito l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal Tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del primo giudice non rivedibile né rinnovabile avanti a questa Corte.

8.2 Il Tribunale, all’esito del giudizio di non credibilità, ha ritenuto che il richiedente asilo non fosse meritevole della protezione umanitaria, da un lato perché non possedeva profili di vulnerabilità tali da far concludere che un rientro nel paese di origine lo avrebbe esposto a situazioni umanitarie di particolare complessità e gravità, dall’altro perché le attività svolte sul territorio italiano non erano idonee a dimostrare il ricorrere di un’apprezzabile integrazione.

A fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la terza doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017).

9. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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