LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 720-2020 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.M.H.M.;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 24/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
FATTI DI CAUSA
A seguito di istanza dell’odierno intimato, presentate pultelleone 22/11/2021 forme di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126, comma 3, il Tribunale di Ancona lo ammetteva al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in relazione ad un giudizio introdotto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, soltanto a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza al Tribunale.
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona accoglieva l’opposizione proposta da M.M.H.M. avverso il predetto provvedimento, facendo retroagire l’ammissione a decorrere dalla prima richiesta, proposta in materie diverse da quella penale, al Consiglio dell’ordine degli avvocati territorialmente competente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 124 e condannando l’amministrazione soccombente alle spese del giudizio di opposizione.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Ministero della Giustizia, affidandosi ad un unico motivo di ricorso, con il quale contesta la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione operata dal giudice di merito.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato proposta di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Il Collegio condivide la proposta del relatore.
Con l’unico motivo di ricorso il Ministero contesta la statuizione sulle spese operata dal Tribunale, sul presupposto che – essendo stato il Mahammad Murad ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato – l’amministrazione, soccombente all’esito del giudizio di opposizione D.P.R. n. m. 115 del 2002, ex art. 170, non poteva essere condannata al pagamento diretto delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, ammessa al beneficio. La tesi si fonda sul presupposto logico che l’odierno intimato fosse stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato non soltanto nel giudizio presupposto, di protezione internazionale (circostanza, questa, pacifica), ma anche in quello successivo, ed autonomo, di opposizione ex art. 170 citato. La parte ricorrente, tuttavia, non specifica, nel motivo in esame, da quale atto sarebbe dimostrata detta circostanza, che non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato, nel quale il Tribunale si limita a dare atto che l’odierno intimato era stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel solo giudizio presupposto.
Da quanto precede deriva che la censura proposta dal Ministero non è assistita dal sufficiente grado di specificità, non potendosi in nessun caso ipotizzare che l’ammissione al beneficio in esame per il giudizio presupposto estenda i suoi effetti anche all’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, che ha pacificamente natura di procedimento autonomo rispetto a quello al quale si riferisce il provvedimento di diniego o revoca del beneficio, o di liquidazione del compenso dovuto all’avvocato. Le relative spese, pertanto, devono essere regolate ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., commi 1 e 2, (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7072 del 21/03/2018, Rv. 648220).
Non risultano depositate memorie.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 12 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021