LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 714-2020 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
G.F., rappresentato e difeso dall’avv. LUFRANO GIUSEPPE e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 24/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 9.4.2019 G.F., difensore di un soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad un giudizio introdotto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, proponeva opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, avverso il provvedimento di liquidazione del proprio compenso.
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona accoglieva l’opposizione, liquidando al G., per l’attività dallo stesso prestata, un compenso di Euro 950 oltre accessori e condannando l’amministrazione soccombente alle spese del giudizio di opposizione.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Ministero della Giustizia, affidandosi ad un unico motivo di ricorso, con il quale contesta la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione operata dal giudice di merito.
Resiste con controricorso G.F..
Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato proposta di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Il Collegio condivide la proposta del relatore.
Con l’unico motivo di ricorso il Ministero contesta la statuizione sulle spese operata dal Tribunale, sul presupposto che -essendo stato il cliente assistito dall’avv. G. nel giudizio presupposto, di protezione internazionale, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato- l’amministrazione, soccombente all’esito del giudizio di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, non poteva essere condannata al pagamento diretto delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, ammessa al beneficio. La tesi si fonda sull’erronea identificazione tra la parte, ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di protezione internazionale, ed il suo avvocato, che invece è titolare, per effetto del provvedimento di ammissione al beneficio, di un autonomo diritto soggettivo, tutelabile -ove la contestazione riguardi il quantum del compenso liquidato al professionista per l’attività da egli svolta- nelle forme dell’opposizione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, al provvedimento di liquidazione.
L’avvocato, che propone opposizione alla liquidazione del proprio compenso, non è -evidentemente- ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, né nel giudizio di opposizione, né in quello presupposto, al quale la liquidazione si riferisce. Ne’ potrebbe, per altro verso, ipotizzarsi una estensione degli effetti dell’ammissione del cliente al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio presupposto, di protezione internazionale (circostanza, questa, pacifica), sul diverso, successivo ed autonomo, giudizio di opposizione ex art. 170 citato, peraltro proposto da altro soggetto l’avvocato- a tutela di un diritto soggettivo autonomo. Le spese di detto autonomo giudizio, pertanto, devono essere regolate ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., commi 1 e 2, (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7072 del 21/03/2018, Rv. 648220).
Non risultano depositate memorie.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.100, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 12 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021