Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36041 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4863-2020 proposto da:

B.M., rappresentato e difeso dall’avv. CHIUSOLO VINCENZO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 17/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Benevento accoglieva la domanda proposta da G.A., condannando B.M. al pagamento della somma di Euro 7.237, a fronte dell’attività professionale svolta dall’attore in favore del convenuto.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione B.M., affidandosi ad un unico motivo.

G.A., intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C. Inammissibilità dell’unico motivo.

Salva la verifica della procura speciale, non riprodotta sulla copia del ricorso, il ricorrente deduce in modo non specifico di non aver ricevuto la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di merito, senza curarsi di indicare da quali elementi emergerebbe la prova di tale assunto. Ritiene inoltre inapplicabile al caso di specie il D.M. n. 55 del 2014, senza contestare l’accertamento -contenuto nell’ordinanza impugnata- secondo cui l’attività professionale sarebbe stata ultimata nella vigenza del predetto D.M.. Contesta l’indicazione, nell’ordinanza, del nome di tale avv. Pratola, evidentemente da attribuire ad una mera svista del giudice di merito. Solleva, nel resto, questioni di meritò.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore, dando atto che all’originale del ricorso per cassazione è allegata idonea procura speciale.

Non risultano depositate memorie.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 12 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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