LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5309-2020 proposto da:
A&D S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Colla di Sant’Agata n. 4, presso lo studio dell’avvocato SCANDALE GIANLUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato ZEPPOLA FABIO;
– ricorrente –
contro
STUDIO ASSOCIATO FISCALE E TRIBUTARIO COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI SCARCIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2290/2019 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 02/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato A&D S.a.s. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2655/2016, con il quale il Giudice di Pace di Lecce le aveva ingiunto di pagare allo Studio Associato Fiscale e Tributario Commercialisti e Revisori Contabili Scarcia la somma di Euro 3.395 a fronte dell’attività professionale svolta dall’ingiungente in favore della società ingiunta.
Nella resistenza del creditore opposto, il Giudice di Pace di Lecce, con sentenza n. 24/2018, rigettava l’opposizione.
Con la sentenza impugnata, n. 2290/2019, il Tribunale di Lecce rigettava l’appello proposto da A&D S.a.s. avverso la decisione di prima istanza.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A&D S.a.s., affidandosi a due motivi.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C. INAMMISSIBILITA’ del ricorso.
La società A & D s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Lecce in favore dello Studio associato fiscale tributario commercialisti e revisori contabili Scarcia, per saldo dei compensi dovuti a titolo di prestazioni professionali, eccependo, in particolare, che le dette prestazioni erano state rese a favore di terzi. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione. Il Tribunale di Lecce rigettava, a sua volta, l’appello proposto dall’odierna ricorrente avverso la decisione di prima istanza. Il ricorso per la cassazione di detta decisione, proposto da A & D s.a.s., si articola in due motivi.
Con il primo di essi, la società ricorrente lamenta l’omessa valutazione di una prova decisiva (rappresentata dalla fattura sulla cui base era stato emesso il decreto ingiuntivo), che dimostrerebbe che alcune prestazioni erano state rese a favore di terzi. La censura è inammissibile, in ossequio al principio secondo cui “Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13625 del 21/05/2019, Rv. 653996; conf. Cass. Sez.3, Sentenza n. 18506 del 25/08/2006, Rv.591899). Nel caso di specie, la ricorrente richiama la fattura oggetto della doglianza senza indicarne il contenuto.
Con il secondo motivo, la società lamenta l’omessa valutazione della medesima fattura in relazione alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., pronunciata in primo grado e confermata in appello. Ad avviso della ricorrente, detto documento dimostrerebbe l’erroneità di tale condanna. La censura è inammissibile, perché non coglie la ratio della decisione: il Tribunale, a pag.4 della sentenza impugnata, specifica gli elementi posti a fondamento della ritenuta responsabilità ex art. 96 c.p.c., comma 3, della parte appellante, evidenziando, in particolare, l’abuso dello strumento processuale. In merito, va ribadito il principio secondo cui “La condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 20018 del 24/09/2020, Rv. 659226)”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
La memoria depositata dalla parte ricorrente non contiene argomenti ulteriori rispetto a quelli già esposti nei motivi di ricorso. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 12 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021