Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36045 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6096-2020 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI n. 201, presso lo studio dell’avvocato FONTANELLA GIANLUCA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 22005/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha riformato la sentenza n. 30328/2018 del Giudice di Pace di Roma, con la quale era stata accolta l’opposizione proposta dalla M. avverso sei cartelle esattoriali, per totali Euro 1.718,37, condannando l’Agenzia delle Entrate – Riscossione alle spese del doppio grado, liquidate in Euro 650 per il primo grado e in Euro 567 per il giudizio di appello.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione M.A., affidandosi ad un solo motivo.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C. INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha riformato la sentenza n. 30328/2018 del Giudice di Pace di Roma, con la quale era stata accolta l’opposizione proposta dalla M. avverso sei cartelle esattoriali per totali Euro 1.718,37, condannando l’Agenzia delle Entrate – Riscossione alle spese del doppio grado, liquidate in Euro 650 per il primo grado e in Euro567 per il giudizio di appello.

Il ricorso si articola in unico motivo con cui il ricorrente lamenta il fatto che il giudice di merito abbia liquidato le spese indicando un valore complessivo per ciascun grado di giudizio, in tal modo non consentendo la verifica della correttezza della quantificazione e del rispetto dei minimi tariffari.

La censura è inammissibile per diversi e concorrenti motivi. In primo luogo per assenza del necessario grado di specificità, perché il ricorrente non indica i valori che a suo giudizio avrebbero dovuto essere applicati al caso di specie. In secondo luogo per difetto di interesse concreto, poiché il ricorrente non indica quale lesione effettiva egli abbia ricevuto dalla statuizione impugnata, onde la doglianza si risolve nella proposizione di un vizio del tutto ipotetico. Peraltro, e conclusivamente, perché lo stesso precedente richiamato dal ricorrente a pag. 6 del ricorso (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20935 del 07/09/2017, non massimata) ribadisce che il giudice di merito è tenuto a liquidare le spese per ogni singolo grado di giudizio -cosa che nella specie è avvenuta-, non potendosi operare una liquidazione indistinta per più gradi, ma non impone anche la necessaria specificazione degli importi relativi alle singole fasi processuali relative a ciascun grado.

L’esito del ricorso consente di non affrontare il tema della notificazione dello stesso, che risulta eseguita all’Agenzia delle Entrate – Riscossione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Agenzia, e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 2087 del 30/01/2020, Rv. 656705)”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore, dando atto, quanto all’ultima parte della stessa, che le Sezioni Unite di questa Corte, successivamente al deposito dell’ordinanza interlocutoria richiamata in proposta, hanno precisato che la notifica eseguita al successore ex lege del precedente agente per la riscossione presso il domicilio a suo tempo eletto nel giudizio di merito è nulla, e non inesistente, e che detta nullità è sanata sia per effetto della costituzione in giudizio del nuovo ente di riscossione (Agenzia delle Entrate – Riscossione), sia mediante la notificazione eseguita presso la sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021, Rv. 660464 e Cass. Sez. U, Sentenza n. 15911 del 08/06/2021, Rv. 661509 02).

La memoria depositata dalla parte ricorrente non contiene argomenti ulteriori rispetto a quelli già esposti nei motivi di ricorso.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 12 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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