Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36050 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

V.M.R. (C.F. *****), rappresentata e difesa dall’avv. Saccomanno Giacomo Francesco (pec: *****), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rosarno (R.C.), Via Roma, Traversa Tito Speri n. 8, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO *****, in persona del curatore fall. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA;

– intimati –

per la cassazione della sentenza App. Catanzaro 29.11.2017, n. 2133/2017, in R.G. n. 1902/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 9.11.2021 dal Presidente relatore Dott. Ferro Massimo.

vista la memoria del ricorrente.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. V.M.R., impugna la sentenza App. Catanzaro 29.11.2017, n. 2133/2017, in R.G. n. 1902/2016 che ha accolto solo parzialmente la sua domanda volta alla declaratoria di nullità dei provvedimenti emessi dal Tribunale di Vibo Valentia in data 23.6.2009 (giudice delegato del fallimento *****) e in data 15.10.2009 (collegio sul reclamo) con cui le era stata negata la restituzione della somma di denaro versata quale assuntore del concordato fallimentare, accantonata in favore dei creditori irreperibili;

2. ha premesso la corte che: a) V. aveva più volte domandato la retrocessione delle citate somme, non pretese dai creditori, apprendendo invece che esse erano state destinate al Fondo unico giustizia in applicazione dell’art. 117 L. Fall., benché il concordato fosse stato omologato nel 2000, cioè prima del 2008, quando l’istituto era stato previsto; b) la pronuncia del tribunale dava conto dell’inammissibilità di un processo di cognizione, per come intentato dalla V., dopo che, come ricorrente, si era vista respingere i rimedi endoconcorsuali da giudice delegato e tribunale e al contempo dell’infondatezza della domanda, priva di un preciso titolo restitutorio;

3. la corte ha invero ritenuto che: a) l’attrice aveva esercitato correttamente un’azione di accertamento, in sede ordinaria, del suo diritto alla restituzione delle somme residue versate in adempimento degli obblighi di assuntore del concordato fallimentare, dunque essendo ammissibile la domanda, non sovrapponibile ad un’impugnazione dei provvedimenti degli organi concorsuali, tenuto conto che, con l’omologazione, la procedura doveva dirsi esaurita, cioè con devoluzione delle controversie sull’esecuzione al giudice ordinario e non più a quello concorsuale; b) la domanda era però infondata, non avendo parte attrice dimostrato le circostanze in base alle quali, a seguito del versamento delle somme e nella qualità di assuntore del concordato fallimentare, sarebbe sorto il diritto alla restituzione delle medesime, avendo piuttosto V. adempiuto ad un suo obbligo e per l’effetto conseguito la cessione dell’attivo concordatario, mentre la sorte delle somme non distribuite ai creditori irreperibili doveva seguire il regime anteriore alla riforma del 2006-07, ben potendo essere destinate al citato Fondo giustizia;

4. con il ricorso si deduce come unico motivo la violazione o falsa applicazione degli artt. 136 e 117 L. Fall. e art. 11 preleggi c.c. in riferimento alla L. n. 181 del 2008, oltre che art. 6 CEDU e vizio di motivazione, posto che l’art. 136 L. Fall. non consentiva al G.D. di poter disporre diversamente delle somme residue, che dovevano essere svincolate e restituite al legittimo proprietario, quale l’assuntore, mentre l’art. 117 L. Fall. consentiva al G.D. soltanto di ordinare il riparto e depositare le somme residue presso un istituto di credito, per consentire ai creditori irreperibili di poter chiedere il pagamento di quanto spettante, in caso contrario sussistendo il diritto del proprietario di tali somme di poterne richiedere la restituzione, tanto più che la istituzione del Fondo unico giustizia avveniva con la legge n Da 2008, mentre questione era stata definita nel 2005.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il motivo è inammissibile per taluni profili, infondato per altri; va in primo luogo osservato che, a seguito della netta affermazione della corte di ammissibilità della domanda in sede di cognizione ordinaria, il ricorrente difetta di interesse a far valere vizi dei provvedimenti degli organi endoconcorsuali in quanto tali, apparendo oltre tutto la pronuncia conforme a principi condivisibili, dettati in tema di concordato preventivo e mutuabili alla fattispecie (Cass. 22122/2018, 29466/2018); la controversia non investe infatti, o comunque non in questa sede, le prerogative di utilizzo delle somme versate dall’assuntore del concordato fallimentare, se spettanti ancora agli organi concorsuali, quanto piuttosto il diritto a conseguire, da parte dell’assuntore, la retrocessione delle somme perché proprie;

2. il motivo appare peraltro gravemente deficitario in punto di autosufficienza poiché dà per presupposta un’attività provvedimentale di disposto ‘accantonamentò di somme in favore dei creditori irreperibili, senza però riportare in termini specifici, ed almeno per dati essenziali, il contenuto di quei provvedimenti; viene così eluso il principio per cui sussiste il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione “e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata” (Cass. 342/2021);

3. in secondo luogo, appare inammissibile il profilo impugnatorio relativo al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per assoluta indeterminatezza sia del fatto che non sarebbe stato esaminato (essendo la stessa interpretazione dell’art. 117 L. Fall. colpita semmai da censura sull’interpretazione), sia del deficit di motivazione (genericamente invocato); sul primo aspetto, va ricordato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (Cass. 12387/2020), mentre costituisce, poi, un “fatto”, agli effetti della menzionata norma, non una “questione” o un “punto”, ma: i) un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014);

4. a sua volta la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha avuto l’effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per “mancanza della motivazione” (Cass. s.u. 8053/2014), ipotesi configurabile allorché la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017); si tratta di lacune che non ricorrono nella specie;

5. il ricorrente, inoltre, non articola adeguate censure alla ratio decidendi principale alla base del riconosciuto suo difetto di titolo a conseguire la restituzione delle somme accantonate, da parte del tribunale fallimentare, in favore dei creditori irreperibili (Cass. s.u. 23745/2020); infatti, il proprium del contestato diniego risiede nel riconoscimento che, con il relativo versamento, l’assuntore ha assolto ai suoi obblighi concordatizi, conseguendo “come corrispettivo dell’obbligazione concordataria la cessione delle attività fallimentare”; tale punto della decisione non appare adeguatamente avversato, poiché per un verso il ricorrente erroneamente invoca una pretesa esorbitanza, da parte degli organi concorsuali, dai poteri di disposizione sui beni del fallito, oltre l’omologa del concordato, affermazione in sé astrattamente esatta, ma inconferente, poiché la sorte delle somme destinate ai creditori irreperibili ben appartiene alle attività provvedimentali dovute – in chiusura – ai sensi dell’art. 136 L. Fall., comma 2 e delle quali, come ricordato, la parte omette di riportare in modo più specifico altri aspetti della vicenda processuale; né è esaminabile la lamentata non corrispettività con i valori degli assets conseguiti nel concordato, questione che si palesa nuova e come tale inammissibile;

6. per altro verso, appare irrilevante, in quanto ratio decidendi nemmeno essenziale per comprendere il titolo dell’opposto diniego alla restituzione, l’affermazione della corte circa la destinazione delle somme stesse al Fondo unico di garanzia; infatti, la circostanza che preclude all’assuntore il richiesto recupero non è tale affermazione, corretta o meno che sia, bensì la primaria conferma che le somme depositate in favore dei creditori irreperibili sono ad essi solamente destinate (e poi, se non reclamate, al citato Fondo: Cass. 4514/2019), senza possibilità di retrocessione al debitore e, per tale soggetto, all’assuntore; lo stesso precedente appena citato ha peraltro dichiarato che tale interpretazione non contrasta con l’art. 1 Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU in quanto relativa a somme definitivamente fuoriuscite dalla disponibilità del fallimento e rispetto alle quali i creditori rimasti insoddisfatti non sono titolari di alcun diritto e non possono lamentare alcuna privazione della proprietà, considerazione assorbente il titolo, infraordinato, vantato dal ricorrente e dunque replicabile, con esito d’irrilevanza, anche per la questione di dubbio di costituzionalità da ultimo sollecitata.

il ricorso va pertanto rigettato; ne consegue la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020, Cass. 11116/2020).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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