LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28432-2020 proposto da:
COMER SUD SPA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Appia Nuova, 414, presso lo studio dell’avvocato Paolucci Paolo, rappresentata e difesa dagli avvocati Russo Carmelo Paolo, Falbo Virginia;
– ricorrente –
contro
ISOFRIGO PALERMO SRL;
– intimata –
e contro
NOVAFISH SRL, elettivamente domiciliata in Roma, Via Alessandria n. 119, presso lo studio dell’avvocato Scavuzzo Giusy Loredana, rappresentata e difesa dall’avvocato Noto Mario;
– resistente –
avverso la sentenza n. 220/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 08/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA.
RILEVATO
Che:
1. La Società Comer Sud s.p.a. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che aveva accolto l’appello proposto dalla società Novafish s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Marsala.
2. Novafish s.r.l. si è costituita con controricorso. Palermo s.r.l. è rimasta intimata.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
4. Entrambe le parti costituite hanno presentato memorie con le quali insistono nelle rispettive richieste.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo dei tre motivi di ricorso si censura la sentenza della Corte d’Appello nella parte in cui ha ritenuto non applicabile il termine di prescrizione ex art. 1495 c.c. perché l’attrice aveva chiesto il risarcimento del danno e non aveva esperito l’azione per vizi della cosa.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Il motivo è manifestamente fondato in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte il termine di prescrizione si applica anche all’azione di risarcimento del danno per vizi della cosa.
In particolare: i termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita, e, pertanto, anche quella di risarcimento dei danni relativi. Sez. 2, Sent. n. 10728 del 2001.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti due.
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore, dalla memoria depositata dalla Società ricorrente, infatti, non emergono nuove o diverse argomentazioni che possano indurre ad una diversa decisione.
4. Va, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021