Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36054 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 692-2020 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 24/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 7.11.2018 il Tribunale di Ancona revocava l’ammissione anticipata e provvisoria di A.G. al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rigettando la correlata istanza di liquidazione del compenso del difensore che lo aveva assistito nel giudizio presupposto.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona accoglieva l’opposizione proposta da A.G. avverso il predetto provvedimento, accertando la sua perdurante ammissione al beneficio e condannando l’amministrazione soccombente alle spese del giudizio di opposizione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Ministero della Giustizia, affidandosi ad un unico motivo di ricorso, con il quale contesta la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione operata dal giudice di merito.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato proposta di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Il Collegio condivide la proposta del relatore.

Con l’unico motivo di ricorso il Ministero contesta la statuizione sulle spese operata dal Tribunale, sul presupposto che -essendo stato l’Abbas ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato- l’amministrazione, soccombente all’esito del giudizio di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, non poteva essere condannata al pagamento diretto delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, ammessa al beneficio. La tesi si fonda sul presupposto logico che l’odierno intimato fosse stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato non soltanto nel giudizio presupposto (circostanza, questa, pacifica), ma anche quello successivo, ed autonomo, di opposizione ex art. 170 citato. La parte ricorrente, tuttavia, non specifica, nel motivo in esame, da quale atto sarebbe dimostrata detta circostanza, che non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato, nel quale il Tribunale si limita a dare atto che l’odierno intimato era stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel solo giudizio presupposto.

Da quanto precede deriva che la censura proposta dal Ministero non è assistita dal sufficiente grado di specificità, non potendosi in nessun caso ipotizzare che l’ammissione al beneficio in esame per il giudizio presupposto estenda i suoi effetti anche all’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, che ha pacificamente natura di procedimento autonomo rispetto a quello al quale si riferisce il provvedimento di diniego o revoca del beneficio, o di liquidazione del compenso dovuto all’avvocato. Le relative spese, pertanto, devono essere regolate ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., commi 1 e 2, (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7072 del 21/03/2018, Rv. 648220).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 12 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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