LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14074/2019 proposto da:
M.G., assistito dall’avv. VITTORIO FARAONE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
G.M.D., R.M.T., R.A.M., R.A., R.R.S., eredi di R.A.V., rappresentati e difesi dall’avv. NICOLA CATALANO;
– controricorrenti –
e contro
RA.AN.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 249/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 5/4/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/2/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5/4/2019 la Corte d’Appello di Potenza ha respinto il gravame interposto dalla società National Car di M.G. & C. s.n.c. in relazione alla pronunzia Trib. Matera n. 93/09, di accoglimento della domanda nei confronti della medesima e dei sigg. Ra.An. ed altri proposta dal sig. R.A.V. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del pagamento effettuato alla società Ducato s.p.a. in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Lucca giusta contratto di finanziamento per l’acquisto di un furgone stipulato sulla base di richiesta recante la sua firma apocrifa, da attribuirsi probabilmente alla Ra.An..
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il M., nella qualità di socio ed amministratore della estinta società National Car di M.G. & C. s.n.c. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.
Resistono con controricorso i sigg. R.M.T. ed altri, che hanno presentato anche memoria.
L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.
Con conclusioni scritte del 21/1/2021 il P.G. presso questa corte ha chiesto l’accoglimento del 1 motivo di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato, avuto riguardo alla sentenza Trib. Matera n. 17/2019 anteriormente all’udienza prodotta in Cancelleria dal difensore dell’odierno ricorrente di fallimento del M., quale titolare dell’omonima impresa individuale, che il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di cassazione non determina l’interruzione del processo ex artt. 299 c.p.c. e segg., trattandosi di procedimento dominato dall’impulso di ufficio, sicché sono irrilevanti i mutamenti della capacità di stare in giudizio di una delle parti e non essendo ipotizzabili, nel giudizio di cassazione, gli adempimenti di cui all’art. 302 c.p.c. (il quale prevede la costituzione in giudizio di coloro ai quali spetta di proseguirlo), con la conseguenza che una volta come nella specie instauratosi il giudizio di cassazione con la notifica ed il deposito del ricorso, il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito (v., da ultimo, Cass., 12/2/2021, n. 3630).
Con il 1 e il 2 motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 2909 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 3 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 214,216 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 4 motivo denunzia violazione dell’art. 96 c.p.c., art. 2043 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.
Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione specifico requisito di contenuto-forma del ricorso previsto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il quale deve consistere in una esposizione tale da garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (v. Cass., Sez. Un., 18/5/2006, n. 11653, e, da ultimo, Cass., 22/10/2021, n. 29673).
La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti – sostanziali e o processuali – di causa e di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (v. Cass., Sez. Un., 20/2/2003, n. 2602).
Giusta massima consolidata il ricorso per cassazione deve pertanto contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati causa petendi e petitum, nonché degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo come nella specie ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, giacché in tal modo viene devoluta alla S.C. un’attività di estrapolazione della materia del contendere che è invece riservata al ricorrente, non essendo pertanto il requisito adempiuto laddove i motivi di censura si articolino in un’inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione di sentenze (cfr., da ultimo, Cass., 12/2/2021, n. 3630; Cass., 3/11/2020, n. 24432; Cass., 28/5/2018, n. 13312).
Va ulteriormente osservato che il ricorso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato atteso che il ricorrente pone a base delle proprie censure atti e documenti di questo e di altri giudizi di merito (in particolare, il “decreto ingiuntivo richiesto dalla Ducato srl nei confronti dell’attore e della sig.ra Ra.An.”, la “documentazione portante la firma dell’attore R.A.V.”, il “finanziamento accordato a Ra.An.”, il ricorso depositato in data 10.10.94", la “sentenza del Pretore di Matera”, il “contratto della Ducato spa”, il “contratto di finanziamento del 12.12.1990 tar la Ducato e Ra.An.”, il “verbale” dell'”udienza del 18.12.2002", la “relazione della CTU”, il “verbale di inizio delle operazioni peritali”, il “retro della richiesta di finanziamento n. 10885 del 12.12.1990 della Ducato Credito al Consumo”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente riprodurli (per la parte strettamente d’interesse) nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., parte della “sentenza del Pretore di Matera”), senza riportarli per l’intera parte d’interesse in questa sede, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.
E al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, rilevando ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).
A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.
Senza sottacersi che a tale stregua, le rationes decidendi dell’impugnata sentenza secondo cui “nel ricorso per ingiunzione il petitum era un inadempimento contrattuale, mentre nella specie il petitum è un danno da illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.”, nonché in base al quale “non può invocarsi… l’efficacia del giudicato esterno con riguardo al decreto ingiuntivo intervenuto fra un soggetto estraneo al giudizio e l’odierno appellato” risultano invero dall’odierno ricorrente non (quantomeno idoneamente) censurate, con conseguente inammissibilità del ricorso, atteso il consolidato principio in base al quale è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza (v. Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n. 27015; Cass., Sez. Un., 22/2/2018, n. 4362, nonché, da ultimo, Cass., 6/6/2020, n. 13880 e Cass., 2/12/2020, n. 27563).
Va per altro verso posto in rilievo come (anche al di là della formale intestazione dei motivi) il ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l'”erroneità” della motivazione ovvero l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).
A tale stregua, l’odierno ricorrente inammissibilmente ripropone invero in termini di mera contrapposizione le proprie tesi difensive già sottoposte al vaglio del giudice del gravame e dal medesimo ritenute infondate (cfr., da ultimo, Cass., 10/6/2021, n. 16414).
Ne’ può del pari sottacersi, avuto in particolare riferimento alla lamentata mancata considerazione del giudicato esterno, che non risulta dall’odierno ricorrente (che ne invoca l’autorità: v. Cass., 19/9/2013, n. 21469; Cass., 24/11/2008, n. 27881; Cass., Sez. Un., 16/6/2006, n. 13916) invero indicato dove, come e quando abbia prodotto la necessaria relativa attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c., in ordine all’intervenuto relativo passaggio in giudicato (v. Cass., Sez. Un., 2/3/2017, n. 5302; Cass., Sez. Un., 14/3/2016, n. 4909; Cass., 14/7/2015, n. 14646; Cass., 3/4/2014, n. 7768; Cass., 19/9/2013, n. 21469. E, da ultimo, Cass., 29/11/2018, n. 30838).
Emerge pertanto evidente come l’odierno ricorrente inammissibilmente prospetti in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.800,00, di cui Euro 2.600,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore dei controricorrenti.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021
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