LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. PERRINO Anna Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. Maria Giul – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 3864 del ruolo generale dell’anno 2013, proposto da:
PAM s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to Michele Di Fiore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo pec del difensore, micheledifiore.avvocatinapoli.legalmail.it;
– ricorrente-
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 142/52/12, depositata in data 27 giugno 2012, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
RILEVATO
che:
– con sentenza n. 142/52/12, depositata in data 27 giugno 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto da PAM s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 734/09/10 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di accertamento n. ***** con il quale l’Ufficio, previo p.v.c. dei funzionari della DRE Campania, aveva contestato, per l’anno 2006, l’indebita deduzione, ai fini Ires e Irap, e detrazione, ai fini Iva, di costi asseritamente privi del requisito dell’inerenza ex art. 109 TUIR, afferenti al ramo di azienda nautico della detta società acquisito dalla GESI s.r.l. in riferimento al noleggio di imbarcazioni da diporto – oggetto di contratto di leasing da parte della GESI s.r.l., poi cedute alla contribuente – ritenute, di fatto, utilizzate per fini personali dai coniugi ( C.S. e L.S., già soci della GESI s.r.l.) delle socie ( A.R. e M.M.) della PAM s.p.a., con conseguente perdita di esercizio complessiva;
– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) l’acquisizione di dati per relationem, relativi ai p.v.c. della G.d.F. elevati a carico della GESI s.r.l. in data ***** e a carico della PAM s.p.a. in data 26.9.2007, richiamati nel p.v.c. del *****, redatto dai funzionari della DRE Campania erano da considerarsi noti ai soci/amministratori delle dette società, appartenenti agli stessi nuclei familiari ( C.- L.), facendo la ristretta base societaria, a carattere familiare, delle stesse, presumere la conoscenza degli atti notificati agli amministratori coniugi; 2) in base al D.Lgs. n. 300 del 1999, erano stati attributi alla DRE poteri accertativi per determinate categorie di contribuenti o tipologie di tributi;3) l’accertamento era legittimo quanto alle fonti di prova e alla forma essendo frutto della rielaborazione da parte dell’Ufficio del reddito sulla base del confronto tra i dati dichiarati e quelli accertati ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, non essendo, peraltro, necessaria l’indicazione di diverse aliquote, trattandosi di un’unica aliquota ai fini Ires; 4) molteplici elementi (spese sostenute dalla società in periodi nei quali non erano stati effettuati servizi a terzi, fatturazione dei servizi a soggetti extracomunitari con redditi bassissimi, anticipazione da parte della contribuente delle spese a carico dei locatari o clienti noleggiatori, senza recupero o con incasso parziale) dimostravano l’utilizzo prevalente, di fatto, delle imbarcazioni da diporto – destinate all’attività di locazione o noleggio – ai fini personali dei sig.ri C. e L., già soci della GESI s.r.l. e coniugi delle socie della PAM s.p.a.; da qui la corretta rettifica, ad opera dell’Ufficio, della perdita di esercizio dichiarata con recupero a tassazione dei costi inerenti al ramo di azienda nautico, ritenuti privi del requisito di inerenza ex art. 109 TUIR;
– avverso la sentenza della CTR, la società propone ricorso per cassazione affidato a nove motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate;
– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
che:
– preliminarmente, con riguardo alla rinuncia al mandato depositata dall’Avv.to Michele Di Fiore per la società ricorrente, va osservato che “Per effetto del principio della cosiddetta “perpetuatio” dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell’ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d’ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell’udienza di discussione già fissata” (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26429 del 08/11/2017);
– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso di rettifica ancorché non indicasse – come eccepito nei gradi merito- né l’aliquota né il procedimento di liquidazione dei tributi con indicazione della base imponibile;
– con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di appello concernente la assunta nullità della rettifica per mancata indicazione del procedimento di liquidazione delle maggiori imposte accertate;
– i motivi primo e secondo – da trattarsi insieme per connessione – sono infondati;
– premesso che “in tema di imposte sui redditi, in relazione ad imposte ad aliquota unica, il precetto normativo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, relativo ai contenuti obbligatori dell’avviso di accertamento, deve ritenersi soddisfatto anche con la sola indicazione dell’imponibile e dell’imposta liquidata, considerata la semplicità con la quale, in presenza di quegli elementi, il contribuente può risalire all’aliquota applicata. Del tutto irrazionale sarebbe, infatti, un’interpretazione della norma che facesse discendere da un’omissione puramente formale, perché assolutamente priva di rilievo sostanziale, la nullità dell’accertamento, prevista, invece, laddove l’atto impositivo presenti ben più rilevanti carenze” (Cass. Sez. 5, Ord. n. 16772 del 07/07/2017), nella specie, la CTR, in ottemperanza al suddetto principio, e in espressa risposta al motivo di doglianza della contribuente, ha affermato la legittimità, non solo nelle fonti di prova ma anche nella forma, dell’avviso in questione, essendo frutto della rielaborazione da parte dell’Ufficio del reddito imponibile avuto riguardo al confronto tra i dati dichiarati (reddito di impresa in perdita) e quelli accertati nel rispetto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, considerando la non necessaria indicazione delle diverse aliquote, trattandosi di un’unica aliquota ai fini Ires;
– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 107 del 2001, art. 23 lett. pp), per avere ritenuto legittimo l’avviso di rettifica ancorché – come eccepito nei gradi di merito – la DRE non fosse legittimata ad effettuare accessi o verifiche fiscali, essendo stato il D.L. n. 131 del 1993, art. 62 sexies, comma 2, abrogato espressamente dal D.P.R. n. 107 del 2001, art. 23, lett. pp);
– il motivo è infondato;
– invero, il Reg. 30 novembre 2000, n. 4, art. 2, comma 2, dispone che “l’Agenzia si articola in uffici centrali regionali, con funzioni prevalenti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, e in uffici periferici, con funzioni operative”. Ciò però non implica che la Direzione Regionale non possa espletare attività di accertamento. Infatti, l’art. 4 Reg. – strutture regionali di vertice – prevede che “gli organi di cui al comma 1 esercitano, nell’ambito della rispettiva regione…funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici…svolgono attività operative di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi, dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso, e in specie, a decorrere dal 1 gennaio 2009, quelle di cui al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 27, commi 9, 11, 12 e 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, con le attribuzioni i poteri di cui al medesimo art., comma 13, nei confronti dei soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di Euro “). Sul punto, non rileva il contenuto L. n. 358 del 1991, art. 7, comma 13, dopo la modifica apportata dal D.P.R. n. 107 del 2001, art. 23 (“Le attività di verifica e di ispezione nei confronti dei contribuenti sono attribuite alla esclusiva competenza degli uffici indicati nel comma 10 e dei reparti della Guardia di finanza”). Prima di tale modifica, infatti, le attività di verifica e di ispezione erano demandate esclusivamente ai reparti della Guardia di finanza ed agli uffici di cui al medesimo art., comma 10, ossia ai soli uffici periferici (art. 10 “..le funzioni operative dei dipartimenti sono svolte, in periferia, dai seguenti uffici unificati: a) centro di servizio delle imposte dirette ed indirette…b)ufficio delle entrate, cui spettano le attribuzioni in materia di accertamento e riscossione dei tributi di competenza del Dipartimento delle entrate…c)ufficio del territorio…”). Si precisava, quindi, che “restano tuttavia ferme le competenze attribuite in materia al Servizio centrale degli ispettori tributari”. Dopo la modifica di cui al D.P.R. n. 107 del 2001, art. 23, è stata soppressa la L. n. 358 del 1991, art. 7, comma 10, sicché è venuto meno il rimando agli uffici periferici per quanto attiene alle attività di verifica e di ispezione, che resta comunque ai reparti della guardia di finanza. La norma, nata per chiarire che sia la guardia di finanza che gli uffici della Agenzia delle entrate (periferici), potevano svolgere attività di verifica, dopo la novella di cui al D.P.R. n. 107 del 2001, art. 23, ha perso tale significato, in quanto non è più possibile il rinvio al comma 10, per l’individuazione degli uffici periferici della Agenzia delle entrate. Pertanto, la norma non è più utilizzabile per distinguere le attività degli uffici periferici rispetto a quelle degli uffici regionali e centrali, in quanto gli uffici finanziari sono stati organizzati unitariamente come Agenzia delle entrate (Cass., 30 settembre 2019, n. 24296). Del resto, il D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 61, prevede che “Le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico. In conformità con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie fiscali hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria”;
– sulla base della riconosciuta autonomia regolamentare, è stato adottato il regolamento n. 4 del 30-11-2000, con la previsione delle attività consentite sia alla Direzione Centrale che alle Direzioni Regionali;
– inoltre, per questa Corte il D.L. n. 185 del 2008, art. 27, conv. in L. n. 2 del 2009,- peraltro, non applicabile al caso in esame ratione temporis – non ha attribuito alle Direzioni regionali delle entrate una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma ha inteso fondare su una norma di fonte primaria il riparto delle competenze relative all’attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza, in relazione alla rilevanza economico fiscale del soggetto accertato, a favore della Direzione Regionale, già titolare, per disposizione regolamentare, della competenza a svolgere attività istruttoria, utilizzabile dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi (Cass., n. 16068 del 2021; 2 novembre 2020, n. 24224, Cass., sez. 5, 21 dicembre 2018, n. 33289; Cass., sez. 5, 3 ottobre 2014, n. 20915).
– la Commissione regionale, nel ritenere sussistenti i poteri istruttori in capo alla Direzione Regionale delle Entrate della Campania ha fatto corretta applicazione delle richiamate disposizioni normative;
– con il quarto motivo, si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la motivazione insufficiente in ordine ad un punto decisivo della controversia, per avere la CTR affermato apoditticamente che i rapporti di parentela tra soci e amministratori delle due società (GESI s.r.l. e PAM s.p.a.) facevano presumere la conoscenza da parte della contribuente dei documenti (p.v.c. e suoi allegati) concernenti un diverso soggetto (C’ESI s.r.l.), cui rinviava il p.v.c. della DRE Campania richiamato nell’avviso in questione;
– il motivo è inammissibile;
– la denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis, successivo al D.Lgs. n. 40 del 2006 e anteriore alla L. n. 134 del 2012) deve specificamente indicare il “fatto” controverso e decisivo in relazione al quale la motivazione si assume viziata, dovendosi intendere per “fatto” non una questione trattata o un punto deciso, ma un vero fatto, principale o secondario (Cass. 5 febbraio 2011, n. 2805; Cass. 27 luglio 2012, n. 13457; Cass. 5179 del 2017); in particolare, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass., sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019); nel caso in esame, la specificazione fattuale manca palesemente, giacché il denunciato vizio motivazionale investe la “questione” circa la presunta conoscenza/conoscibilità da parte della contribuente del p.v.c. elevato a carico della GESI s.r.l. cui rinviava il p.v.c. della DRE Campania del 28.5.08 richiamato nell’avviso di rettifica in oggetto;
– con il quinto motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. per avere la CTR mai governato i principi in tema di distribuzione dell’onere della prova tra contribuenti e A.F., affermando perentoriamente che poteva presumersi la conoscenza da parte della contribuente dei verbali relativi alla GESI s.r.l. notificati agli amministratori-coniugi, stante un non meglio chiarito rapporto di parentela tra soci e amministratori delle due società;
– il motivo si profila inammissibile;
– invero, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, e non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (tra le altre, Cass. n. 571 del 2017; n. 19064 del 2006, n. 15107 del 2013). Nella specie, invece, proprio un’indebita valutazione la ricorrente intende sostenere – per avere la CTR ritenuto indebitamente assolto, in base ad una asserita presunzione di conoscenza giustificata dalla ristrettezza della base azionaria a carattere familiare della società, l’onere dell’Amministrazione in ordine alla conoscenza da parte della contribuente degli atti richiamati per relationem – senza che, tuttavia, per quanto appena ricordato, possa ritenersi violato l’art. 2697 c.c.;
– peraltro, questa Corte ha chiarito che “In sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3541 del 13/02/2020); diversamente nella specie, la CTR, ha ritenuto legittima l’acquisizione dei dati richiamati per relationem (in particolare il p.v.c. della G.d.F. redatto a carico della GESI s.r.l. cui faceva, a sua volta, rinvio il p.v.c. del 28.5.08 redatto dai funzionari della DRE) nell’avviso di rettifica in base a una presunzione di conoscibilità degli stessi per essere stati notificati agli amministratori-coniugi ( C. e L., soci della GESI s.r.l. e coniugi delle socie della PAM s.p.a.), avuto riguardo alla ristretta base azionaria a carattere familiare (essendo i due nuclei familiari C.- L. soci di entrambe le società);
– con il sesto motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, una insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per avere la CTR affermato che le imbarcazioni erano state utilizzate, per fini personali, dai sigg.ri C. e L., coniugi delle socie della contribuente, in base a circostanze (spese effettuate in periodi nei quali non erano stati resi servizi a terzi; fatturazione dei servizi a soggetti libanesi con redditi bassissimi, anticipazione delle spese da parte della contribuente, pur essendo a carico dei lacatari/noleggiatori senza recupero o con parziale incasso) attinenti alla diversa società GESI s.r.l. e ad altre annualità o, comunque, irrilevanti ai fini della dimostrazione dello svolgimento solo apparente dell’attività di noleggio/locazione delle imbarcazioni da diporto;
– con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la motivazione insufficiente o carente circa un punto decisivo della controversia, per avere la CTR affermato che le imbarcazioni erano state utilizzate, per fini personali, dai sigg.ri C. e L., senza tenere conto delle molteplici risultanze fattuali indicate dalla contribuente a dimostrazione della infondatezza della pretesa tributaria (in primis, le risultanze delle verifiche eseguite a suo carico, anche per l’anno di imposta in contestazione);
– il sesto e il settimo motivo- da trattare congiuntamente per connessione – sono inammissibili;
– quanto al dedotto vizio motivazionale, anche nel vigore del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (come risultante dal D.Lgs. n. 40 del 2006), questa Corte ha affermato che è inammissibile la revisione del ragionamento decisorio del giudice, non potendo mai la Corte di cassazione procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 91/2014; Cass. S.U. n. 24148/2013; Cass. n. 5024/2012) e non potendo il vizio consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l’attendibilità e la conciudenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 15489/2007; Cass. n. 4766/2006). Pertanto, con riguardo alle prove, mai può essere censurata la valutazione in sé degli elementi probatori secondo il prudente apprezzamento del giudice (Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 1414/2015; Cass. n. 13960/2014). L’art. 360, n. 5 – infatti – contrariamente a quanto suppone la ricorrente non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (in questo senso, ex plurimis, Cass., n. 10414 del 2000; n. 15177 del 2002). Nel caso di specie, la ricorrente sollecita, per l’appunto, una revisione del ragionamento svolto in fatto dal giudice di merito, il quale ha ritenuto- con un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità elementi presuntivi della mera apparenza dell’attività di noleggio/locazione di imbarcazioni da diporto svolta dalla contribuente, con prevalente utilizzo di queste ultime a fini personali dai sigg.ri C. e L., coniugi delle socie della PAM s.p.a., proprio le circostanze emerse in sede di verifica fiscale, ovvero: a) l’effettuazione di spese in periodi nei quali non erano stati resi servizi a terzi; b) la fatturazione dei servizi a soggetti extracomunitari con redditi bassissimi; c) l’anticipazione delle spese da parte della contribuente, pur essendo a carico dei locatari/noleggiatori senza recupero o con parziale incasso; invero, come chiarito da questa Corte, “il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base” (Cass. sez. III, 14/03/2006, n. 5473): il che, nella specie, non può essere affermato;
– con l’ottavo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. stante l’omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello concernente l’assunta mancata indicazione nell’avviso di rettifica delle ragioni per cui l’Ufficio aveva ritenuto infondate le deduzioni difensive sollevate dalla contribuente nella fase procedimentale in sede di replica al p.v.c.,
– il motivo è infondato;
– premesso che “per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia” (Cass. Cass. 1237 del 2018; Cass. n. da 21424 a 21428 del 2017, conf. n. 17956 del 2015, n. 20311 del 2011), nella specie, la CTR, nel ritenere legittimo l’avviso di rettifica ha rigettato implicitamente l’eccezione di difetto di motivazione dell’atto impositivo per non avere l’Ufficio indicato espressamente in esso le ragioni per le quali andavano disattese le argomentazioni addotte a contrario dalla contribuente in sede di replica al p.v.c.;
– con il nono motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciare sulla eccezione concernente la assunta contraddittorietà con cui l’Ufficio aveva motivato il recupero dei costi afferenti al ramo di azienda nautico (facendo riferimento contraddittoriamente alla non-inerenza, inesistenza e, infine, presunta antieconomicità dei costi);
– il motivo è infondato, avendo la CTR chiaramente affermato che l’Ufficio aveva rettificato la perdita di reddito dichiarata dalla società, in applicazione del principio di inerenza di cui all’art. 109 TUIR, comma 5, recuperando a tassazione i costi, indebitamente dedotti ai fini delle imposte dirette, e detratti ai fini Iva, relativi alla gestione delle imbarcazioni da diporto – oggetto di contratto di leasing da parte della GESI s.r.l. poi cedute alla PAM s.p.a. – stante l’emerso utilizzo delle stesse prevalentemente per fini personali dei sig.ri C. e L., coniugi delle socie della contribuente;
– in conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato;
– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
la Corte: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessive Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito;
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021
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