LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2361-2020 R.G. proposto da:
SO.G.E.T. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa D.N.L., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Danilo Monaco ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Emilio de’ Cavalieri, n. 11, presso lo studio legale dell’avv. Sergio Della Rocca (ACDLEX);
– ricorrente –
contro
D.R.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 455/07/2019 della Commissione tributaria regionale dell’ABRUZZO, Sezione staccata di PESCARA, depositata in data 21/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
che:
– in controversia relativa ad impugnazione di un’intimazione di pagamento delle imposte comunali sulla pubblicità dovute per l’anno 2008 al *****, quale coobbligato solidale della Selfe Casa s.n.c. (o Self Casa Pescara 1 s.n.c., come si legge a pag. 7 del ricorso), la CTR abruzzese con la sentenza in epigrafe indicata respingeva l’appello proposto dall’ufficio finanziario avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che la richiesta di rateizzazione del debito ed il successivo pagamento delle rate “non costituisce acquiescenza e/o rinuncia al diritto di contestare in giudizio la pretesa erariale”, sicché era infondata la richiesta dell’agente della riscossione di dichiarazione di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, e che andava esclusa la responsabilità del contribuente per i debiti societari stante l’avvenuta cancellazione della società di persone dal registro delle imprese in data anteriore alla notifica dell’ingiunzione fiscale e la mancata dimostrazione da parte della SO.G.E.T. s.p.a. dell’avvenuta percezione di somme da parte del socio in occasione della liquidazione della società;
– avverso tale statuizione la SO.G.E.T. s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l’intimato;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
– la ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Il rilievo d’ufficio della nullità dell’intero giudizio per difetto di integrità del contraddittorio, per come si dirà, non esime dall’esaminare i due motivi di ricorso proposti dalla ricorrente.
2. Con il primo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, censurando la statuizione impugnata per non avere i giudici di appello applicato la disposizione censurata e dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere in conseguenza dell’integrale pagamento del tributo da parte del contribuente, effettuato dopo la proposizione del ricorso di primo grado.
3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2267 e 2495 c.c. censurando la sentenza impugnata per avere erroneamente escluso la responsabilità del socio illimitatamente responsabile per i debiti societari in conseguenza dell’avvenuta cancellazione della società di persone dal registro delle imprese in data anteriore alla notifica dell’ingiunzione fiscale.
4. Invero, se il primo motivo fosse fondato e il giudizio andasse dichiarato estinto (come si assume con il primo motivo) e se, poi, fosse infondato il secondo motivo ed andasse, quindi, esclusa la responsabilità del ricorrente per i debiti tributari della società, per ragioni di economia processuale dovrebbe prescindersi dal dichiarare la nullità del giudizio e dal disporsi la rimessione al primo giudice.
5. Nella specie, però, il primo motivo è manifestamente infondato ed il secondo invece è fondato.
6. Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto la tsi ivi sostenuta si pone in insanabile contrasto con il principio affermato da Cass. n. 5188 del 2015, che il Collegio condivide, secondo cui “Nel processo tributario, come in quello civile, la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l’interesse alla richiesta pronuncia di merito e, dall’altro, che le parti formulino conclusioni conformi. Ne consegue che l’allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, comporta la necessità della valutazione del giudice, a cui spetterà l’eventuale dichiarazione dell’avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell’azione” (v. anche Cass., Sez. U, n. 13969 del 2004; Cass. n. 909 del 2006). Valutazione che la CTR ha nella specie effettuato ritenendo non spontaneo il pagamento effettuato dal contribuente ma finalizzato ad evitare di subire azioni esecutive ed osservando che lo stesso, in caso di esito a lui favorevole del giudizio, conservava il diritto al rimborso di quanto eventualmente pagato in corso di causa. D’altro canto neppure è stato dedotto o provato dalla ricorrente che il contribuente, una volta effettuato il pagamento, abbia anche rinunciato alla domanda ed è noto che “In ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l’obbligato non rinunci alla domanda diretta all’accertamento dell’inesistenza del debito” (Cass. n. 26005 del 2010; conf. Cass. n. 4855 del 2021).
7. Il secondo motivo, come sopra anticipato, è invece fondato stante il principio nomofilattico (cfr. Cass., Sez. U, n. 6070, n. 6071 e n. 6072 del 2013), al quale non si è attenuto la CTR, secondo cui, in ipotesi di estinzione di una società commerciale “l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali”, come nel caso di specie, trattandosi di socio di una s.n.c.
8. A questo punto, stante l’infondatezza del primo motivo e la fondatezza del secondo, consegue, per quanto detto sopra, il rilievo d’ufficio della nullità dell’intero giudizio a cui non hanno partecipato tutti i soci della società di persone, illimitatamente responsabili per i debiti della società estinta, in ossequio al principio giurisprudenziale in base al quale “Nel processo tributario, l’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate”; ne discende che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all’ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovvero a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (…)” (Cass. n. 16362 del 2020).
9. In estrema sintesi, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito per difetto di integrità del contraddittorio, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Pescara, giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, e procedere a nuovo esame, provvedendo anche sulle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione della causa alla Commissione tributaria provinciale di Pescara, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021
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