LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28292-2019 proposto da:
VIDOFIN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI 54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 886/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 20/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 16947/16, sez. 52, accoglieva il ricorso proposto dalla Vidofin srl avverso l’avviso di accertamento catastale n. *****.
Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio.
Il giudice di seconde cure, con sentenza 886/2019, accoglieva l’impugnazione.
Avverso la detta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di sette motivi.
L’Agenzia ha resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità della sentenza per non avere i giudici di seconde cure valutato che la sentenza di primo grado era basata su una duplice ratio decidendi e cioè: da un lato, carenza motivazionale dell’avviso di accertamento e, dall’altro, la già avvenuta correzione della rendita catastale nel 1998, e per avere omesso di pronunciarsi su tale seconda argomentazione.
Con il secondo motivo lamenta che la sentenza impugnata non abbia rilevato il vizio assoluto di motivazione del provvedimento di riclassamento non avendo l’Ufficio illustrato i criteri e le modalità che avevano determinato la nuova attribuzione del classamento.
Con il terzo ed il quarto motivo censura le modalità con cui la sentenza ha ritenuto corretto il confronto con immobili analoghi. Con il quinto motivo, subordinato, lamenta la violazione dell’onere probatorio in ordine alla conformità delle caratteristiche dell’immobile alla nuova classe riconosciuta.
Con il sesto ed il settimo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere esaminato la dedotta nullità dell’accertamento per insussistenza dei presupposti oggettivi in ragione del fatto che l’immobile aveva già avuto nel 1998 un aumento della rendita catastale.
Riveste carattere pregiudiziale l’esame del secondo motivo che si rivela manifestamente fondato.
La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento.
In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 27180 del 2019). Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta, peraltro, ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156 del 2015).
L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto – anche secondo la Corte Costituzionale, che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza – in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (Corte Cost. n. 249 del 2017).
E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403 del 2019).
Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, questa Corte ha statuito che il detto provvedimento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. n. 9770 del 08/04/2019).
In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.
In tale contesto questa Corte ha altresì precisato che la motivazione della sentenza impugnata deve anche dare conto della incongruità del classamento dell’immobile rispetto a fabbricati similari.
In questa ipotesi l’atto impositivo è tenuto ad indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell’effettiva correttezza della riclassificazione. (Cass. n. 25037 del 2017). Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che – come nella specie – faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati.
Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 27180 del 2019; Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 23051 del 2019).
La sentenza impugnata non si è attenuta ai dianzi indicati principi affermando che l’avviso di accertamento era basato sugli interventi di riqualificazione urbana di cui alla L. n. 311 del 2004, e che la motivazione era adeguatamente argomentata in base alla predetta normativa volta al riallineamento delle microzone comunali. Sul punto ha poi argomentato che “nella specie vi è il richiamo al miglioramento della microzona ***** ***** ed alla rivalutazione del patrimonio immobiliare riconducibile anche ad interventi di riqualificazione urbana nonché alla posizione della unità immobiliare in questione all’interno della zona censuaria e della microzona”.
In tale contesto nessuna valutazione è stata fatta sulla correttezza dei provvedimenti generali adottati dal comune di Roma sulle microzone e nessuno specifico riferimento è stato citato riguardo agli interventi di riqualificazione urbana che si assumono effettuati. Inoltre nessuna valutazione è stata fatta sull’immobile della società contribuente per accertare se gli interventi nella microzona avessero comportato o meno una valorizzazione dell’immobile stesso e nessun argomento è stato svolto circa le ragioni per cui quest’ultimo è stato ritenuto equiparabile a due immobili, non meglio precisati, siti nella stessa zona censuaria. Nulla è stato inoltre argomentato circa il fatto che l’immobile della contribuente era stato già di recente oggetto di una riclassificazione.
Il motivo va quindi accolto. Restano assorbiti i restanti motivi In conclusione il ricorso va accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito, si accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente, si compensano le spese dell’intero giudizio stante la novità delle questioni.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021